TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2023-06-30, n. 202300674
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Pubblicato il 30/06/2023
N. 00674/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2021, proposto dalla
Rimateria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G V, G M, L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Piombino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
e/o la riforma:
- del Decreto del Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana n. 5281 del 31/03/2021 notificato alla ricorrente il 12/04/2021 avente ad oggetto il provvedimento di adozione della determinazione negativa di conclusione della Conferenza di servizi, relativa al Progetto presentato da Rimateria s.p.a. e denominato “Opere di chiusura variante 2 discarica ex-Lucchini – riprofilatura discarica Rimateria Località Ischia di Crociano nel Comune di Piombino-LI”;
nonché di ogni atto preordinato connesso e conseguente, ivi comprese:
- la decisione della Conferenza di servizi del 16/03/2021 e del relativo Verbale con gli atti, i pareri e contributi in esso versati;
- la decisione della Conferenza di servizi del 4/02/2021 e del relativo Verbale con gli atti, i pareri e contributi in esso versati;
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto degli atti impugnati siccome illegittimi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. M F;
Il Collegio prende atto della sentenza n. 41/2021 del Tribunale di Livorno, con cui è stato dichiarato il fallimento della Società ricorrente (depositata in atti in data 2.03.2023). Tale provvedimento ha generato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 43, comma 3, RD n. 267/1942 l’interruzione del giudizio.
Rilevato che:
- il giudizio non è stato proseguito dalla curatela fallimentare e che la stessa, con nota depositata in data 9.05.2023, ne chiede l’estinzione ai sensi degli artt. 85 e 35 c.p.a.;
- l’amministrazione resistente ha preso atto di tale richiesta in occasione dell’udienza pubblica del 20.06.2023, depositando richiesta di decisione sulla base degli scritti e nulla obiettando in merito;
Ritenuto che il giudizio, anche in ragione del comportamento processuale delle parti, deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2 lett. a) c.p.a.;
Ritenuto di compensare le spese di lite, considerata anche la attività difensiva di mero stile della amministrazione regionale;