TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-10-05, n. 202305430
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Testo completo
Pubblicato il 05/10/2023
N. 05430/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03962/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3962 del 2022, proposto da
A D P, rappresentato e difeso dagli avvocati E A, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI depositato il 14.07.2020, Cron. N. 2108/2020, Rep. n. 3368/20, R.G. n. 2618/18;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
-con decreto depositato il 14.07.2020, Cron. N. 2108/2020 -procedimento R.G. n. 2618/2018- la Corte di Appello di Napoli ha condannato il Ministero resistente al pagamento, oltre alle spese legali a favore dei procuratori distrattari, della somma di €.2000,00, oltre interessi legali a far data dalla domanda, in favore dell’odierna parte ricorrente
-il decreto non è stato opposto nel termine perentorio di trenta giorni e, pertanto, è passato in giudicato, come risulta dal certificato rilasciato dalla Corte di Appello di Napoli in data 9 marzo 2022 acquisito in atti;
-risultano altresì decorsi sia il termine dilatorio di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 5 sexies della L. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 777, lettera l), della L. 28 dicembre 2015, n. 208, sia quello di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, contemplato dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 1997, da intendersi peraltro non in senso cumulativo (cfr. Corte Cost. 26 giugno 2018, n. 135);
Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a., poiché, a fronte dell’allegazione del titolo giudiziale fonte del diritto di credito, nonché dell’adempimento da parte dell’avente diritto degli oneri procedurali introdotti dall’art. 1 comma 777 lett. l della legge 28 dicembre 2015 n. 208, il Ministero -costituitosi senza formulare alcuna eccezione - non ha provato di aver adempiuto al suo debito, come era suo onere ex art. 64 comma 1 c.p.a;
Ritenuto pertanto che:
-deve condannarsi l’amministrazione a dare esecuzione al decreto in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione;
- deve disporsi la nomina un commissario ad acta ex art. 114 comma 4 lett. d) c.p.a., con il compito di provvedere in sostituzione al pagamento di quanto sopra riconosciuto dal predetto provvedimento giudiziale, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione per ottemperare, e ciò entro i successivi sessanta giorni;
- devono porsi a carico dell’amministrazione soccombente le spese per l’eventuale attività sostitutiva commissariale, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale;ai sensi dell’art.