TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-11-11, n. 202214717
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Pubblicato il 11/11/2022
N. 14717/2022 REG.PROV.COLL.
N. 12424/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12424 del 2021, proposto da
M F, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
C, non costituito in giudizio;
nei confronti
S B, Nicolo' Masarati, Diego Raimondi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misura cautelare,
1) del D.M. 25 giugno 2021, n. 730 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 21/22 e dei relativi allegati;
1 bis) del medesimo D.M. n. 730/21 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;
1 ter) del medesimo D.M. n. 730/21 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “dodici (12) quesiti di cultura generale;dieci (10) di ragionamento logico;diciotto (18) di biologia;dodici (12) di chimica;otto (8) di fisica e matematica” nonché del Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l'aumento delle domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all'inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione;
2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 730/21 e il Decreto del MINISTERO 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;
4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;
5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2021/22 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 28 settembre 2021, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;
6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 730/21, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 21 e 28 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva ivi compreso quanto dedotto sul quesito già annullato n. 56 e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;
11) del D.M. 730/21, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
14) del D.M. n. 1071/21 inerente la definizione dei posti disponibili in Medicina nella parte in cui limita a soli 14.332 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto ministeriale D.M. 1 settembre 2021, n. 1067 inerenti la definizione dei posti disponibili in Medicina, Odontoiatria nella parte in cui limita a soli 1.231 il numero dei posti banditi per Odontoiatria;
15) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto” e nella parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”;
16) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
17) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi Foggia;
Vista la nota del 9 novembre 2022, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor M F partecipava, in data 3 settembre 2021, alla selezione per l’accesso al corso di laurea magistrale unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2021/2022, indicando quale prima sede opzionata la facoltà di odontoiatria a Bologna;
2. In data 28 settembre 2021 veniva pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa, nella quale l’odierno ricorrente si vedeva collocato alla posizione n. 17.024 con un punteggio finale di 34,20;
3. Per effetto del punteggio riportato, il signor Fantini risultava non collocato entro il numero di posti disponibili per la facoltà di Odontoiatria per nessuna delle Università prescelte, né tale situazione mutava all’esito dei primi scorrimenti di graduatoria, facenti seguito a rinunce di studenti rispetto alle diverse sedi indicate come preferenziali;
4. Avverso la graduatoria di merito e tutti gli atti correlati insorgeva il ricorrente che proponeva sette motivi di ricorso che si incentravano sull’affermata ambiguità ed erroneità dei quesiti formulati e delle risposte individuate come errate, sulla loro erronea composizione e quantificazione in relazione al novero delle materie previste dal bando, sull’attività istruttoria finalizzata alla programmazione dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea e alla individuazione del reale potenziale formativo, nonchè sull’asserita violazione dei principi in tema di segretezza e anonimato delle prove concorsuali;
4.1. Più nel dettaglio, con il primo motivo veniva censurata la presenza di un considerevole numero di domande (vengono citate la n° 21, 26 e 28) che non presentavano alcuna risposta esatta o erano fuorvianti con conseguente indebita detrazione di punteggio alla parte ricorrente che, ove attribuito, le avrebbe consentito di collocarsi nella graduatoria in una posizione utile all’immatricolazione;
4.2. Con il secondo e il quarto motivo veniva dedotta la violazione degli artt. 3 e 4 della Legge 2.8.1999, n° 264 oltre ad eccesso di potere sotto plurimi profili;
Sarebbe stata, infatti, illegittimamente sottoutilizzata l’offerta formativa universitaria con l’indebita finalità di limitare il numero degli accessi sulla base di logiche totalmente differenti da quelle costituzionalmente e legislativamente imposte, così frustrando le legittime aspettative dei candidati. Tale indebito sottoutilizzo sarebbe stato comprovato anche dallo sviluppo della didattica a distanza intervenuto negli ultimi anni.
4.3. Nel terzo motivo di gravame si censuravano la violazione degli artt. 3 e 6 della Legge 241/90 e degli artt. 3 e 4 della legge 264/99 con riguardo alla stima del fabbisogno individuato a livello ministeriale che sarebbe stato frutto di un’attività istruttoria erronea e che avrebbe condotto a fissare il numero dei posti disponibili in maniera illogica e comunque insufficiente a coprire le reali esigenze del sistema sanitario nazionale;
4.4. Con il quinto motivo di gravame si censurava la violazione degli artt. 34 e 97 Cost. e della legge 264/1999 ad opera del Decreto Ministeriale 730/2021 laddove prevedeva che, in ipotesi di chiusura anticipata della graduatoria, i posti disponibili a seguito di rinunce sopravvenute, trasferimenti anche successivi etc, non sarebbero stati riassegnati agli idonei in graduatoria;
4.5. Con il sesto motivo di gravame parte ricorrente denunciava l’illegittimità della composizione delle domande oggetto del test d’accesso in ragione della violazione dell’art. 4, comma 1, l. 2 agosto 1999, n. 264 e del D.M. 25 giugno 2021, n. 730, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2021/2022” stante che erano state inserite un numero di domande specialistiche superiore a quelle di cultura generale;
4.6. Con il settimo motivo di impugnativa, infine, veniva dedotta la violazione del principio di segretezza e dell’anonimato della prova in ragione della presenza di un codice alfanumerico identificativo del candidato e della sua affermata esibizione alla commissione al momento della consegna dell’elaborato;
5. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente, con memoria di mero stile;
6. Con Ordinanza di questa Sezione n° 591 del 28 gennaio 2022 veniva respinta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;
7. Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n° 03156 del 7 luglio 2022, riformava il suindicato provvedimento cautelare all’esito della verificazione condotta dalla Commissione incardinata presso l’Istituto Superiore di Sanità sui quesiti 10 e 21 somministrati ai candidati in occasione del test d’accesso;
8. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente depositava apposita memoria, con allegata pertinente documentazione, nella quale dava atto del fatto che il Ministero resistente, in data 19 settembre 2022, con nota prot. 20689 aveva provveduto, in ottemperanza alla predetta Ordinanza del Consiglio di Stato, all’immatricolazione con riserva dell’istante presso l’Ateneo di Bologna;
9. All’udienza di merito del 9 novembre 2022 parte ricorrente comunicava, con dichiarazione resa a verbale e atto in pari data depositato, di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, in ragione dell’intervenuto scorrimento della graduatoria e della correlata immatricolazione “pleno iure” presso l’Ateneo di Bologna;
10. Stante quanto sopra dichiarato da parte ricorrente, poichè sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, il Collegio, non avendo il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire -in ossequio al principio dispositivo- è tenuto alla declaratoria dell'improcedibilità del ricorso (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 26 giugno 2017, n. 3464);
11. L’esito in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.