TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-01-23, n. 201200707

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-01-23, n. 201200707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201200707
Data del deposito : 23 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06032/2011 REG.RIC.

N. 00707/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06032/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6032 del 2011, proposto da:
K Z, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

SILENZIO RIFIUTO SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - ART. 117 C.P.A.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il Sig. Zouhair, premesso di aver presentato alla Prefettura di Modena istanza per la concessione della cittadinanza italiana in data 16.1.2009 e di non aver avuto nessun riscontro da parte dell’Amministrazione, nonostante l’intervenuta scadenza del termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del d.p.r. n. 362/1994, agisce in giudizio per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che resiste solo formalmente.

Alla Camera di Consiglio del 27.10.2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato.

La legge 5.2.1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno”. Il D.P.R. n. 362/1994, recante regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3, espressamente prevede che “Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”. A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che “La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell'interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni”.

Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno ha l’obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Detto termine, nella fattispecie in esame, è inutilmente spirato in data 16.1.2011, non essendo stata a tutt’oggi adottata nessuna pronuncia espressa da parte dell’amministrazione.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere celermente l’iter procedimentale, con l’adozione di un provvedimento espresso e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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