TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-15, n. 202414273
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Testo completo
Pubblicato il 15/07/2024
N. 14273/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04112/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4112 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da A A, F P C, A G C, F C, F D P, G D R, N A F, D G, C G, C L R, D L, S M, A M, L M, L R, A S, M T e A T, rappresentati e difesi dagli avv. S F, F L e R R, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, lungotevere Marzio 3 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. francescoleone@pec.it, simona.fell@pec.it e raimonda.raiolo@pec.it;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
commissione esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione di n. 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.4.20 del 29 gennaio 2020, pubblicato sulla GU n. 9 del 31 gennaio 2020, in persona del presidente p.t. , non costituita in giudizio;
nei confronti
Giovanni Canale e Samiha Dhiab, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- quanto all’atto introduttivo del giudizio:
1) dell’art. 3 del bando del concorso pubblico per l’assunzione di n. 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.4.20 del 29 gennaio 2020, pubblicato sulla GU n. 9 del 31 gennaio 2020, nella parte in cui prevede tra i requisiti di partecipazione l’aver compiuto il 18° anno di età e il non aver compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e, conseguentemente, esclude la possibilità per i ricorrenti di partecipare al concorso;
2) dell’art. 1, d.m. 13 luglio 2018 n. 103, recante il regolamento per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato, nella parte in cui prevede che la partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei;
3) dell’art. 6, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, recante la disciplina dell’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, nella parte prevede tra i requisiti per la nomina ad allievo agente della Polizia di Stato un’età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 3, comma 6, l. 15 maggio 1997 n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, previo sollevamento della questione di legittimità costituzionale e/o per la disapplicazione dell’art. 1, d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), l. 7 agosto 2015 n. 124, nella parte ha introdotto il requisito di età non superiore a ventisei anni per la nomina ad allievo agente della Polizia di Stato;
- quanto ai motivi aggiunti, interposti dai soli N A F e L M:
5) della graduatoria di merito del concorso pubblico di cui è causa, approvata con decreto direttoriale n. 333-CON/AG2021/GRAD del 16 novembre 2021, pubblicata il successivo giorno 19, nella parte in cui esclude i ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Viste le dichiarazioni del 23 aprile 2024, 30 aprile 2024 e 17 maggio 2024, con le quali, rispettivamente, A A, C L R e A G C hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, 85 e 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 luglio 2024 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con atto notificato il 26 maggio 2020 e depositato l’8 giugno 2020, gli odierni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe nella parte in cui precludono loro la partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione di n. 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia, Direttore generale della pubblica