TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-01-18, n. 202200042

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-01-18, n. 202200042
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200042
Data del deposito : 18 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2022

N. 00042/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01242/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2009, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato C B, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Genova, via Roma, 11/1;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia del Demanio, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- della determinazione della Regione Sardegna n. 1360/24116 del 4 giugno 2009, con cui è stata dichiarata la decadenza della concessione demaniale marittima di cui alla determina n. 680 del 4 ottobre 2004 - reg. conc. n. 107/2004;

- in quanto occorra, delle determinazioni direttoriali regionali 28 dicembre 2001 n. 2081 e 29 dicembre 2003 n. 2220/D, nonché della concessione demaniale marittima di cui alla determina n. 680 del 4 ottobre 2004 - reg. conc. n. 107/2004;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021, la dott.ssa Liliana Felleti e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 14 novembre 2009 e depositato l’11 dicembre 2009 -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento n. 1360/24116 del 4 giugno 2009, con cui la Regione Sardegna ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima di cui alla determina n. 680 del 4 ottobre 2004 - reg. conc. n. 107/2004. Ha altresì gravato, in quanto occorra, la stessa concessione demaniale e le determinazioni direttoriali regionali 28 dicembre 2001 n. 2081 e 29 dicembre 2003 n. 2220/D.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 1, lett. d) cod. nav. e dell’art. 17 reg. cod. nav. anche in relazione agli artt. 1175 e 1227 cod. civ. Violazione dell’art. 45 cod. nav. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione . Il provvedimento decadenziale sarebbe illegittimo, sia in quanto il concessionario ha costituito apposita cauzione a garanzia del pagamento degli oneri concessori, sia perché l’Amministrazione è tenuta al rispetto dei doveri civilistici di correttezza e di cooperazione con il debitore. In ogni caso, la Regione avrebbe dovuto motivare la decisione di pronunziare la decadenza, anziché escutere le tre fideiussioni consegnate dal deducente.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 1, lett. d) cod. nav. e dell’art. 17 reg. cod. nav. anche in relazione agli artt. 1175 e 1227 cod. civ. Violazione dell’art. 45 cod. nav. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione . L’atto di concessione non indicherebbe un termine preciso entro il quale corrispondere il canone.

III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 1, lett. d) cod. nav. e dell’art. 17 reg. cod. nav. anche in relazione all’art. 45 stesso codice. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione . L’Amministrazione non avrebbe valutato la possibilità di sospendere o ridurre i canoni in seguito ad una eccezionale mareggiata verificatasi nel 2006, dopo la quale il signor -OMISSIS- aveva rappresentato la necessità di realizzare una barriera antiflutti.

IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 1, lett. d) cod. nav. e dell’art. 17 reg. cod. nav. anche in relazione alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione . L’esponente non avrebbe ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento richiamata nell’atto gravato. In ogni caso, la predetta comunicazione risulterebbe inidonea, in quanto anteriore di quasi due anni e mezzo all’emanazione del provvedimento finale, sì che l’ente regionale avrebbe dovuto inviare un nuovo avviso.

V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 1, lett. d) cod. nav. anche in relazione alle determinazioni direttoriali regionali 28 dicembre 2001 n. 2081 e 29 dicembre 2003 n. 2220/D. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione . L’atto avversato avrebbe illegittimamente motivato la sanzione decadenziale anche con riferimento al mancato versamento dei sovracanoni per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, nonostante il signor -OMISSIS- non fosse tenuto alla relativa corresponsione e, comunque, il titolo ne prevedesse il pagamento solo per il 2004. Ciò in quanto la concessione sarebbe stata rinnovata automaticamente ai sensi dell’art. 01, comma 2, del d.l. n. 400/1993, vigente ratione temporis : donde l’illegittimità della presupposta determinazione regionale n. 2220/D del 2003 (che ha disposto la maggiorazione dei canoni come contropartita per le proroghe automatiche) e, conseguentemente, del provvedimento concessorio del 2004, nella parte applicativa della predetta determina.

Né la Regione Sardegna né le altre Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.

Il ricorrente ha depositato una memoria in data 12 novembre 2021, rappresentando la permanenza dell’interesse alla decisione sia in vista di una futura azione risarcitoria, sia per evitare il possibile effetto ostativo della decadenza in sede di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare per il rilascio di analoghe concessioni.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2021 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- -OMISSIS- impugna il provvedimento di decadenza per morosità della concessione demaniale marittima n. 680 del 4 ottobre 2004 - reg. conc. n. 107/2004, con la quale la Regione Sardegna aveva assentito il rinnovo dell’occupazione di una superficie di mq. 17.250, costituita da passerella, pontili galleggianti e relativo specchio acqueo per l’ormeggio di imbarcazioni in località Pultiddu nel Comune di Arzachena (cfr. docc.

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