TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2011-03-25, n. 201101709
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N. 01709/2011 REG.PROV.COLL.
N. 08462/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8462 del 1996, proposto da:
A M e M L, rappresentati e difesi dagli avv. M E, R P, F P, G R, con domicilio eletto presso Erik Furno in Napoli, via Cesario Console n. 3;
A T, rappresentato e difeso dall’avv. M E, con domicilio eletto presso l’avv. P. Abbate, in Napoli, P.zza Garibaldi n. 49;
contro
Comune di Sorrento, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio legale in Napoli, presso la Segreteria T.A.R.;
per l'annullamento
del provvedimento n. 152/99-96 del 28.06.1996, notificata in data 11/07/1996, con cui il Comune di Sorrento:
ha rigettato la domanda di condono edilizio, prot. 6249 del 27/02/1995, per la sanatoria di un manufatto da adibire a ristorante;
ha rigettato la domanda di condono edilizio, prot. 6430 del 2/02/1995, per la sanatoria del cambio di destinazione ad uso commerciale di un fabbricato rurale;
ha ingiunto la demolizione di tali due fabbricati, entrambi ubicati in Sorrento, alla via Rota n. 67;
nonché di tutti gli atti connessi, preordinati, conseguenti e comunque collegati con il provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 la Dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A M, M L e A T, premesso di essere comproprietari di un fondo sito in Sorrento, alla via Rota n. 67, con atto notificato in data 18 ottobre 1996 e depositato il successivo 14 novembre, hanno impugnato il provvedimento n. 152/99-96 del 28.06.1996, notificatogli in data 11/07/1996, con cui il Comune di Sorrento:
- ha rigettato la domanda di condono edilizio, prot. 6249 del 27/02/1995, per la sanatoria di un manufatto da adibire a ristorante;
- ha rigettato la domanda di condono edilizio, prot. 6430 del 27/02/1995, per la sanatoria del cambio di destinazione ad uso commerciale di un fabbricato rurale;
- ha ingiunto la demolizione di tali due fabbricati, entrambi ubicati in Sorrento, alla predetta via Rota n. 67.
In punto di fatto hanno dedotto di avere edificato, sul predetto terreno, in epoca compresa fra il 1/12/1993 e il 31/12/1993, un manufatto da adibire a ristorante e di avere modificato la destinazione d’uso di altro fabbricato rurale, attiguo a quello realizzato ex novo, per ricavarne un ristorante.
I ricorrenti avevano quindi presentato le suddette istanze per la sanatoria di tali immobili, realizzati sine titulo, ai sensi della L. 724/94.
Con il gravato provvedimento il Comune di Sorrento ha respinto entrambe le istanze di sanatoria, con motivazione asseritamente del tutto erronea, intimando altresì la demolizione dei due immobili.
Ciò posto, hanno dedotto le seguenti censure avverso l’atto medesimo, articolate in tre motivi di ricorso:
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. L. 47/85;Incompetenza assoluta dell’organo emanante il provvedimento.
Ai sensi dell’art. 7, n. 2 della L. 47/85 la competenza ad emanare l’ingiunzione di demolizione è del Sindaco.
Tale riserva di competenza è rimarcata dall’art. 39 della l. 724/94 che nel modificare ed integrare la l. 47/85 ha mantenuto fermi i compiti del Sindaco in tema di condono edilizio.
Pertanto, sia il rigetto della domanda di condono, che la conseguente ingiunzione di demolizione potevano essere adottati solo dal Sindaco.
Peraltro, anche a volere considerare la materia come delegabile, nel testo del provvedimento impugnato non risulta affatto che il Sindaco abbia delegato il dirigente del settore dipartimento del Comune di Sorrento ad emettere il tipo di provvedimento qui impugnato.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 n. 1 l. 724794;erronea istruttoria;violazione degli artt. 7 e segg. L. 47/85;eccesso di potere.
Il gravato provvedimento, motivato in relazione alla mancata ultimazione delle opere alla data del 31/12/1993, è stato adottato su erronei presupposti di fatto.
Ed invero, quanto alla domanda di condono prot. n. 6429, relativa al fabbricato costruito ex novo, erroneo è il presupposto della mancata ultimazione dello stesso entro la data del 31/12/1993, essendo stato tale fabbricato completato al rustico, prima di tale data, come attestato, con dichiarazione veritiera, nell’istanza di condono.
Detta circostanza risulta anche dalle foto prodotte, aventi data certa, e dalla perizia allegata.
