TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-10-16, n. 202315287

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-10-16, n. 202315287
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315287
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 15287/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01215/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2016, proposto da
G R, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, A C, F V, M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, piazza di San Bernardo, 101;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

V V;
G C;
M P F;
M P;
D S;
Francesco Tudisco;
V T;
Giuseppe Verrocchi;



per l'annullamento

del provvedimento conclusivo della procedura indetta con circolare n. 3617921/14/113 dell'11.12.2014, relativa al giudizio di avanzamento dei colonnelli e tenenti-colonnelli in servizio permanente effettivo inclusi nelle aliquote di valutazione, a scelta, per l’anno 2015; della graduatoria conosciuta dal ricorrente a seguito di nota del 30.6.2015; di tutti gli atti del procedimento di avanzamento, inclusi i verbali delle sedute della Commissione Superiore di Avanzamento del 26, 27, 28 e 29 gennaio 2015; del provvedimento con cui la commissione ha approvato i “ criteri per le operazioni di valutazione dei colonnelli del ruolo normale per l'anno 2015 ”; dei giudizi espressi nelle schede nn. 8 e 9; del documento unico matricolare relativo al ricorrente alla data del 21.11.2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con atto di riassunzione (dopo che, a seguito di regolamento di competenza, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5525/2015, ha indicato quale giudice competente il TAR Lazio – Roma in luogo del TAR Lazio – Latina, inizialmente adìto), il dott. Giovanni Recchia, colonnello della Guardia di Finanza, ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento conclusivo della procedura indetta con circolare n. 3617921/14/113 dell'11.12.2014, relativa al giudizio di avanzamento dei colonnelli e tenenti-colonnelli in servizio permanente effettivo inclusi nelle aliquote di valutazione, a scelta, per l'anno 2015; della graduatoria conosciuta dal ricorrente a seguito di nota del 30.6.2015; di tutti gli atti del procedimento di avanzamento, inclusi i verbali delle sedute della Commissione Superiore di Avanzamento del 26, 27, 28 e 29 gennaio 2015; del provvedimento con cui la commissione ha approvato i “ criteri per le operazioni di valutazione dei colonnelli del ruolo normale per l'anno 2015 ”; dei giudizi espressi nelle schede nn. 8 e 9; del documento unico matricolare relativo al ricorrente alla data del 21.11.2014.

Il ricorrente ha esposto di essere un ufficiale della Guardia di Finanza dal 1989 e di rivestire il grado di colonnello con decorrenza giuridica dall’1.1.2009; ha contestato l’esito della procedura di avanzamento, nella quale si è collocato al 70° posto con 27,96 punti, censurando le valutazioni riguardanti i “ parigrado colonnelli K, Z, D R, I, P, F, R e V ” (cfr. pag. 4), vale a dire i primi otto collocati nella graduatoria di merito.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 15 del DPR 487/1994; eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.

In prima battuta, il ricorrente ha evidenziato che “ data la natura sommaria e riassuntiva del verbale, non è nemmeno desumibile l'esatto svolgimento delle operazioni con l'individuazione delle singole sedute in cui ciascuna attività sia stata effettuata, almeno per quanto emerge dalla opica stralcio consegnata all'esponente, né è dato comprendere se le sedute siano avvenute tutte con la presenza di tutti i commissari o meno ” (cfr. pag. 6).

2°) violazione dell’art. 12 del DPR 487/1994; eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.

Con tale motivo il ricorrente ha stigmatizzato che “ i criteri da seguire nel corso delle operazioni volte alla valutazione dei colonnelli compresi nell'aliquota per la formazione del quadro di avanzamento” sarebbero stati elaborati “quando era già noto l'elenco dei candidati ammessi a valutazione ” (cfr. pagg. 7 – 8).

3°) Eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

Il ricorrente ha, inoltre, contestato la valutazione del proprio documento unico matricolare (DUM) con specifico riguardo ad alcuni percorsi formativi (diploma relativo al “ 13° corso di studi superiori per la formazione di consulenti amministrativi ”, di durata semestrale; master “ manuale di gestione della produzione e conservazione documenti ”, di durata biennale; master in “ etica nella pubblica amministrazione e contrasto alla corruzione ”, di durata biennale), lamentando che non sarebbero stati inseriti nella sezione “ titoli di studio ” (come sarebbe avvenuto per un master universitario di uno dei promossi, il colonnello V), bensì nella sezione “ corsi, ulteriori conoscenze professionali ed esami per abilitazioni ” (cfr. pag. 9).

Altro fronte di contestazione ha riguardato alcuni incarichi di insegnamento presso la Scuola di Polizia Tributaria, contestandosi, da parte ricorrente, che tali docenze non sarebbero state considerate come trascrivibili nel DUM sebbene il mancato assolvimento dell’effettiva attività sarebbe stato imputato a motivi di servizio e non considerandosi che l’incontestato affidamento di tali docenze avrebbe, comunque, comportato la preventiva organizzazione dell’attività didattica (programma di insegnamento, scelta dei testi per i corsisti, elaborazione delle prove finali).

4°) Violazione dell’art. 21 del d.lgs. 69/2001, dell’art. 7 del DM 266/2007; eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento.

Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che nell’elaborazione dei criteri di selezione la commissione superiore di avanzamento non avrebbe tenuto conto della disciplina trasfusa nel DM 266/2001, che riserva particolare rilevanza ai “ titoli di carriera ed attitudinali riscontranti nel corso del servizio prestato nel tempo dall'ufficiale in valutazione, preferenziale rispetto agli altri titoli ” (cfr. pag. 13).

Sarebbe stato, pertanto, assegnato valore a titoli che (come il c.d. titolo ISSMI – Corso di Stato Maggiore Interforze) riguardano “ l’acquisizione di conoscenze specificamente inerenti ad attività di difesa militare che hanno scarsissima attinenza con le attività istituzionali e di corpo della Guardia di Finanza ”; mentre, di contro, non si sarebbero considerati gli incarichi specifici, che, nel caso del ricorrente, hanno riguardato, ad esempio, i “ massimi incarichi del Corpo nel grado di Colonnello, cioè Capo Ufficio del Comando Generale e Comandante Provinciale di Latina ” (cfr. pag. 14), dove il medesimo ricorrente ha sostituito il colonnello risultato primo in graduatoria (Paolo K).

5°) Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Il ricorrente ha, poi, istituito un confronto con uno dei promossi (colonnello V V, che ha riportato 28,58 punti), lamentando che nella procedura oggetto del contendere quest’ultimo avrebbe incrementato (di 0,10

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi