TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-01-27, n. 202300663

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-01-27, n. 202300663
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300663
Data del deposito : 27 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2023

N. 00663/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04264/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4264 del 2021, proposto da
A D, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Grazzanise, via E. Lauro 31;

contro

Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Faustino De Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del provvedimento definito “Disposizioni sanitarie a seguito di diagnosi di Brucellosi bufalina ritiro qualifica sanitaria/apertura focolaio “Prot.n. 1232497/VET22A del 7/10/2021 notificato in data 8/10/2021 con cui, oltre a disporre il sequestro sanitario cautelativo dell'allevamento codice IT042CE182 e disporre misure di igiene e l'isolamento dei capi dubbi e positivi, si imponeva l'invio al macello degli animali dubbi e positivi entro 15 giorni (testuale lett. b): “isolamento in appositi reparti degli animali infetti di cui all'allegato elenco che dovranno essere macellati prima possibile e comunque entro il 15° giorno dalla notifica della presente”;

- del provvedimento definito “Disposizioni sanitarie a seguito di diagnosi di Brucellosi bufalina qualifica sanitaria ritirata/focolaio” Prot.n. 1239814/VET22A del 14/10/2021 ad integrazione del provvedimento prot.n. 1232497/VET 22A del 7/10/2021, notificato in data 15/10/2021 contenente notifica n.2 capi bufalini positivi BRC emesso dalla Azienda sanitaria Locale - Caserta Dipartimento di prevenzione U.O.V. Distretto n. 22A sede operativa di Pignataro Maggiore – Capua con cui, oltre a disporre il sequestro sanitario cautelativo dell'allevamento codice IT042CE182 e disporre misure di igiene e l'isolamento del capo positivo, si imponeva l'invio al macello dei capi positivi entro 15 giorni (testuale lett. b): “isolamento in appositi reparti degli animali infetti di cui all'allegato elenco che DOVRANNO essere macellati prima possibile e comunque entro il 15° giorno dalla notifica della presente”;

- del rapporto di prova IZSM sezione di Caserta n.130482 del 6/10/2021;

- del rapporto di prova IZSM sezione di Caserta n.134399 del 14/10/2021;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque preordinato o collegato all'atto impugnato, compresa la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 207, del 20 maggio 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, n. 28, del 27 maggio 2019, recante ad oggetto: “Approvazione Piano Straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana per la Regione Campania”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 104 - Caserta 1, della Regione Campania e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente proponeva il ricorso in epigrafe con le conclusioni sopra riportate.

Con decreto n. 1786/2021, veniva accolta la proposta istanza cautelare monocratica.

Si costituivano le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con Ordinanza n. 1957/2021, il Collegio accoglieva la proposta istanza cautelare.

Il giudizio veniva rinviato all’odierna udienza per la trattazione di merito con Ordinanza n. 4768/2022.

Il ricorrente depositava in data 14 novembre 2022 dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.

Di tanto, in ossequio al principio dispositivo, il Collegio deve prendere atto, con la conseguenziale dichiarazione di rito di improcedibilità del ricorso ex art. 35 c.p.a.

Tenuto conto della controvertibilità delle questioni sollevate, oggetto di esteso contenzioso anche innanzi al Giudice di appello (cfr. Ordinanza n. 4768/2022, inter partes), e della definizione in rito, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese inter partes, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.

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