TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-09-20, n. 201709856
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Testo completo
Pubblicato il 20/09/2017
N. 09856/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2017, proposto da:
Comune di Mirabella Imbaccari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M F in Roma, via Mecenate 77;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Modica;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del 11.10.2016 del Direttore della Direzione Centrale della Finanza Locale, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, e del relativo Allegato A (determinazione sanzioni patto di stabilità 2015), pubblicato sul sito internet finanzalocale.interno.it con il comunicato del 12 ottobre 2016, nella parte di cui viene disposta in danno del Comune di Mirabella Imbaccari la sanzione di euro 587.100,00 per violazione del patto di stabilità anno 2015;
- di ogni altro atto - anche sconosciuto - preparatorio, presupposto connesso e consequenziale a quelli espressamente impugnati;
e comunque per la condanna anche ai sensi dell'art. 34, 1° comma, lett. c), del D.Lgs. n. 104/2010, anche in sede cautelare (art. 55, 1° comma, CPA), all'immediata erogazione in favore del comune di Mirabella Imbaccari di quanto illegittimamente trattenuto in sede di minori trasferimenti erariali in applicazione dell'impugnata sanzione per violazione del patto di stabilità 2015: euro 587.100,00;
in via gradata si chiede a codesto Ecc.mo Tribunale di sospendere il presente giudizio, anche con la contestuale sospensione dei provvedimenti impugnati, e di sollevare una o più delle seguenti questioni di legittimità costituzionale:
- questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del D.Lgs. n. 149/2011 per violazione del principio di ragionevolezza;
- questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 26, lett. a), della legge n. 183/2011, per violazione degli artt. 14, lett. o), 15 (commi 2 e 3), 36, 37, 38 e 43 dello Statuto regionale siciliano, approvato con R.D.L. n. 455/1946 e convertito in legge costituzionale n. 2/1948, nonché per violazione del principio di ragionevolezza;
- questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183/2011, per violazione del principio di ragionevolezza e dell'art. 3 Cost.;
- questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 20 bis, della legge n. 183/2011, per violazione del principio di ragionevolezza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2017 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto dell’11 ottobre 2016, pubblicato sul sito internet finanzalocale.interno.it, e successivo comunicato del 12 ottobre 2016 dal 12/10/16, il Ministero dell’Interno ha applicato nei confronti del Comune di Mirabella Imbaccari la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015.
In particolare, l’art. 1 del decreto impugnato ha disposto: “I comuni indicati nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, non rispettosi del patto di stabilità interno 2015, sono assoggettati alla sanzione, per l’importo a fianco di ciascuno indicato, determinato in misura pari al 30 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno, come ridotto, fino alla concorrenza, dell’importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell’anno 2015, non già oggetto di esclusione dal patto di stabilità interno”.
Nell’All. A di tale decreto (anch’esso impugnato), contenente l’elenco dei comuni destinatari della suddetta sanzione oltre che l’importo della sanzione stessa, risulta essere stato inserito anche il Comune ricorrente, destinatario di una sanzione pari ad Euro 587.100,00.
Con il presente ricorso il Comune di Mirabella Imbaccari ha impugnato il menzionato decreto, con il relativo allegato A, deducendo i seguenti motivi di diritto:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 149/2011 - violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 42/2009 - violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 689/1981.
La sanzione censurata si fonda sull’art. 31, comma 26, lett. a), della legge n. 183/2001, ma, quanto alla decorrenza ed alle modalità di applicazione della stessa, essa avrebbe dovuto essere stabilita sulla base del vigente art. 13 del D.Lgs. n. 149/2011, secondo le procedure di cui all’art. 27 della legge n. 42/2009, che prevede che le autonomie speciali concorrono al patto di stabilità interno sulla base del principio dell'accordo «secondo criteri e modalità stabiliti dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti».
In particolare, l’art. 31, comma 26, lett. a), della legge n. 183/2011 riproduce fedelmente il testo dell’art. 7, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 149/2011, attuativo della legge n. 42/2009, dichiarato incostituzionale per eccesso di delega (sentenza della Corte costituzionale n. 219/2013), mentre nella medesima sentenza l’art. 13 del D.Lgs. n. 149/2011, tuttora vigente, è stato ritenuto dalla Corte costituzionale presidio di garanzia a tutela delle Regioni a statuto speciale e dei loro Enti territoriali. Non rileverebbe la circostanza che quest’ultima disposizione si riferisce testualmente alle “disposizioni di cui al presente decreto legislativo”, in quanto l’art. 31, comma 26, lett. a), della legge n. 183/2001 ha identico contenuto e testo dell’art. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 149/2011.
Pertanto i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi, per violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 149/2011, ai sensi del quale nessuna sanzione per violazione del patto di stabilità può essere comminata nei confronti di alcun Ente locale siciliano, come il Comune ricorrente, in assenza del completamento delle procedure pattizie di cui all’art. 27 della legge n. 42/2009.
II. Violazione degli artt. 246, 248, 251, 259 e 227 del d.lgs. 267/2000, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti.
II.A. Il Comune di Mirabella Imbaccari, avendo dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 del TUEL “non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili [….]”. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 248, comma 2 del TUEL, “dalla data di dichiarazione del dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente [….]”.
L’art. 31, comma 26, lett. a), della legge n. 183/2011, avrebbe dovuto essere applicato in combinato disposto con le richiamate disposizioni del TUEL. La sanzione oggi impugnata, al contrario, non ha tenuto conto di tale evidenza normativa e, in tal guisa, ha violato o comunque eluso il divieto posto dall’art. 248, comma 2, del TUEL.
Ove invece non si volesse seguire la prospettata interpretazione, ne conseguirebbe un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 26, lett. a), della legge n. 183/2011 (v. infra, par. V.A.).
II.B. L’art. 31, comma 20, della legge n. 183/2011 prevede che “Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare (…) una certificazione del saldo finanziario”, ma tale disposizione andrebbe letta in combinato disposto con l’art. 227 del T.U.E.L., secondo cui: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale (…) Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo”.
Nel caso di specie, invero, il Comune ricorrente ha inviato al Ministero competente dati meramente provvisori in quanto, all’epoca dell’accertamento della violazione del patto di stabilità, non aveva ancora approvato il bilancio consuntivo, i cui termini erano sospesi a seguito della dichiarazione di dissesto, ai sensi dell’art. 248, comma 1, TUEL.
Pertanto la sanzione impugnata sarebbe stata adottata sulla base di una istruttoria incompleta in quanto basata su una “certificazione” necessariamente provvisoria e suscettibile di forti modifiche (anche in considerazione della dichiarazione di dissesto finanziario).
Allo stesso modo, una diversa interpretazione delle norme citate comporterebbe l’illegittimità costituzionale dell’art. l’art. 31, comma 20, della legge n. 183/2011 (v. infra, par. V.B.).
II.C. L’art. 31, comma 20 bis, del d.lgs. n. 183/2011, prevede l’invio di una nuova certificazione, a rettifica della precedente, in caso di peggioramento della situazione