TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-06-17, n. 202412240
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Testo completo
Pubblicato il 17/06/2024
N. 12240/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09009/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9009 del 2018, proposto da
M R M e G R U, rappresentati e difesi dagli avvocati M M e F D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la declaratoria dell’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui alla Legge 100 del 1987 successivamente modificata dalla Legge 86 del 2001, a seguito del rientro di entrambi in Italia dalla missione all’estero cui ciascuno, con effetto a far data dal trasferimento d’autorità disposto giusta prot. 020001 6 T 435 13 del 06 agosto 2014 dell’intestato Comando Generale e fino all’attualità, oltre interessi legali e rivalutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 aprile 2024 la dott.ssa A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 17 luglio 2018, i ricorrenti – rispettivamente vice brigadiere e appuntato scelto in servizio presso l’Arma dei Carabinieri - chiedono il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di trasferimento ai sensi della legge n. 86 del 2001 e la conseguente condanna del Ministero dell’Interno alla corresponsione dei relativi importi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, i ricorrenti espongono quanto segue:
- di essere stati impiegati presso “Rappresentanze Diplomatiche nell’ambito di missioni della data di tre/quattro anni”;
- al termine di tali missioni veniva loro chiesto di indicare per iscritto le sedi di gradimento;
- di avere, pertanto, indicato sedi di servizio essenzialmente ubicate nella provincia di Lecce;
- di essere stati assegnati – nonostante le preferenze indicate – a Bari.
Tutto ciò detto, i ricorrenti affermano di essere <<stati destinatari di provvedimento di trasferimento d’autorità”>> e, conseguentemente, vantano il diritto di cui sopra.
A tale fine denunciano – in sintesi – la violazione delle leggi n. 100 del 1987 e n. 86 del 2001, evidenziando – in particolare – che, prima della partenza per le missioni all’estero, prestavano servizio rispettivamente presso sedi ubicate a Roma e Taranto, sicchè