TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-01-26, n. 202300577

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-01-26, n. 202300577
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300577
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2023

N. 00577/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01054/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2019, proposto da
G B, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

a) della rdinanza di demolizione n. 23 del 11.12.2018, emessa dal Dirigente ad interim dell'area urbanistica del Comune di Marano di Napoli (Na), notificata in data 14.12.2018, con la quale è stato ingiunto ad esso ricorrente “la demolizione delle opere abusive site alla via Aldo Moro c/o civ. 43-45 per le quali non risulta presentata alcuna istanza di sanatoria edilizia e nessun altro titolo edilizio che ne abiliti l'edificazione”, come meglio specificato in detto provvedimento;

b) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 dicembre 2022, tenutasi da remoto, il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, con il gravame in esame, insorgeva avanti questo TAR avverso l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, n. 23/18 dell’11 dicembre 2018, adottata in seguito al sopralluogo e al verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale di Marano di Napoli il 31/10/2018, ove emergeva la realizzazione presenza di tre manufatti realizzati in assenza di titolo abilitativo.

1.1. In particolare, veniva acclarata la realizzazione sine titulo :

- di un immobile principale posto frontalmente l’accesso alla proprietà e un’abitazione di unico livello di circa 130 mq, con copertura in tegole a quattro falde inclinate e spazio pavimentato ad uso corte esclusiva, con accesso mediante scaletta in muratura posta sul fronte di accesso principale che smonta sul balcone/terrazzino di ingresso, con altezza stimata di 3,00 mt ai fronti e 4,00 mt al colmo delle falde; immobile completo e rifinito in ogni sua parte e identificato al catasto al fg. 3, p.lla n. 1487 sub. 2;

- altro immobile, realizzato nei pressi dell’accesso alla proprietà e adiacente al capannone di proprietà di Baiano Mattia, adibito ad uso residenziale e constante di un unico livello di circa 70 mq con altezza di 3,00 mt, completo e rifinito in ogni sua parte; immobile non denunciato al catasto e pertanto senza attribuzione di subalterno, perciò identificato con i soli dati di foglio e particella;

- immobile, realizzato lateralmente all’abitazione principale e adibito a deposito/autorimessa, di circa 70 mq, per un’altezza media di 2,80 mt; una prima parte del fabbricato, circa 50 mq, risulta identificata al catasto al fg. n. 3, p.lla n. 1487 sub. 3, mentre l’ampliamento di circa 20 mq è stata edificata successivamente al periodo della prima costruzione.

1.2. Avverso la ridetta ingiunzione a demolire parte ricorrente deduce plurimi vizi di vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, che in appresso si compendiano:

- carenza di motivazione, poiché il provvedimento, motivato per relationem , non consentirebbe di individuare le opere oggetto dell’ordinanza, in quanto non sarebbero distinguibili le opere ritenute abusive dalla parte del fabbricato oggetto di domanda di condono in data 16 febbraio 1995 dal dante causa del ricorrente; inoltre, il provvedimento non darebbe modo di comprendere le ragioni di contrasto tra le opere e la normativa urbanistico-edilizia;

- lesione della posizione di legittimo affidamento ingenerata in forza del lungo lasso di tempo decorso dalla realizzazione delle opere abusive, non avendo peraltro la civica Amministrazione puntualmente esposto le ragioni di pubblico interesse sottese al provvedimento;

- il provvedimento sarebbe illegittimo, atteso che, in violazione dell’art. 31 T.U. Edilizia, si sarebbe disposta in modo generico l’acquisizione delle opere abusive e delle aree di sedime, senza alcuna precisa individuazione e motivazione;

- i manufatti, di poi, sarebbero privi di autonoma utilizzabilità, ciò che impedirebbe la acquisizione;

- omessa comunicazione di avvio del procedimento e, indi, illegittima pretermissione delle indefettibili guarentigie procedimentali spettanti a parte ricorrente;

- incompetenza, atteso che il Comune non avrebbe provveduto a conferire al dirigente –che ha adottato la ingiunzione a demolire- la specifica potestà in materia; di cui la competenza del Sindaco e non anche del dirigente.

1.3. Si costituiva

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