TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-12-14, n. 201701309
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Pubblicato il 14/12/2017
N. 01309/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00494/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2012, proposto da:
G D N, F M D N, G D N, rappresentati e difesi dagli avvocati G R, G P, con domicilio eletto presso lo studio G R in Bari, via Crispi n. 10;
contro
Comune di Canosa di Puglia, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato E P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi n. 23;
per l'annullamento
nei limiti di interesse della deliberazione 20.12.2011 n. 42 del Consiglio Comunale del Comune di Canosa di Puglia recante l’adozione del PUG e relativi allegati, nonché della deliberazione C.C. 20.12.2011 n. 43 recante l'approvazione definitiva del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana della città di Canosa di Puglia e relativi allegati, entrambe pubblicate sull’albo pretorio dal 9.01.2012 al 23.01.2012, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un terreno dell’estensione di mq. 3.000 (in atti compitamente identificato), allo stato totalmente inedificato, tipizzato dal pdf del 1966 come “zona residenziale attuale totalmente edificata” con IFF 5 mc/mq, deducono di aver vittoriosamente impugnato dinanzi a questo Tribunale la nuova destinazione “B1 – zone fittamente edificate” impressa in sede di approvazione del precedente PUG con d.G.R. 118/2005;in particolare, il TAR con sentenza n. 1651/2010 aveva ravvisato vizi istruttori e motivazionali nella nuova pianificazione, che non teneva in debito conto la circostanza che il suolo dei ricorrenti, benché collocato in contesto pienamente edificato nel centro storico di Canosa, non essendo edificato, sarebbe di fatto rimasto “inedificabile” siccome i parametri edilizi non consentivano interventi di nuova costruzione. Né tale inedificabilità poteva giustificarsi in ragione dell’esistenza di un vincolo archeologico apposto sull’intera area. Da tale statuizione caducatoria, parte ricorrente deduce l’illegittimità della d.C.C. recante adozione del nuovo PUG, in cui l’A.C. avrebbe omesso di conformarsi al dictum del TAR, omettendo di riconoscere capacità edificatoria al proprio suolo ed inserendolo nelle zone da rigenerare (