TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-26, n. 202408309

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-26, n. 202408309
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408309
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 08309/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11940/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11940 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A A, R L, A M, V M, G S, M S, A B T, E V, F D F, R D S, P F, L M, M D F, G S N, E S, S Z, P M, A R R, G B, E C, G C, M C, N C, S C, R C, D C, Fabio D'Amico, S D P, F D S, G D V, S F, E F, A G, A L, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ofanto, 18;

contro

Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto sulla richiesta di inquadramento economico - giuridico nel ruolo superiore rispetto a quello attuale di perito-tecnico;

per l’annullamento, quanto ai motivi aggiunti:

del provvedimento di rigetto della loro istanza datato 9 giugno 2014 e successivamente comunicato;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 febbraio 2024 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato il silenzio diniego frapposto dall’amministrazione intimata sull’istanza del 13 maggio 2014, con la quale gli esponenti hanno chiesto l’inquadramento economico e giuridico, nonché il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, con corresponsione del trattamento economico relativo alle mansioni superiori espletate, in qualità di periti tecnici della Polizia di Stato con la qualifica di “Orchestrale della Banda Musicale”.

Con successivi motivi aggiunti hanno altresì chiesto l’annullamento del successivo provvedimento espresso di rigetto del 9 giugno 2014.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, contestando il ricorso a mezzo di ampie deduzioni difensive. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 2 febbraio 2024.

La vicenda riguarda la pretesa degli esponenti, tutti inquadrati nel ruolo dei Periti Tecnici della Polizia di Stato con la qualifica di “Orchestrale della Banda Musicale”, muniti del Diploma di Conservatorio (equiparato alla Laurea a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 508/99) ad essere riqualificati con il titolo di “professori d’orchestra”, con conseguimento del relativo superiore profilo retributivo.

Orbene, il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della Sezione (v. tra le varie, sentenze nn.1865/2022 e 17718/2022) la quale ha già chiarito che la disciplina censurata risulta rispondente alla peculiare posizione dei componenti delle bande musicali e alle mansioni assegnate ai predetti militari.

Tale normativa non presenta profili di irragionevolezza e non può, inoltre, ritenersi contraria all’esigenza di assicurare ai lavoratori una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, né al principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Giova infatti ricordare che la disciplina legislativa in materia – a partire dal decreto legislativo n. 78 del 1991 (cfr. articoli 7-9) e dal decreto legislativo n. 198 del 1995 (cfr. articolo 52), e trasfusa poi nel vigente Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – ha previsto e prevede tuttora l’inquadramento degli orchestrali della Banda dell’Arma dei carabinieri quali sottufficiali, a eccezione del maestro direttore e del maestro vice direttore, che sono invece inquadrati nel ruolo ufficiali in servizio permanente effettivo.

Più in dettaglio, secondo il vigente Codice dell’ordinamento militare:

- “1. Presso ciascuna Forza armata sono rispettivamente istituiti i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti.

2. La consistenza organica del personale di cui al comma 1 è inclusa in quella del rispettivo ruolo dei marescialli.” (articolo 1510, relativo ai “Ruoli dei musicisti”);

- “1. La dotazione organica di ciascuna banda musicale di Forza armata è così determinata: a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centodue orchestrali;
d) un archivista.

2. Il personale della banda è compreso nell’organico della Forza armata di appartenenza.

3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualità di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all’organico stabilito al comma 1.” (articolo 1511, relativo agli “Organici delle Bande”);

- “1. I maestri direttori e i maestri vice direttori delle bande musicali appartengono agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e sono inquadrati in un apposito profilo dei seguenti ruoli: a)…;
b) ….c) ….;
d) per l’Arma dei carabinieri, ruolo normale” (articolo 1512, avente ad oggetto “Maestro direttore e maestro vice direttore”);

- è al maestro direttore, poi, che ai sensi dell’articolo 1513 spettano le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilità a esse attinenti, che possono essere svolte, in alternativa, dal solo maestro vicedirettore, in caso di assenza o impedimento del primo (v. articolo 1514, relativo alle “Funzioni del maestro vice direttore”);

- si deve altresì evidenziare che l’articolo 1515 prevede una articolazione del ruolo dei musicisti delle bande musicali in “tre parti” e “sei qualifiche”, con varie denominazioni, che, tuttavia, sono comunque attribuite ai diversi gradi dei sottoufficiali marescialli (e mai a ufficiali).

Si osserva che è frutto di una precisa scelta del legislatore, nell’ambito del Codice dell’ordinamento militare, l’avere attribuito esclusivamente ai sottoufficiali (per l’Arma dei carabinieri così come per le altre Forze armate) il ruolo dei musicisti, riservando a ufficiali esclusivamente le due posizioni apicali di maestro direttore e di maestro vicedirettore. A ulteriore conferma di quanto precede, anche la vigente norma regolamentare di cui all’articolo 953, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 così recita: “Nei confronti degli orchestrali e dell’archivista della banda si applicano le disposizioni sullo stato del personale dei rispettivi ruoli marescialli e ispettori”.

