TAR Palermo, sez. II, sentenza 2018-04-09, n. 201800834

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2018-04-09, n. 201800834
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201800834
Data del deposito : 9 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2018

N. 00834/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01607/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2014, proposto da Snam Rete Gas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti E B L (PEC: eugeniobrutiliberati@avvocatopec.com), A M ed A C, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. C C, sito in Palermo, via N. Morello, n. 40;



contro

la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore e l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura dello Stato (PEC: palermo@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici distrettuali, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, sono ex lege domiciliati;



per l'annullamento:

- nei limiti degli interessi della ricorrente, del decreto n. 57 del 18 febbraio 2014 dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, avente per oggetto la proroga della concessione di vettoriamento di gas naturale denominata “Gagliano-Termini Imerese-Porto Empedocle”;

- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto, ivi espressamente inclusi il rapporto n. 7751 del 27 ottobre 2010 dell’Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia e il parere del Consiglio regionale delle miniere verbale n. 6 del 19 maggio 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e della Presidenza della Regione Siciliana;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1541/2017;

Visti i documenti prodotti in esecuzione della citata ordinanza;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2018 il Cons., dott.ssa F C;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, Snam Rete Gas s.p.a. (di seguito “Snam”) ha impugnato il decreto assessoriale n. 57/2014 con il quale la Regione nel rilasciare la concessione di metanodotto denominato “Gagliano-Termini Imerese-Porto Empedocle”, all’art. 2, ha imposto alla stessa Snam la corresponsione di un canone annuo di euro 0,0002582284 «per ogni m³ di gas trasportato a mezzo del metanodotto oggetto della concessione, ai sensi dell’art. 34, comma 5, della l.r. n. 14/2000».

Deduce le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 34 l.r. n. 14/2000; violazione dell’art. 23 Cost. - eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione, atteso che il legislatore regionale, con l’art. 34 l.r. n. 14/2000, ha subordinato a concessione amministrativa (c. 1) e al pagamento di un canone (c. 5) non il trasporto di gas naturale sul territorio siciliano in sé e per sé considerato, ma esclusivamente la costruzione e l’esercizio delle condotte specificamente dedicate al vettoriamento del gas naturale, prodotto in Sicilia, dal centro di raccolta e trattamento del campo minerario sino ai centri di trasformazione o di stoccaggio o di utilizzazione.

Nel caso di specie atteso il metanodotto di cui è causa serve a collegare la centrale di trattamento di Gagliano, ma non sino ai centri di trasformazione o di stoccaggio o di utilizzazione ed è quindi escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 34, cc. 1 e 5, l.r. n. 14/2000, rientrando nel c. 2;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 62/1953, degli artt. 52 bis e ss. d.p.r. n. 327/2001 - violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 117 Cost. e degli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana – illegittimità costituzionale dell’art. 34 l.r. n. 14/2000, atteso che la legislazione statale in materia non assoggetta a concessione onerosa la costruzione e l’esercizio delle strutture di trasporto energetico e ciò alla luce - tra l’altro - del nuovo assetto dettato sia dalla l. n. 164/2000, sia dall’art. 52 quinquies d.p.r. n. 327/2001 (come modificato dal d.lgs. n. 330/2004) le cui previsioni, evidenziando un regime di tipo autorizzatorio, sono incompatibili con quelle dettate dalla l.r. n. 14/2000, con conseguente abrogazione tacita, in parte qua, di quest’ultima, ovvero illegittimità costituzionale della stessa, stante l’asserita contrarietà con i principi enucleati in materia dalla legislazione statale ad essa sopravvenuta.

Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità per carenza di interesse stante l’acquiescenza di parte ricorrente ai precedenti provvedimenti di rilascio della concessione e determinazione del relativo canone.

Sono stati quindi disposti incombenti istruttori, che sono stati ottemperati.

In vista della discussione del ricorso nel merito le parti hanno depositato memorie e documenti.

All’udienza pubblica del 23 marzo 2018, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Rileva pregiudizialmente il Collegio l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale, la quale invoca i principi espressi dalla Cass. s.u. con ordinanza 31 maggio 2016, n. 11382.

Invero, nel caso di specie non è ravvisabile una controversia avente natura meramente patrimoniale, in quanto le censure in ordine alla determinazione del canone involgono - come peraltro sottolineato anche dalla predetta ordinanza delle Sezioni Unite - la verifica della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, con un sindacato del Giudice che ha ad oggetto un potere autoritativo.

Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse stante l’acquiescenza all’applicazione

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