Del tutto erronee sono pertanto le indicazioni contenute nel gravato provvedimento in relazione all’inesistenza del manufatto alla data del sopralluogo del 10/01/1994, in quanto solo la relazione del tecnico comunale era stata redatta a tale data, mentre il sopralluogo era stato effettuato in data 20/12/1993, come evincibile dalla dichiarazione sottoscritta dal medesimo tecnico comunale ed allegata in atti.
Del pari erronea è la considerazione, contenuta nel gravato provvedimento, in ordine alla circostanza che in data 22/01/1994 l‘App.to Mario Volpe aveva notificato alla ricorrente L M “presso la sua proprietà alla via Rota n. 76” il sequestro preventivo relativo alle opere eseguite in tale proprietà, di cui al verbale n. 5/278 del 23/11/1993 dello stesso Comando e che in occasione di tale notificazione non risultava esistente la costruzione condonata in adiacenza al vecchio manufatto rurale (oggetto del verbale 23/11/1993). Infatti dalla nota del 2/10/1996 a firma del medesimo notificatore App.to Maria Volpe risulta che il predetto aveva eseguito tale notifica in data 22/01/1994, non in via Rota n. 67 di Sorrento, ma in via Attigliana n. 8/c di Sorrento, presso l’abitazione della ricorrente medesima.
Del pari erronea risulta la circostanza, menzionata nel gravato provvedimento, che il 12/12/1994 con relazione 5/31 il Comando P.M. aveva accertato l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 57/5-94 del 5/03/1994, riflettente il fabbricato rurale e che anche in tale occasione non si sarebbe rilevata l’esistenza del manufatto di cui all’istanza di condono.
Infatti tale inottemperanza non era stata accertata previo sopralluogo, ma previo interpello della medesima L M, come evincibile dalla relazione del 2/10/1996, a firma del Maresciallo F F.
Da ciò risulta l’erroneità dei presupposti in base ai quali era stata rilevata la non ultimazione dei lavori del manufatto di nuova costruzione alla data del 31/12/1993, dovendo per contro tale manufatto considerarsi completo al rustico a tale data, come del resto evincibile dalle foto di data certa che riproducono la costruzione in oggetto, come esistente alla data del 31/12/1993.
Tale costruzione era stata infatti realizzata al rustico nel periodo compreso fra il 21/12/1993 e il 30/12/1993 e poi rifinita internamente.
Del pari erroneo è il rigetto dell’istanza di condono prot. 6430 del 2/02/1995, egualmente basato sulla constatazione della mancata realizzazione del cambio di destinazione d’uso alla data del 31/12/1993.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 l. 10/77, 7 L. 47/85 e 32 l. 1150/42;eccesso di potere.
L’impungnato provvedimento reca anche l’indicazione a demolire il vecchio fabbricato esistente da oltre cento anni, realizzato in epoca in cui non era richiesto alcun titolo edilizio.
Si è costituito il Comune di Sorrento, con deposito di documenti e di memoria difensiva, instando per il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Con ordinanza n. 60/1999 del 13 Gennaio 1999, l’adito T.A.R., sez. IV, ha rigettato l’istanza di sospensiva.
Con ordinanza presidenziale n. 100/2010 del 8/09/2010, questa Sezione ha disposto istruttoria, anche al fine di verificare l’attualità dell’interesse alla decisione del ricorso, in considerazione della sopravvenienza normativa in materia di condono, richiedendo all’Amministrazione resistente chiarimenti in ordine ai fatti che avevano determinato l’adozione del provvedimento impugnato, nonché su fatti e circostanze eventualmente sopravvenuti, quali ulteriori istanze ad opera dei ricorrenti, ulteriori provvedimenti da parte dell’Amministrazione etc…
L’Amministrazione resistente non ha provveduto ad ottemperare alla predetta ordinanza istruttoria.
Con nota depositata in data 31 gennaio 2011 parte ricorrente ha pertanto richiesto la reiterazione dell’ordinanza istruttoria, insistendo comunque nel merito per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 10 febbrario 2011.
DIRITTO
1. Con il gravato provvedimento il Comune di Sorrento ha denegato due istanze di condono presentate dai ricorrenti: la n. prot. 6249 del 27/02/1995 per la sanatoria di un manufatto, costruito ex novo, ad uso commerciale, sviluppante una superficie di mq. 205,01 ed un volume di mc. 566,87 e la n. 6430 del 27/02/1995, per la sanatoria di opere edili ad uso attività commerciale, sviluppanti una superficie di mq. 188,75 ed un volume di mc. 978,90.
Entrambe le istanze sono state disattese in considerazione della non ultimazione dei lavori – di realizzazione del primo manufatto al rustico e di cambio di destinazione d’uso del secondo manufatto – alla data del 31/12/1993.
In conseguenza della non condonabilità delle opere, per mancanza del presupposto temporale di cui all’art. 39 comma 1 l. 724/94, il Comune di Sorrento ha altresì ingiunto la demolizione dei due manufatti ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In via preliminare va precisato che il Collegio ritiene di potere decidere nel merito il presente ricorso, senza necessità di reiterare l’ordinanza istruttoria, rimasta inottemperata da parte dell’Amministrazione resistente, principalmente finalizzata all’accertamento dell’attualità dell’interesse alla decisione, in considerazione del lasso di tempo trascorso dall’emanazione del provvedimento oggetto di gravame, con cui sono state denegate le due istanze di condono, ex lege 724/94 e si è ordinato il di ripristino dello stato dei luoghi, anche in considerazione della possibilità che parte ricorrente avesse presentato nuova istanza di condono, ai sensi della l. 326/2003.
Peraltro, in considerazione dell’inottemperanza dell’Amministrazione a tale ordinanza istruttoria e della mancanza di qualsiasi deduzione ad opera di parte ricorrente in ordine alla sopravvenienza di circostanze in grado di determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso va esaminato nel merito.
3. Venendo alla disamina dei motivi di ricorso va prioritariamente considerata, in quanto di carattere assorbente, la censura di cui al primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di incompetenza, per essere la competenza in materia di condono e d’irrogazione di sanzioni in materia edilizia riservata al Sindaco, mentre nell’ipotesi di specie il provvedimento era stato adottato del Dirigente del II Dipartimento del Comune di Sorrento.
L’assunto è infondato.
3.1 Ed invero si deve ritenere che già a partire dalla l. n. 142 del 1990, in forza dell’art. 51 della legge medesima, rientrassero nella competenza del dirigente comunale, e non del Sindaco, in quanto atti di gestione, i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia e di tutela del territorio, tra i quali l'ordinanza di demolizione di opere abusive (ex mulitiis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 aprile 2010 , n. 5889).
Le stesse considerazioni valgono in relazione alle decisioni sulle istanze di sanatoria, venendo nella specie in rilievo atti di gestione amministrativa, rientranti nelle competenze del dirigente, e non atti di indirizzo politico.
Infatti l’art. 51 della l. 142/90, già nella sua versione originaria disponeva, ai commi 2, 3 e 4 che;
“2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino gli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione”.
Già nella formulazione originaria della norma pertanto tutti gli atti di gestione dovevano intendersi riservati ai dirigenti, secondo le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti.
Nella specie il Comune di Sorrento si era dotato, come evincibile dal preambolo dell’atto gravato, di un Regolamento della Dirigenza Comunale, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 38 del 04/11/1995, il quale all’art. 10 aveva demandato ai dirigenti “l’emanazione dei provvedimenti che incidono positivamente o negativamente sulla sfera giuridica del cittadino, che siano espressione di attività vincolata o di discrezionalità tecnica, limitatamente al dipartimento cui sono preposti e per le relative materie di competenza”
3.2 A nulla rileva pertanto, in considerazione di quanto disposto nel citato regolamento del Comune di Sorrento, la circostanza che soltanto con l'art. 51 comma 3, lett. f bis, della legge 8 giugno 1990 n. 142, nel testo aggiunto dall'art. 6, legge 15 maggio 1997 n. 127 e successivamente modificato dall'art. 2 legge 16 giugno 1998 n. 191, si sia specificatamente attribuito ai dirigenti degli enti locali la competenza all'adozione di "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”.
Detta novella infatti rileva al più ai soli fini dell’attribuzione diretta ex lege ai dirigenti delle competenze ivi indicate, ferma restando la possibilità per i Comuni di operare, già in precedenza, in forza del dettato originario dell’art. 51 L. 142/92, la separazione delle competenze di gestione amministrativa, da riservare ai dirigenti, da quelle di indirizzo politico, da riservare ai sindaci.
Nella specie, in forza della previsione del citato regolamento comunale sulla dirigenza, la competenza in ordine all’adozione del gravato provvedimento, in quanto espressivo di attività vincolata, sia in relazione alla decisione delle istanze di condono, sia in relazione all’ingiunzione di demolizione, non poteva pertanto che essere del Dirigente.
4. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce l’erroneità della motivazione del gravato provvedimento in relazione alle risultanze dalle quali si era dedotta la mancata ultimazione dei lavori alla data del 31/12/1993.
4.1 Parte ricorrente deduce in particolare che il sopralluogo indicato nel gravato provvedimento come effettuato in data 10/01/1994 - in occasione del quale non sarebbe stata riscontrata la presenza del manufatto realizzato ex novo, oggetto dell’istanza di condono n. 6429 - non era stato effettuato in tale data, ma in data 20/12/1993, e che il rustico di tale manufatto era stato realizzato nel periodo compreso fra il 21/12/1993 e il 30/12/1993.
La censura è infondata.
E’ noto come la condonabilità degli interventi edilizi in carenza o in difformità di autorizzazione è condizionata alla avvenuta ultimazione degli edifici ed opere abusive entro la data di riferimento – nella specie, ai sensi dell’art. 39 l. 724/94, quella del 31/12/1993 - tenendo presente che tale situazione comporta l'avvenuta esecuzione del rustico delle costruzioni e la loro copertura, mentre per le opere interne agli edifici già esistenti la loro ultimazione presuppone il completamento funzionale. In tale contesto si ritiene che anche la mancata copertura dell'edificio per il quale si chiede la sanatoria concretizza la mancata avvenuta ultimazione delle opere abusive alla data di riferimento e quindi la insussistenza della condizione richiesta dalla legge per la relativa condonabilità. (ex mulitiis T.A.R. Marche Ancona, 25 giugno 1999 , n. 815).
Il Collegio rileva in primo luogo, al di là della valenza probatoria delle dichiarazioni rese dall’agente accertatore depositate in atti, che comunque l’istanza di condono, nella quale, come specificato nel gravato provvedimento, era stata indicata come epoca di realizzazione dei lavori quella compresa fra il 16/03/1985 e quella del 31/12/1993, si presenta inveritiera, se alla data del citato sopralluogo, anche a volere assumere che lo stesso sia stato effettuato il 20/12/1993, non si era rinvenuta la presenza di detto manufatto, nemmeno allo stadio iniziale.
4.2 E’ inoltre inverosimile ritenere che tale manufatto sia stato realizzato, sia pure al rustico, in poco meno di dieci giorni, se si considera che nel periodo indicato cadevano anche le festività natalizie.
4.3 In considerazione di tali rilievi, nonché della circostanza che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla data di ultimazione dei lavori, il motivo di gravame và rigettato.
Ed invero la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che l'onere di provare l'esistenza del manufatto oggetto di abuso alla data ultima per beneficiare del condono spetti al privato che chiede di condonarlo, il quale può trasferire tale onere in capo all'amministrazione soltanto se fornisce elementi concreti dell'esistenza dello stesso.
Sul punto si veda la sentenza di questa Sezione T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 24 luglio 2008 , n. 9347, secondo cui "l'onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell'immobile abusivo ricade su chi ha commesso l'abuso, nel mentre solo la deduzione, da parte di quest'ultimo, di « concreti elementi a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all'Amministrazione ». L'onere per il privato di dimostrare che l'opera è stata completata entro la data utile, comporta che anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è sufficiente a tal fine, essendo necessari ulteriori riscontri documentali, eventualmente anche indiziari, purché altamente probanti.
Conseguentemente, nel caso di mancato adempimento, da parte del richiedente il condono, all'onere di dimostrare che l'opera è stata completata entro la data utile, l'Amministrazione, cui non può farsi carico di accertare quale fosse la situazione del suo territorio alla data di scadenza del condono, è tenuta a respingere la domanda e a reprimere l'abuso" (nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2008 , n. 2010;T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 2 luglio 2008, n. 6367).
Detto orientamento giurisprudenziale anche di recente ha ricevuto avallo da parte del Consiglio di Stato che ha precisato che “L'onere della prova dell'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria;ciò perché mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta come ad es. fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto dei materiali ecc. Pertanto colui che ha commesso l'abuso non può trasferire il suddetto onere in capo all'Amministrazione, qualora non sia in grado di fornire elementi e documenti atti a sostenere la richiesta legittima di condono edilizio (Consiglio Stato , sez. IV, 02 febbraio 2011 , n. 752).
