TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-07-21, n. 201510011
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Testo completo
N. 10011/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05290/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5290 del 2002, proposto da:
C P, C M, S C, P E, D M G, G G, S O, T G, C A, L C, M C, L M G, G G, Dell’Anna Raffaele, Z N, R A, C G, M G, C T, C T, G P S, C N, P A, M D, P F, D T F, G M, P E, B C, B M G e T F, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti G T ed A P, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Ta.r. del Lazio, in Roma, via Flaminia n. 189, in assenza di elezione di domicilio in Roma;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Capo della Polizia di Stato;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 333-G/Q 3.10-RIORDINO del 5.3.2002, con il quale veniva rigettata la richiesta dei ricorrenti tesa al conseguimento della revisione del trattamento economico;
e per il riconoscimento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico previsto dal VI livello bis, maggiorato di tre scatti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I - Con il presente ricorso gli istanti, tutti in servizio presso la Polizia di Stato al momento della sua proposizione, lamentano di essere stati penalizzati dai provvedimenti di riordino delle carriere delle Forze di Polizia, adottati in applicazione del d.lgs. n. 197/1995..
I ricorrenti, in applicazione dell’art. 13, lett. d), del predetto decreto legislativo, furono inizialmente inquadrati nel ruolo degli Ispettori, con la qualifica di vice ispettore a decorrere dall’1.9.1995, con maturazione di due scatti in più rispetto al trattamento economico in godimento fino a quel momento (corrispondente al VI livello).
Successivamente, in applicazione del combinato disposto del già citato art.13, ultimo comma, e 3, comma 6, del d.lgs. n. 197/1995, gli istanti furono promossi, sempre con decorrenza 1.9.1995, perciò con effetto retroattivo, alla qualifica di ispettore (essendo stati equiparati i due anni con la qualifica di sovrintendente a quelli con la qualifica di vice ispettore), con il diritto di beneficiare del trattamento economico corrispondente al livello VI bis, ma con un solo scatto in più rispetto a quello di cui godevano nella qualifica di