TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-01-30, n. 202000046

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-01-30, n. 202000046
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202000046
Data del deposito : 30 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2020

N. 00046/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00467/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 467 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Alpha Consulenze di G P P M, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, B C e S B, con domicilio eletto presso lo studio dell’G A M in Latina, via Farini, 4;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Vani e Giulio Tatarelli, con domicilio eletto in Latina, via Costa n.1;
Comune di Minturno, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento adottato dalla Direzione Generale Archeologia – Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 7 aprile 2016, prot. n. MBAC-SAR-LAZ n. 5766, avente ad oggetto “Minturno (LT) – Ditta Alpha Consulenze – Domanda di Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006 e ssmi. e degli articoli 15 e 16 della L.R. 27/98 e ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 387/2003 – procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 152/2006 e ssmi per la realizzazione di un impianto di compostaggio e digestione anaerobica finalizzata alla produzione di biogas ed energia rinnovabile – parere negativo”, trasmesso alla ricorrente in data 8 aprile 2016;

di qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

- della delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.1.2019 che ha ritenuto che “non sussistono le condizioni per consentire la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto concernente la costruzione di un impianto di compostaggio e digestione anaerobica, finalizzata alla produzione di biogas ed energia rinnovabile, nel territorio del comune Di Minturno, località Garigliano – Cava di Creta, di interesse della proponente società Alphaconsulenze;

- del verbale di seduta del Consiglio dei Ministri del 17.1.2019;

- del preavviso di rigetto prot. n. 92769 del 5.2.2019 trasmesso a mezzo pec dalla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 con riferimento all'istanza presentata da Alphaconsulenze per la realizzazione di un impianto di compostaggio e digestione anaerobica per la produzione di biogas e energia rinnovabile nel comune di Minturno (LT), località Garigliano – Cava di Creta.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Provincia di Latina e della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 9/10/21 giugno del 2016 e depositato il giorno 17 la società Alpha Consulenze di G P P M, premesso di avere presentato in data 10.3.2015 alla Provincia di Latina istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs n. 387/2003, ai fini della realizzazione su un’area ricadente nel Comune di Minturno (Località Garigliano – Cava della Creta) di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biomasse di potenza pari a 999 kw, ha impugnato l’atto in epigrafe specificato col quale, in pendenza del procedimento in argomento, la Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale ha espresso parere negativo al progetto sulla base delle seguenti considerazioni:

- l’esistenza di un procedimento di predisposizione degli elaborati per l’inserimento del Minturnae e della via Appia Antica tra i siti Unesco;

- l’esistenza di una particolare attenzione sulla Via Appia da Roma a Brindisi con progetti di valorizzazione impressa dalla riforma del Mibact;

- la vicinanza dell’area di localizzazione dell’impianto con il perimetro dell’area demaniale (200 metri in linea d’aria), al contesto storico-archeologico costituito dalla via Via Appia, dalla città romana Minturnae e dal Ponte Borbonico;

- il contrasto dell’impianto con la destinazione dell’area;

- la necessità di salvaguardare le aree contermini come “buffer zone” al fine di non compromettere pianificazioni e interventi di riqualificazione territoriali;

- l’impegno della Soprintendenza a non consentire ulteriore degrado dell’area oltre la Superstrada.

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce censure di violazione di legge (D.lgs n. 387/2003;
D.lgs n. 42/2004 D.M. 10.9.2010) ed eccesso di potere dirette a contestare le sopra citate ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il parere negativo:

I) E’ infondata l’affermazione dell’incompatibilità dell’impianto con la destinazione dell’area;
in base all’art. 12 comma 7 del d.lgs 387/2003 gli impianti possono essere ubicati anche in zone agricole;

II) L’area prescelta per la realizzazione dell’impianto è del tutto esente da alcuna forma di vincolo e forma di tutela rafforzata e risulta compatibile con tuti gli strumenti di pianificazione sia regionali che provinciali e comunali;
III) Il procedimento di dichiarazione dell’area come sito Unesco non risulta iniziato e non può rappresentare un impedimento ai fini della realizzazione dell’impianto della ricorrente.

In ogni caso anche l’eventuale dichiarazione dell’area come sito Unesco non si tradurrebbe necessariamente in un impedimento alla realizzazione dell’impianto.

IV) La Soprintendenza fa generico riferimento alla nozione di buffer zone senza chiarire quale sia la fonte normativa di riferimento applicabile nel caso di specie;
peraltro, allo stato non esiste alcuna dichiarazione di sito Unesco, e anche se vi fosse stata non potrebbe comunque precludere la realizzazione del progetto della ricorrente.

VI) L’affermazione che dalla realizzazione dell’impianto non possa che derivare un ulteriore degrado dell’area è del tutto infondata ed errata e anzi l’impianto produrrebbe effetti positivi sotto molteplici aspetti.

3) Con atti depositati il 9 luglio e il 1° settembre 2016, si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Provincia di Latina, quest’ultima eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

4) Con motivi aggiunti notificati a mezzo pec il 29 marzo 2019 e depositati il successivo 4 aprile la ricorrente ha impugnato:

- la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.1.2019, ai sensi dell’art. 14 quater comma 3 della L. 241/90 nel procedimento di VIA del progetto in argomento, che ha ritenuto che “non sussistono le condizioni per consentire la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto concernente la costruzione di un impianto di compostaggio e digestione anaerobica, finalizzata alla produzione di biogas ed energia rinnovabile, nel territorio del comune Di Minturno, località Garigliano – Cava di Creta, di interesse della proponente società Alphaconsulenze;

- il verbale di seduta del Consiglio dei Ministri del 17.1.2019;

- il preavviso di rigetto prot. n. 92769 del 5.2.2019.

5) Il parere negativo della Presidenza del Consiglio dei Ministro è motivato, in sintesi, con la circostanza che il sito prescelto per l’ubicazione del progetto è ricompreso in un’area esplicitamente sottoposta al vincolo previsto dall’art. 28 del P.T.P. Ambito Territoriale n. 14 che, in relazione al complesso archeologico di Minturno, vieta di “erigere nuove costruzioni, aprire strade e operare trasformazioni alla morfologia dei luoghi entro un raggio di 500 metri.

6) A sostegno del gravame, la ricorrente, oltre alla illegittimità per vizi derivati dal parere impugnato col ricorso introduttivo, deduce le seguenti ulteriori censure:

I.a) Violazione dell’articolo 14-quater della l. n. 241/1990 nella versione applicabile ratione temporis.

Il procedimento in esame è stato rimesso dalla Regione Lazio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3 della legge n. 241/1990 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 2016, n. 127, come espressamente chiarito dagli stessi uffici nella nota prot. n.

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