La censura va pertanto rigettata in quanto parte ricorrente, a prescindere dalla deduzioni in ordine all’erroneità dei presupposti dai quali il Comune aveva dedotto che i lavori non erano stati ultimanti alla data del 31/12/1993, non ha fornito alcun principio di prova in ordine alla data di ultimazione dei lavori.
Tale principio di prova non può infatti evincersi dalle fotografie depositate agli atti, allegate alla perizia asseverata in data 29/10/1996, non aventi pertanto data certa anteriore al 31/12/1993, o dalla perizia medesima, che non reca alcuna indicazione in ordine alla data di ultimazione dei lavori.
4.4 Le stesse considerazioni valgono anche in relazione al rigetto dell’istanza di condono n. 6430 del 27/02/1995, per la sanatoria del cambio di destinazione ad uso commerciale di un fabbricato rurale già accertato come esistente alla data del Novembre 1993, non avendo parte ricorrente fornito alcun principio di prova in ordine alla realizzazione di tale cambio di destinazione d’uso alla data del 31/12/1993.
5. Anche il terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce l’illegittimità del gravato provvedimento in quanto con lo stesso si è ingiunta anche la demolizione del fabbricato rurale già esistente da circa cento anni, realizzato in epoca in cui non era necessario alcun titolo edilizio, va rigettato.
5.1 Ed invero dalla motivazione del gravato provvedimento si evince che in relazione a tale manufatto era già stata adottata, sulla base del verbale n. 5/278 del 23/11/1993 e all’accertamento dell’U.T.C. prot. n. 692 del 10/01/1994, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di condono, l’ingiunzione di demolizione n. 57/5-94 del 5/03/1994, con la quale si era intimata la demolizione del manufatto e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi preesistente alla realizzazione dello stesso.
Parte ricorrente nulla ha dedotto in merito all’impugnativa di tale ordinanza, la cui esecutività poteva considerarsi sospesa, ex lege n. 47/85, solo in forza di una presentazione di un’istanza di condono per tale manufatto, nelle caratteristiche strutturali e funzionali esistenti alla data del 31/12/1993.
Dalla motivazione del gravato provvedimento si evince che lo stesso era rimasto inalterato dalla data del Novembre del ‘93 e che a tale data era composto da un corpo di fabbrica di tipo rurale ad unico livello con destinazione in parte ad abitazione, lato Est, e in parte in comodi rurali, lato Ovest, ovvero porcile cellaio, deposito etc, per cui lo stesso presentava una destinazione d’uso e delle caratteristiche del tutto diverse da quelle indicate nell’istanza di condono, da considerarsi pertanto non veritiera.
Nel gravato provvedimento è specificato inoltre che l’istanza di condono, oltre ad essere relativa ad un manufatto con destinazione commerciale, era relativa ad un manufatto sviluppante una superficie di mq. 188,75 ed un volume di mc. 978,90 mentre alla data del sopralluogo prot. 692 del 10/01/1994, sulla cui base è stata adottata l’ingiunzione di demolizione n. 57/5-94 del 5/03/1994, si era riscontrata una superficie di ingombro di mq. 247,05 ed un volume di mc. 916,72.
Alla stregua dei suddetti rilievi, non potendo la suindicata domanda di condono, in quanto riferita ad un manufatto con caratteristiche, anche plano volumetriche, e destinazione diversa da quella già oggetto dell’ingiunzione di demolizione n. 57/5-94 del 5/03/1994, determinare la sospensione della sanzione già irrogata con la predetta ingiunzione di demolizione, ai sensi della l. n. 47/85, il Comune di Sorrento non poteva che reiterare l’ingiunzione di demolizione medesima.
5.2 Del tutto irrilevanti pertanto, oltreché del tutto sfornite di prova, sono le deduzioni di parte ricorrente in ordine alla realizzazione di tale manufatto in epoca remota, allorquando non era necessario alcun titolo edilizio, in quanto ogni deduzione al riguardo doveva essere fatta valere con l’impugnativa dell’ingiunzione di demolizione n. 57/5-94 del 5/03/1994, che non può considerarsi superata dall’avvenuta presentazione dell’istanza di condono oggetto del presente gravame, in quanto, come detto, relativa ad un manufatto con distinte caratteristiche e destinazione d’uso.
6. In considerazione dell’infondatezza di tutti i motivi di gravame il ricorso va rigettato.
7. Sussistono nondimeno, in considerazione delle ragioni di diritto sottese alla presente decisione e della risalenza nel tempo del ricorso, eccezionali e gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.