TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-02-28, n. 201402371

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-02-28, n. 201402371
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201402371
Data del deposito : 28 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00543/2012 REG.RIC.

N. 02371/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00543/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 543 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Enrichens, Domenico Fragapane, Pietro Adami, con domicilio eletto presso Pietro Adami in Roma, corso D'Italia, 97; Comune di NA, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Adami, Vincenzo Enrichens, Domenico Fragapane, con domicilio eletto presso Pietro Adami in Roma, corso D'Italia, 97;



contro

CIPE - Comitato Interministeriale Programmazione Economica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Coordinamento per L'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e AS, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione IE, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Carlo Maina, Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso Emanuela Romanelli in Roma, viale Giulio Cesare, 14 - A/4; Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Soc Ltf YO RI Ferroviarie, rappresentato e difeso dagli avv. Piero D'Amelio, Giovanni Crisostomo Sciacca, Riccardo Ludogoroff, Vilma Aliberti, Mario Sandretto, con domicilio eletto presso Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana, 6;



per l'annullamento

- della deliberazione in data 3 agosto 2011 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica relativa al programma delle Infrastrutture Strategiche – Nuovo collegamento internazionale NE, Sezione Internazionale, parte comune italo-francese; tratta in territorio italiano – approvazione del progetto preliminare;

- della deliberazione in data 18.11.2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 6.4.2011, Serie Generale n. 79 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, relativa al programma delle infrastrutture strategiche (legge 443/2001) nuovo collegamento internazionale Torino - Lione: cunicolo esplorativo de La Maddalena. approvazione progetto definitivo e finanziamento (deliberazione n. 86/2010), avente per oggetto l'approvazione del progetto definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, del progetto definitivo del cunicolo esplorativo de La Maddalena del nuovo collegamento internazionale Torino – Lione, nonché dei provvedimenti autorizzativi del c.d. tunnel - cunicolo esplorativo NA, assunti con D.M. dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 7.8.2003 n. 19395-sp e in data 18.11.2005 n. 16002-sp, nonché, ove occorra, della Deliberazione della Giunta Regionale del IE n. 18/1954 del 29 aprile 2011 e dei pareri tutti menzionati in epigrafe dal provvedimento impugnato, ivi compreso il parere 29 luglio 2011 trasmesso dal soggetto aggiudicatore in data 10 agosto 2010 dalla Commissione Tecnica VIA-AS del Ministero dell’Ambiente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cipe Comitato Interministeriale Programmazione Economica e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione IE e di Comitato di Coordinamento Per L'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e di Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale via e Vas e di Soc Ltf YO RI Ferroviarie e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il 15 gennaio 1996 i governi italiano e francese hanno costituito, tramite un Accordo Intergovernativo, una Commissione intergovernativa (CIG) per predisporre la realizzazione di un collegamento ferroviario ad alta velocità tra Lione e Torino.

Il 29 gennaio 2001 è stato firmato a Torino un accordo internazionale per la realizzazione della linea. L’iter di approvazione della legge di ratifica e del corrispondente ordine esecutivo si è concluso nel 2002 in entrambi gli Stati.

In applicazione dell’art. 6 del Trattato, in data 3 ottobre 2001, i gestori delle reti ferroviarie italiana e francese hanno dato vita alla YO RI IA (TF) – società di diritto privato francese – cui affidare, in qualità di soggetto promotore, la conduzione degli studi relativi al progetto e dei lavori preliminari di ricognizione della parte comune italo-francese del collegamento.

Con delibera n. 121/2001 il CIPE, ai sensi dell’art. 1 della L. 443/2001 (legge obiettivo) ha approvato il primo programma delle opere strategiche che include l’Asse ferroviario sull’itinerario del corridoio 5 Lione – Kiev (Torino - Trieste) e, nell’ambito del progetto del collegamento ferroviario, prevede la realizzazione di un tunnel di base tra la Valle di Susa in Italia e Saint Jean de Maurienne in Francia.

In funzione geognostica per la progettazione e realizzazione del tunnel di base (opera principale), il Ministero delle Infrastrutture con provvedimento 7 agosto 2003 ha autorizzato l’escavazione del cunicolo esplorativo c.d. del NA, con le prescrizioni indicate nella delibera della G.R. IE 40-9816 del 30 giugno 2003.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la Comunità Montana Valle Susa e Val Cenischia, respinto con sentenza della Sezione III ter n. 5598/2004, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1893/2005.

Con successiva delibera n. 113/2003 il Cipe ha approvato il progetto preliminare dell’opera principale, “nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione”, sezione internazionale, tratta confine di Stato-Bruzolo, denominata “sinistra Dora”. Tale progetto è stato oggetto di revisione a seguito delle sedute avviate presso l’Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino – Lione, appositamente istituito per implementare, in un’ottica collaborativa, le proposte e le osservazioni critiche emerse presso le comunità locali. La nuova soluzione ha comportato, in variante all’originale, lo sbocco del tunnel di base nel Comune di Susa anziché in quello di NA e la successiva interconnessione alla linea storica nei pressi di Chiusa San Michele/Sant’Ambrogio di Torino anziché Bruzolo. In conseguenza di tale variante di tracciato, anche l’ubicazione del punto di imbocco del cunicolo esplorativo, originariamente situato in NA, è stata oggetto di revisione con nuova collocazione in località La Maddalena nel Comune di Chiomonte.

A seguito dell’acquisizione dei pareri favorevoli del Ministero dell’Ambiente, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione IE, con delibera del 18.11.2010 il CIPE ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo del cunicolo esplorativo de La Maddalena, propedeutico alla realizzazione del tunnel di base nell’ambito del “Nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione”.

Nell’atto di approvazione del progetto si specifica che “l’autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato”.

Tale progetto definitivo è stato predisposto dal soggetto attuatore TF, a seguito della procedura prevista dagli artt. 166 e ss. del d.lgs 163/2006.

Le aree occorrenti per l’esecuzione del tunnel geognostico de La Maddalena sono individuate nel piano particellare del progetto definitivo (approvato dal CIPE con delibera 86/2010).

Di queste aree, una parte è destinata ad essere oggetto di occupazione temporanea (secondo la procedura di cui all’art. 49 DPR 327/2001), mentre altra parte rientra nella disponibilità di TF per effetto di convenzione. Su tale ultima porzione, delimitata e protetta dal dispositivo di sicurezza prefettizio, si é dato avvio alle attività propedeutiche alla progettazione esecutiva.

Parallelamente, con deliberazione CIPE n. 57/2011 in data 8 agosto 2011 è stato approvato il Progetto preliminare della parte italiana della sezione trasfrontaliera della NE.

Deducono le ricorrenti la illegittimità delle delibere impugnate con ricorso principale e con motivi aggiunti per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni interessate deducendo la infondatezza e chiedendone il rigetto.

Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati deducendo la irricevibilità del ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso.

Alla udienza del 4 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene di poter superare le eccezioni preliminari avanzate dalle parti controinteressate in considerazione della infondatezza, nel merito, del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con le prime tre censure gli odierni ricorrenti deducono la illegittimità delle impugnate delibere sotto i seguenti profili:

- si contesta l’applicabilità, nel caso di specie, della disciplina in materia di infrastrutture strategiche in quanto l’intera opera sarebbe stata espunta a seguito di convergenti valutazioni espresse dal tavolo politico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal novero delle

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