TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-06-29, n. 200903548

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-06-29, n. 200903548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200903548
Data del deposito : 29 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07006/1996 REG.RIC.

N. 03548/2009 REG.SEN.

N. 07006/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 7006 del 1996, proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv. F L e F S e con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, Via Generale Orsini n.46;

contro

Azienda Ospedaliera Monaldi-Cotugno in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Gestione liquidatoria ex USL n.41 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
ASL NA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della nota n.-OMISSIS- di recupero di somme percepite a titolo di equo indennizzo.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/6/2009 il Consigliere Gabriele Nunziata e udito l’Avvocato di parte ricorrente come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere Assistente Medico dell’USL n.41 di Napoli e che, con istanza del -OMISSIS-, chiedeva il riconoscimento della causa di servizio per l’infermità “asma bronchiale su base allergica”. In data -OMISSIS-la Commissione Medico Legale giudicava l’infermità come dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 8^ ctg. Tab.A, per cui la USL n.41 con Delibera n.-OMISSIS-liquidava l’equo indennizzo per detta infermità. Il ricorrente il successivo -OMISSIS-richiedeva il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità già riconosciuta;
l’USL n.41 con nota del 6/12/1993 comunicava che la CMO, con verbale n.6222 dell’1/6/1993, aveva riconosciuto detto aggravamento, ma la C.P.P.O. con provvedimento reso il 16/12/1994 ha poi ritenuto che l’infermità asma bronchiale non poteva riconoscersi come dipendente da fatti di servizio, sicchè con provvedimento n.18 del 7/5/1996 il Commissario Liquidatore dell’ex USL n.41 ha preso atto di detto parere e determinato di procedere al recupero delle somme percepite dall’odierno ricorrente a titolo di equo indennizzo.

Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato, nessuno si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 18 giugno 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1.Con il ricorso in esame il ricorrente deduce il difetto di motivazione, la violazione del principio di irripetibilità delle somme erroneamente percepite in buona fede, nonché dell’art.1 della Legge n.416/1926, dell’art.14 del R.D. n.1024/1928, dell’art.3 della Legge n.241/1990, degli artt.48 e ss. del DPR n.686/1957 e dell’art.48 del DPR n.761/1979.

2. Il Collegio osserva in via preliminare che l'art. 8 del DPR n.349/1994, dopo aver regolamentato le fasi iniziali e le cadenze temporali del procedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo che vede l'intervento in funzione consultiva del C.P.P.O., stabilisce che il parere di detto Comitato "non è vincolante ai fini della decisione finale. L'Amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente, decide di discostarsene".

2.1 Pertanto una specifica e puntuale motivazione è dovuta nei soli casi in cui l'Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal C.P.P.O., ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto consesso che, come è noto, è obbligatorio ma non vincolante. Solo in tale ipotesi, come reso evidente dalla previsione di cui all'art. 8, ultimo comma, del citato DPR n.349/1994, è imposto all'Amministrazione di esternare le ragioni di non concordanza con il parere del C.P.P.O. (ex multis, Cons. Stato, V, 9.3.2009, n.1370;
IV, 30.5.2007, n.2779;
VI, 14.8.2007, n.4471;
18.4.2007, n.1769;
24.01.2005, n. 108;
20.04.2004, n.2214;
23.09.2002, n. 4811;
2.7.2002, n.3613;
11.02.2002, n.779;
IV, 3.13.1998 n. 433;

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