TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-11-07, n. 201201881
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Testo completo
N. 01881/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00757/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2012, proposto da TE NE, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella, 120;
contro
Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto in Bari, via Niccolò Pizzoli n. 8;
Regione PU;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento opposto dal Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco p.t., sulla diffida notificata il 18.10.2011, con contestuale ordine al detto Comune di concludere il procedimento per il rilascio del permesso di costruire di un fabbricato per civile abitazione in via Giuseppe Catamo, angolo via Berlinguer;
ove occorra, previo annullamento dell'art. 33 delle n.t.a. del P.R.G. di Rutigliano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rutigliano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Luigi Paccione e Lorenzo Derobertis;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra TE NE è proprietaria di un suolo in Rutigliano, alla via Giuseppe Catamo, angolo via Berlinguer, ricadente in un’area totalmente urbanizzata, catastalmente censito al foglio di mappa 6, p.lla 1670 ( ex part.lla 355), tipizzato dal P.R.G. come zona "C1" - zona di espansione intensiva.
Con istanza presentata in data 30 aprile 2009, chiedeva il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare residenziale.
Il Responsabile dell'Area Urbanistica - Edilizia Privata, con nota prot. S.U.E. n. 12012 del 2 luglio 2009 disponeva integrazioni documentali e progettuali, cui la proprietaria si adeguava, producendo la relativa documentazione in data 20 luglio 2009.
Dopo un primo sollecito (protocollato in data 29 ottobre 2009), l'interessata notificava in data 18 ottobre 2011 un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, con il quale intimava all'Amministrazione comunale di concludere il procedimento con esplicita statuizione permissiva.
II Responsabile dell' Area Urbanistica - Edilizia Privata, con nota prot. S.U.E. n. 18893 del 26 ottobre 2011, comunicava che «il permesso di costruire richiesto non può essere rilasciato, atteso che I'area di intervento ricade nel vigente P.R.G. in zona "C1" per la quale le Norme Tecniche di Attuazione al/l’art. 33 dispongono che:
"per le zone non pianificate, ... la destinazione d'uso è esclusivamente quella dell'Edilizia Residenziale Pubblica».
In data 8 novembre 2011 la signora NE presentava le proprie osservazioni in ordine ai rilievi contenuti nella nota, a cui non seguiva alcun provvedimento esplicito.
Con il ricorso notificato il 23 maggio 2012 e depositato il 31 maggio 2012, l'interessata ha perciò chiesto I'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento opposto dal Comune sulla sua diffida notificata il 18 ottobre 2011, con contestuale ordine di concludere il procedimento edilizio; in