TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-06-08, n. 202303532

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-06-08, n. 202303532
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303532
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2023

N. 03532/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03833/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3833 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – sessione 2018 – reso dalla XI^ Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'appello di Roma con verbale n. -OMISSIS-;

- se pubblicato, dell'elenco dei candidati ammessi alle prove orali e di ogni altro atto connesso ivi compreso il verbale redatto in data -OMISSIS-, con cui la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha indicato i criteri di valutazione nonché la procedura da seguire durante le operazioni di correzione degli elaborati per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2018;

- dei verbali della riunione plenaria della Commissione Esame Avvocato – sessione 2018 – presso la Corte di Appello di Napoli nella parte in cui quest'ultima, in violazione di legge, non ha proceduto al corretto raggruppamento delle buste dell'odierno ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso ed in ogni caso lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 20/09/2020:

- del verbale redatto dalla I^ Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'appello di Roma in data -OMISSIS- – depositato agli atti di causa in data -OMISSIS- – con il quale è stato riconfermato il precedente giudizio di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – sessione 2018;

- della nota prot.-OMISSIS-del 24 giugno 2020 – depositata agli atti di causa in data -OMISSIS- – con la quale l'Ufficio Esami Avvocato presso la Corte d'appello di Roma ha comunicato l'avvenuta esecuzione della ricorrezione degli elaborati dell'odierno ricorrente;

- del verbale del -OMISSIS- – depositato agli atti di causa in data 2 luglio 2020 – con il quale la Commissione d'esame presso la Corte d'appello di Napoli ha constatato la votazione conseguita dall'odierno ricorrente a seguito della ricorrezione operata dalla predetta Sottocommissione istituita presso la Corte d'appello di Roma rilevando la non ammissione dello stesso alle prove orali in virtù del punteggio riportato alle prove scritte di 86/150 (ottantasei su centocinquanta);

- di tutti i verbali relativi al procedimento amministrativo avviato in esecuzione dell'Ordinanza cautelare del T.A.R. Campania – Napoli del 30 ottobre 2019, n. -OMISSIS- nella parte in cui, in violazione del giudicato cautelare, non apprestano opportune garanzie di anonimato;

- di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso ed in ogni caso lesivo degli interessi del ricorrente;

Nonché per la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di ricorrezione degli elaborati dell'odierno ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12/3/2021:

Per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del verbale del -OMISSIS- – depositato agli atti di causa in data 26 gennaio 2021 – con il quale la Commissione d'esame presso la Corte d'appello di Napoli ha dato esecuzione, nella parte di propria competenza, all'Ordinanza cautelare di Codesto T.A.R. del 30 ottobre 2019, n. -OMISSIS-;

- del verbale del -OMISSIS- – depositato agli atti di causa in data 26 gennaio 2021 – con il quale la Commissione d'esame presso la Corte d'appello di Napoli ha constatato la votazione conseguita dall'odierno ricorrente a seguito della ricorrezione operata dalla Sottocommissione istituita presso la Corte d'appello di Roma;

- di tutti gli atti ed i verbali relativi al procedimento amministrativo avviato in esecuzione dell'Ordinanza cautelare del T.A.R. Campania – Napoli del 30 ottobre 2019, n. -OMISSIS- nella parte in cui, in violazione del giudicato cautelare, non apprestano opportune garanzie di anonimato;

- di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso ed in ogni caso lesivo degli interessi del Sig. -OMISSIS-

E per l’adozione di opportune misure cautelari volte ad ottenere la ricorrezione degli elaborati del ricorrente dinanzi ad una diversa Sottocommissione d'esame istituita presso la Corte d'appello di Roma, nel rispetto delle garanzie di anonimato;

Nonché per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di ricorrezione degli elaborati dell'odierno ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023, tenutasi mediante

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