TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-10-04, n. 202405219

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-10-04, n. 202405219
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202405219
Data del deposito : 4 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2024

N. 05219/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04038/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4038 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;



per l'annullamento

a) del provvedimento interdittivo antimafia del Prefetto di Napoli n. -OMISSIS-, comunicato con nota prot. n. -OMISSIS-;

b) degli atti in esso richiamati e, in particolare: b/bis) della nota n. -OMISSIS- del Centro DIA di Napoli, ignota e mai conosciuta; b/ter) della nota del -OMISSIS-del Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano Villaricca, ignota e mai conosciuta; b/quater) della nota n. -OMISSIS- del Nucleo PEF della Guardia di Finanza, ignota e mai comunicata; b/quinquies) dei verbali del GIA del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, ignoti e mai comunicati; b/sexies) della nota prefettizia n.-OMISSIS-

c) ove occorra, di tutte le circolari del Ministero dell’Interno richiamate nel provvedimento interdittivo impugnato sub a);

d) di ogni altro atto ai precedenti presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi quelli – ove esistenti e/o ancorché non richiamati – relativi ad informative, rapporti ed atti istruttori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2024 il dott. Giuseppe Esposito e udito l'Avvocato dello Stato Giulio Gaeta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Premette la Società ricorrente che, operante nel settore dell’edilizia e immobiliare, è amministrata ab origine e senza soluzione di continuità dal sig. -OMISSIS- e che le quote appartengono ad esso (98,75%) e alla -OMISSIS- (1,25%), amministrata da -OMISSIS- aggiunge che l’amministratore unico e il possessore delle quote societarie sono immuni da rapporti di parentela o frequentazione con soggetti affiliati, organici, contigui o, in alcun modo, riconducibili anche in senso lato ad associazioni mafiose.

Impugna il provvedimento interdittivo in epigrafe indicato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, sulla base delle censure così di seguito rubricate.

I. Violazione ed erronea applicazione D.P.R. 159/2011. Violazione e mancata applicazione L. 241/90. Violazione del giusto procedimento e della lex specialis. Violazione della par condicio. Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento. Errore e travisamento nei presupposti di fatto e di diritto. Violazione art. 97 Cost.

Il provvedimento impugnato fonderebbe la propria prognosi di condizionamento sulla figura del sig. -OMISSIS- coinvolto da alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia nell’ambito di un giudizio penale in primo grado che in appello sarebbe stato del tutto riformato.

Gli ulteriori precedenti per tentato omicidio e furto, risalenti rispettivamente al 1981 e al 2000, non avrebbero dato luogo ad alcuna condanna; dal reato di dichiarazione infedele, pure ascritto al sig. -OMISSIS-, sarebbe stato assolto perché il fatto non sussiste, mentre sussisterebbe una sola condanna in primo grado, ma gravata in appello, per bancarotta fraudolenta.

L’unico controllo pregiudizievole sarebbe poi risalente al 2013 con un soggetto con precedenti per appropriazione indebita.

Vero è, prosegue parte ricorrente, che la figlia del -OMISSIS- -OMISSIS-, ha contratto matrimonio con un soggetto vicino ai clan e condannato per traffico di droga, ma -OMISSIS- -OMISSIS- avrebbe ottenuto il divorzio, l’affidamento esclusivo del figlio e avrebbe anche denunciato l’ex marito per il reato di “stalking”.

Inoltre le operazioni immobiliari pure riportate nel provvedimento interdittivo sarebbero state condotte dalla sig.ra -OMISSIS- per sé stessa con provvista derivante dalla propria attività e non quindi come prestanome.

In ogni caso, tutti gli elementi indiziari riferiti nel provvedimento interdittivo sarebbero risalenti e non attuali, mentre la società ricorrente non ha alcun rapporto con soggetti “opachi”. È dotata di rigorosi sistemi di controllo e verifica degli accessi, ha adottato misure di autodisciplina e riorganizzazione interna e per 5 anni è stata sottoposta ad amministrazione controllata a seguito del sequestro preventivo delle quote societarie.

II. Violazione ed erronea applicazione D.P.R. 159/2011. Violazione e mancata applicazione L. 241/90. Violazione del giusto procedimento e del principio eurounitario del contraddittorio e dell’effettività della tutela. Violazione artt. 41 e 97 Cost.

Ulteriore profilo di illegittimità sarebbe ravvisabile nella ritenuta insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.

La Prefettura avrebbe apoditticamente desunto la natura non occasionale del condizionamento dai legami familiari e dalla ricostruzione della figura del -OMISSIS- come tesoriere del clan, che però non ha ricevuto alcun riscontro giurisdizionale.

III. Violazione di legge (artt. 84 e ss. D.lgs. 159/2011 – art. 89 bis D.lgs. 159/2011 in relazione art. 2 co. 1 lett. c) l. 136/2010) - eccesso di potere (deficit assoluto del presupposto - di istruttoria - di motivazione – irragionevolezza - arbitrarietà) – violazione del giusto procedimento.

L’adozione di un’informazione interdittiva antimafia dovrebbe incidere solo sui rapporti con le pubbliche amministrazioni e non anche dar luogo a paralisi dell’attività prestata nei confronti del pubblico: in particolare l’art. 89-bis del TUA esclude l’estensione degli effetti pregiudizievoli dell’informazione interdittiva anche ai contatti privato/PA come avviene nel caso di caducazione dei titoli che abilitano le imprese attinte da interdittive all’esercizio dell’attività economica svolta.

Diversamente ricorrerebbero vizi di eccesso di delega e di violazione della legge delega del Testo Unico antimafia.

IV. Violazione di legge (artt. 84 e ss. D.lgs. 159/2011 – art. 89 bis del d.lgs 159/2011 in relazione art. 2 co. 1 lett. c) l. 136/2010) - eccesso di potere (deficit assoluto del presupposto - di istruttoria - di motivazione – irragionevolezza - arbitrarietà).

Il Prefetto non avrebbe potuto attivare d’ufficio il procedimento volto all’adozione dell’informazione interdittiva, atteso che il sistema non tollererebbe un’iniziativa autonoma prefettizia soprattutto allorché essa non sia confinata ai rapporti con la P.A. e si estenda anche alle attività imprenditoriali private.

V. Sul contrasto dell’art. 89 bis del d.lgs 159/2011 con la disciplina costituzionale.

L’equivalenza tra comunicazione e informativa antimafia sarebbe priva di copertura legislativa ed al di fuori della delega attribuita con l. n. 47/1994, inoltre per effetto di tale equiparazione gli effetti dell’interdittiva si sono estesi anche alle

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