TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-12-29, n. 201603405

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-12-29, n. 201603405
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201603405
Data del deposito : 29 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2016

N. 03405/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01794/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2015, proposto da:
L R Srl, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dagli avvocati C B C.F. BRRCML61B04C351R, R C F C.F. CLNRSR65S22L308C, con domicilio eletto presso lo Studio Barreca in Catania, via V. Giuffrida, 37;

contro

Assessorato Regionale alla Salute, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'avvocato N S C.F. SMNNCL54T12C351U, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Corso delle Province, 203;

per l'annullamento

della nota del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia n. 64460 del 12.8.2015, con cui è stata respinta l'istanza formulata dalla ricorrente tendente a ottenere l'autorizzazione per l'apertura a Catania di un day surgery privato;

ove occorra della precedente nota prot. 49529 del 16.06.2015 contenente il preavviso di rigetto;

di ogni altro atto presupposto e/0 consequenziale, ivi compreso il D.A. 30.06.2006;

del silenzio-inadempimento mantenuto dall’ASP di Catania sull’istanza di autorizzazione;

e per l’accertamento

del diritto al risarcimento del danno da ritardo di cui all’art. 2 bis della L. 241/90;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la società L R Srl ha proposto ricorso in epigrafe avverso il provvedimento del 12/8/2015, prot. n. 64460, con il quale l’Assessorato Regionale alla salute ha respinto l’istanza di autorizzazione all’apertura, a Catania, di un day surgery privato, motivando tale scelta con riferimento al numero limitato di posti letto per attività libero professionale fissato a tal fine dal D.A. 30/6/2006;

Considerato che la ricorrente ha anche censurato l’inerzia mantenuta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania sulla suddetta pratica;

Rilevato che entrambe le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere, e che l’Azienda Sanitaria Provinciale ha, in particolare, eccepito di non aver alcuna competenza sul procedimento avviato a domanda dalla ricorrente;

Visto l’atto di rinuncia ad un motivo di ricorso depositato dalla ricorrente con esclusivo riferimento alle domande proposte nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale resistente;

Considerato che con ordinanza n. 835/2015 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, e che il detto pronunciamento è stato riformato in sede d’appello con ordinanza n. 667/2015 ai fini della fissazione dell’udienza di merito del giudizio di primo grado ex art. 55, co. 10, c.p.a.;

Considerato che con ordinanza n. 798/2016 la Sezione ha disposto istruttoria al fine di conoscere: a) in che modo risultino saturati i posti letto previsti in provincia di Catania per attività analoga a quella in esame;
b) se nel medesimo territorio sussistano altre strutture di day surgery ;
c) in base a quali disposizioni normative i posti letto di day surgery debbano essere considerati equivalenti ai posti letto in attività ordinaria;

Considerato che nel mese di maggio 2016 l’Assessorato Regionale resistente ha risposto all’istruttoria;

Rilevato, da ultimo, che la società ricorrente ha depositato in data 14 ottobre 2016 una dichiarazione di rinuncia al ricorso a seguito dell’avvenuta revoca del provvedimento impugnato, disposta dall’Assessorato resistente in data 5 agosto 2016 sul presupposto che siano venuti meno i motivi che hanno determinato il rigetto dell’istanza di autorizzazione all’apertura di un day surgery , e che sussistono di conseguenza i presupposti per esaminare nel merito l’istanza;

Ritenuto che la dichiarazione da ultimo presentata, ancorché non qualificabile come rinuncia in senso tecnico, in quanto non proveniente dalla parte ricorrente o dal difensore munito di mandato speciale, deve essere intesa - in conformità all’articolo 84, co. 4, c.p.a. - come indicativa della perdita di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio;

Ritenuto, in definitiva, di dover adottare pronuncia in rito che dichiari l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse processuale ai sensi dell’articolo 35, co. 1, lett. c, del c.p.a.;

Ritenuto che la predetta statuizione possa essere espressa attraverso la sentenza in forma semplificata prevista, per tali casi, dall’articolo 74 del c.p.a.;

Ritenuto di poter disporre, altresì, la compensazione delle spese processuali fra le parti costituite, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda;

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