TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2019-12-18, n. 201901678

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2019-12-18, n. 201901678
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201901678
Data del deposito : 18 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2019

N. 02487/2019 REG.RIC.

N. 01678/2019 REG.PROV.CAU.

N. 02487/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2487 del 2019, proposto da

B S, rappresentato e difeso dagli avvocati S G, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto di rigetto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 il dott. U D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha prodotto in giudizio un contratto di lavoro con la Decorate contract srl;

Ritenuto, pertanto, necessario che l’amministrazione proceda ad un motivato riesame del provvedimento impugnato, alla luce della documentazione depositata in giudizio dall’esponente, ed in particolare del reddito eventualmente percepito (risultante dalla dichiarazione dei redditi) nonché del contratto di lavoro di cui sopra, ferme restando le verifiche di competenza della medesima P.A., quanto all’effettività del lavoro dedotto ed all’adeguatezza dei redditi percepiti;

Le spese della presente fase saranno liquidate con il provvedimento definitivo

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