TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-03-28, n. 201300440
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N. 00440/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2011, proposto da G B, rappresentato e difeso dall’avv. N S, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
M S, rappresentata e difesa dall’avv. F Z, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 4092 del 16 novembre 2010, successivamente comunicato, con il quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente per il trasferimento della rivendita di generi di monopolio in altro locale dello stesso Comune di Scanzano Jonico;
- per quanto occorra, della nota prot. 60179 del 16 novembre 2010, della nota prot. 18488 del 2 marzo 2010 del Comando della Guardia di Finanza di Policoro e della nota prot. 56 del 23 marzo 2010 della F.I.T. di Matera;
- della nota prot. 57168 del 2 novembre 2010, con la quale è stata respinta l’istanza del ricorrente per la proroga del trasferimento provvisorio per causa di forza maggiore;
- e per la declaratoria del diritto del ricorrente all’ottenimento dell’autorizzazione al trasferimento definitivo per causa di forza maggiore, nei locali ove è stata autorizzata la vendita provvisoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. S P e uditi per le parti i difensori avv. Loredana Papa (su delega dell’avv. N S) e avv. Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è titolare della rivendita di generi di monopolio n. 3 di Scanzano Jonico, ubicata in loc. Terzo Cavone.
A causa della sopravvenuta inagibilità dell’immobile in cui è insediata la rivendita, con provvedimento del 18 dicembre 2009 l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di Bari ne ha autorizzato il trasferimento provvisorio annuale in altro locale del centro cittadino. Tale autorizzazione provvisoria è stata poi revocata, in accoglimento della diffida avanzata dal titolare di altra rivendita nelle vicinanze, ma il provvedimento di revoca è stato impugnato dall’odierno ricorrente e sospeso da questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 260 del 23 aprile 2010.
Il ricorrente ha poi dimostrato la definitiva impossibilità di rientro nell’originaria sede ed ha chiesto all’Amministrazione, con reiterate istanze del 23 ottobre 2009 e del 14 dicembre 2009, l’autorizzazione al trasferimento (per forza maggiore e scarsa redditività) nell’immobile situato in via Pietro Nenni n. 71, nel centro storico di Scanzano Jonico.
Con l’impugnato provvedimento del 16 novembre 2010, la domanda è stata respinta.
Il ricorrente ne chiede l’annullamento affidandosi a censure così riassumibili:
1) violazione degli artt. 8 e 78 del D.P.R. 14 ottobre 1958, violazione delle circolari A.A.M.S. del 25 settembre 2001, del 28 novembre 2001 e del 10 gennaio 2005, violazione delle circolari del Ministero delle Finanze del 15 luglio 1988 e del 16 maggio 1996 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: l’Amministrazione avrebbe trascurato che nel centro storico di Scanzano Jonico non vi è disponibilità di un locale idoneo a distanza superiore a 600 metri dalle rivendite esistenti, avrebbe trascurato l’incremento di redditività conseguito nell’anno 2009 per effetto del trasferimento provvisorio, avrebbe erroneamente qualificato il trasferimento richiesto come “fuori zona”, non avrebbe motivato in ordine alla asserita inderogabilità dei parametri e delle distanze minime di cui alle richiamate circolari, avrebbe omesso di acquisire il parere della Guardia di Finanza e delle associazioni di categoria;
2) violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: l’Amministrazione avrebbe omesso di motivare in ordine alle osservazioni presentate a seguito del preavviso di diniego;
3) violazione del principio di eguaglianza e del diritto al lavoro sanciti dagli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione: l’Amministrazione avrebbe sostanzialmente impedito al ricorrente l’esercizio di un’attività commerciale necessaria per il sostentamento del nucleo familiare.
Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di Bari e la controinteressata M S, depositando documenti e memorie e chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
La domanda di sospensiva è stata respinta con ordinanze di questa Sezione n. 128 del 3 febbraio 2011 e n. 805 del 29 settembre 2011.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 31 gennaio 2013, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO