TAR Milano, sez. III, sentenza 2011-04-21, n. 201101010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2011-04-21, n. 201101010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201101010
Data del deposito : 21 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00619/2010 REG.RIC.

N. 01010/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00619/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 619 del 2010, proposto da:
F N, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso lo Studio di quest’ultima in Milano, via Besana n. 8;



contro

M DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;



per l'annullamento

dl decreto 17 dicembre 2009, notificato unitamente alla deliberazione del Consiglio Centrale di disciplina- in data 28 dicembre 2009, con il quale è stata inflitta al Dirigente Superiore della Polizia di Stato F N la sanzione disciplinare della deplorazione per la violazione della fattispecie prevista dall'art.5 nn. 1 e 4 del d.p.r. 23 ottobre 1981, n. 737", nonché di tutti gli atti connessi..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi;

Uditi l’avv. A Lacatia per il ricorrente e l’avv. Vitelli per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il sig. Filippo Nanni, odierno ricorrente, è un Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Capo della Polizia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della deplorazione perché lo ha ritenuto responsabile della violazione ai doveri insiti nell’esplicazione del ruolo dirigenziale rivestito, nonché di comportamenti deontologicamente scorretti che hanno compromesso la dignità delle funzioni ed il prestigio dell’Amministrazione di appartenenza.

Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione con ordinanza n. 300, depositata in data 1 aprile 2010, ha accolto l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, parte resistente ha depositato memoria insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Tenutasi la pubblica udienza in data 24 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il

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