TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2018-10-30, n. 201802236
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Pubblicato il 30/10/2018
N. 02236/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01704/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1704 del 2018, proposto da
L Torre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege con uffici siti in Palermo, via V. Villareale n. 6;
per l'annullamento
- del parere di diniego di "compatibilità paesaggistica", protocollo n. 5986 del 6/12/2017, ed ordinanza di messa in pristino dello stato dei luoghi, notificata in data 17/1/2018, avverso la quale è stato presentato ricorso gerarchico presso l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, il quale ad oggi non ha emesso alcun provvedimento;
- di qualsiasi altro atto che sia, o possa, considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Visto il Decreto presidenziale n. 874/2018 sulla domanda di misure cautelari interinali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, con avviso a verbale dell’udienza camerale, il Presidente del Collegio ha rappresentato alle parti presenti sulla sussistenza di profili di irricevibilità del ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 3 c.p.a. e dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che le parti nulla hanno dedotto sul punto;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’immediata definizione in rito del ricorso;
Considerato che il ricorso, notificato in data 13 luglio 2018, è stato depositato solo in data 25/09/2018, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 45 comma 1 c.p.a.;
Considerato che, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a) c.p.a., il ricorso è irricevibile se ne è accertata la tardività della notifica o del deposito ai sensi di legge;
Ritenuto, per le considerazioni che precedono, che il ricorso è irricevibile;
Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese di lite stante anche il rilievo d’ufficio della irricevibilità del ricorso;