TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2024-10-14, n. 202400149
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Testo completo
Pubblicato il 14/10/2024
N. 00149/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianpiero Luongo e Matteo Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1 comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia
- della determina n. -OMISSIS- del Capo Settore Segreteria generale, comunicata con nota dd. -OMISSIS- del Segretario Generale del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela della determinazione n. -OMISSIS- del Segretario Generale e l’esclusione della -OMISSIS- dalla graduatoria dei candidati idonei del profilo di assistente tecnico categoria C livello base, approvata con deliberazione della Giunta comunale n.-OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare del preavviso di revoca del provvedimento di assunzione dd. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 50, 60 e 74 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 il consigliere Cecilia Ambrosi e udito per la parte ricorrente il difensore, nessuno intervenuto per l’Amministrazione intimata come specificato nel verbale;
Sentite la parte ricorrente ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
1. Con determina -OMISSIS- il Comune di -OMISSIS-, Amministrazione resistente, ha indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di n. 1 assistente tecnico – categoria C, livello base – 1° posizione retributiva a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno. Per quanto di interesse in questa sede, il bando di concorso prescriveva quale requisito di accesso al concorso, tra gli altri, “ di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi ” (par. 1); inoltre al par. 3, relativo alla “ Domanda di ammissione: presentazione e contenuto ” richiedeva la presentazione, tra le altre, della seguente dichiarazione: “10. di non essere, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all’eventuale assunzione, stato/a destituito/a dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo, per giusta causa o essere incorso/a nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’articolo 32 quinquies, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nella medesima categoria e livello a cui si riferisce l’assunzione ”.
2. Con deliberazione della Giunta comunale -OMISSIS- il Comune approvava la graduatoria di merito del concorso, che vedeva la signora -OMISSIS-, ricorrente, al terzo posto; a seguito di tale provvedimento, con successivi atti, veniva assunto il vincitore del concorso.
3. Nella necessità di procedere ad una nuova assunzione, il Comune decideva di scorrere la graduatoria ed interpellava la ricorrente, in data -OMISSIS-, stante la rinuncia del secondo graduato. A tale scopo l’Amministrazione chiedeva la perdurante disponibilità della signora -OMISSIS- ad essere assunta quale dipendente del Comune a tempo indeterminato e, ottenuto l’assenso, con determinazione -OMISSIS- il Comune di -OMISSIS- procedeva in tal senso. Successivamente dava corso alla verifica della persistenza dei requisiti di accesso al pubblico impiego in capo alla ricorrente, previa acquisizione di dichiarazione integrativa dell’interessata, richiesta con nota del -OMISSIS-. In tale contesto, il Comune di -OMISSIS- accertava che, nelle more, la signora -OMISSIS- non aveva superato il periodo di prova