TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-14, n. 201500383
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N. 00383/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Picenambiente S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. S C, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Tansella in Ancona, corso Garibaldi, 16;
contro
Comune di Montalto delle Marche, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Ancona, Via San Martino, 43;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego all’accesso adottato il 22 dicembre 2014 dal Responsabile del procedimento prof. R T, nonché per l’accertamento del diritto di Picenambiente s.p.a. di accedere agli atti richiesti e per la condanna del Comune di Montalto delle Marche all’esibizione di tali atti;
quanto ai motivi aggiunti:
- del silenzio significativo formatosi ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990 sull'istanza di accesso agli atti formulata in data 22 dicembre 2014.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montalto delle Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Montalto delle Marche del 22 dicembre 2014 contenente il diniego opposto sulla richiesta di accesso da essa presentata il 18 dicembre 2014, per prendere visione, ed eventualmente estrarre copia, degli atti amministrativi relativi al procedimento per la revoca della deliberazione di G.M. n. 185 del 30 novembre 2002, avente ad oggetto l’affidamento, a essa ricorrente, del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e relativo smaltimento, il cui avvio era stato comunicato dall’Amministrazione con nota del 12 dicembre 2014.
A seguito del rifiuto del Comune sulla prima istanza di accesso, la Picenambiente s.p.a. ha provveduto, con pec del 22 dicembre 2014, a rinnovare la propria istanza precisando i documenti di interesse e corredandola con una più puntuale motivazione in ordine alle ragioni che giustificavano l’accesso.
Rispetto a tale seconda istanza si è formato il silenzio dell’Amministrazione, quest’ultimo impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
A sostegno del gravame parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 7, 10 e 22 della legge n. 241/1990.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune intimato.
Alla camera di consiglio del 16 aprile 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione, sollevata, sia con riferimento al ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti, dall’Amministrazione resistente.
Ed invero, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, le cui statuizioni sono state poi recepite in via legislativa dall'art. 2, comma 1, lett. e), della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (che ha aggiunto un comma all'art. 149 c.p.c.), è stato stabilmente introdotto nell'ordinamento giuridico il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, di guisa che per il notificante essa si intende perfezionata al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, mentre per il notificatario il perfezionamento si determina solo al prodursi della legale scienza.
Detto principio, proprio per la sua portata generale, non va limitato alla sola ipotesi in cui la notificazione venga effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, ma è applicabile anche alla diversa ipotesi in cui il notificante si avvalga del servizio postale.
Nel caso in esame, essendo stati, entrambi i ricorsi, consegnati per la notifica all’ufficio postale nei termini di decadenza, essi vanno dichiarati ricevibili, a nulla rilevando che detta notifica, per il destinatario, si sia perfezionata successivamente.
III. Ciò posto, il ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’impugnazione del diniego espresso sulla prima istanza di accesso, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato, tale provvedimento, superato dal diniego tacito formatosi sulla successiva istanza del 22 dicembre 2014, quest’ultimo impugnato con motivi aggiunti.
IV. Il ricorso per motivi aggiunti è invece fondato, sussistendo tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda di accesso.
Ed invero, l’interessata, nella propria istanza del 22 dicembre 2014, fa esplicito riferimento agli atti di cui chiede l’ostensione precisandone gli estremi.
Trattandosi di documenti limitati e circoscritti, la richiesta di accesso è specifica e non espone l’Amministrazione a particolari oneri, né rivela intenti speculativi o strumentali, come eccepito dalla difesa dell’Ente.
L’istanza, inoltre, risulta ben argomentata in ordine alle ragioni che giustificano l’accesso, non essendo necessario, per la completezza della motivazione, che sia specificata la relazione di ogni singolo atto con il procedimento in cui esso si inserisce, sicchè non è ravvisabile alcun motivo ostativo all’esibizione degli atti richiesti neppure sotto tale profilo.
V. Per le suddette ragioni il ricorso va accolto;conseguentemente, va condannato il Comune di Montalto delle Marche, in persona del sindaco p.t., all’esibizione, nei termini di legge, dei documenti richiesti con l’istanza di accesso del 22 dicembre 2014 e alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.