In relazione a quanto precede, poiché non è riscontrabile alcuna identità tra le funzioni svolte dai sottufficiali orchestrali e le funzioni specifiche attribuite al maestro direttore e al maestro vice direttore, non emerge alcun profilo di irragionevolezza dell’attuale disciplina normativa, la quale differenzia le rispettive posizioni. Invero, la pretesa del ricorrente di voler attribuire ai sottufficiali del ruolo dei musicisti il grado di ufficiali – mediante un intervento di tipo additivo o “manipolativo” sull’assetto normativo vigente, richiesto alla Corte costituzionale previo incidente di costituzionalità da sollevare nel presente giudizio – si fonda, in modo pressoché esclusivo, sulla asserita equipollenza tra il diploma di conservatorio e la laurea (quest’ultimo titolo di regola richiesto per l’accesso alla carriera di ufficiale).

Tuttavia tale “presupposto” appare di per sé del tutto inadeguato a porsi quale “premessa” atta a giustificare una radicale riconfigurazione del ruolo dei musicisti componenti di banda quando, come già detto, l’attuale configurazione di questo ruolo, anche per quanto riguarda l’inquadramento dei suoi componenti nei diversi gradi di sottoufficiale, corrisponde a una scelta precisa, ampiamente discrezionale, compiuta dal legislatore, la quale non manifesta elementi di irragionevolezza o incostituzionalità ove si ponga mente, in primo luogo, al fatto che la perimetrazione della figura dell’ufficiale, nei suoi diversi gradi e nella sua complessità di funzioni, mansioni e via dicendo, non dipende certo dal solo possesso di un titolo di laurea ma, in modo ben più pregnante, dall’attribuzione di funzioni “di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo (...)”, proprie degli ufficiali delle Forze armate e di quelli dell’Arma dei carabinieri, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 838 e dell’articolo 846 cod. ord. mil.

Né può dirsi che, nell’ambito della Banda, l’esecuzione implichi margini di autonomia e necessiti di competenze simili se non analoghe a quelle del Direttore (o comunque ben diverse da quelle degli altri ruoli). Non è possibile cioè ritenere che le mansioni di un orchestrale della Banda possano integrare le funzioni di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo proprie di un ufficiale di qualsiasi grado. Semmai, pur nella evidente specialità del ruolo e dei compiti di un militare orchestrale, funzioni assimilabili a quelle proprie di un ufficiale (comando, direzione, indirizzo, coordinamento e controllo) sono riferibili, per analogia, soltanto al maestro direttore ed al maestro vicedirettore, i quali, non a caso, nell’ordinamento militare, sono degli ufficiali, seppur caratterizzati da uno sviluppo di carriera del tutto peculiare rispetto agli altri ufficiali.

Si rammenta, infatti, che al solo maestro direttore della Banda competono funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilità a esse attinenti (cfr. articolo 1513 cod. ord. mil.). Non sembrano, pertanto, ravvisabili elementi stringenti di sorta per sostenere la “necessità” di riconoscere agli orchestrali il diritto all’inquadramento economico, se non anche giuridico, degli ufficiali, facendo discendere tale diritto unicamente dalla riconosciuta equipollenza tra il diploma di conservatorio e il diploma di laurea magistrale.

A quest’ultimo riguardo, peraltro, l’elemento, certamente significativo e qualificante, del possesso del diploma di conservatorio risulta eccessivamente enfatizzato da parte ricorrente, considerato che le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 prevedono che le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (quali i conservatori musicali) e i titoli di studio universitari debbano essere riconosciute “al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso”. Analogamente, l’articolo 1, commi 102 e 103, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228 riconosce tale equipollenza “al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso”.

Ne deriva che anche la circostanza che, ai fini dell’accesso ai concorsi per i quali è richiesto il titolo universitario, siano spendibili anche i diplomi di conservatorio non implica, di per sé, alcuna ricaduta ai fini dell’inquadramento o del trattamento economico di quanti siano stati invece reclutati in base al possesso del predetto diploma ovvero ne siano comunque in possesso e svolgano mansioni corrispondenti a quelle per le quali sono stati assunti. Si osserva, d’altro canto, che il rapporto di impiego del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia, per aspetti quali il reclutamento e la progressione di carriera, risulta disciplinato dai rispettivi ordinamenti di settore, come stabilito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e come ribadito, inoltre, dall’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

E si ricorda altresì che è principio generale del pubblico impiego non “privatizzato”, salvo che una legge disponga altrimenti (anche in sanatoria delle situazioni già verificatesi), che le mansioni svolte da un dipendente, se sono di livello superiore rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti, sia ai fini economici che ai fini della progressione di carriera, ovvero della emanazione di un provvedimento di preposizione ad un ufficio (cfr. Consiglio di Stato Stato, Sezione VI, sentenza n.2402/2013), in quanto il rapporto non è assimilabile a quello di lavoro privato, avendo gli interessi pubblici coinvolti natura indisponibile ed anche perché l'attribuzione delle mansioni ed il riconoscimento del correlativo trattamento economico devono avere il proprio indefettibile presupposto nel provvedimento di nomina o d’inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi sovraordinati, onde evitare l’elusione del rigoroso principio dell’accesso e della progressione mediante concorso (cfr. anche Cons. St., Ad. pl., sent. 18 novembre 1999 n. 22;
sez. VI, sent. 31 maggio 2006 n. 3325). (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 10.5.2013, n. 2555). Alla luce delle superiori considerazioni, tutte le doglianze espresse in ricorso e nei motivi aggiunti sono da ritenersi infondate, con conseguente rigetto della domanda proposta.

Sussistono, tuttavia, i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in causa.

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