TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-22, n. 201200444
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00444/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2009, proposto da:
O O, rappresentata e difesa dall'avv. R Rocciola, con domicilio eletto presso Avv. R Rocciola in Ancona, viale della Vittoria, 11;
contro
Comune di Falconara Marittima, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso Avv. A L in Ancona, corso Mazzini, 156;
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dagli avv. M D S, C D, con domicilio eletto presso Ancona Ufficio Legale Amm.Ne Prov.Le in Ancona, via Ruggeri, 5;
nei confronti di
U B, P B, I M, non costituiti in giudizio;
A D, rappresentato e difeso dall'avv. M Belli, con domicilio eletto presso Avv. M Belli in Ancona, viale della Vittoria, 1;
per l'annullamento
- della delibera n.18 del 4.4.2008 del Commissario Straordinario del Comune di Falconara M.ma di prima adozione di variante al PRG;delibera CC di Falconara M.ma n.26 del 28.06.2008 di decisione sulle osservazioni e opposizioni e adozione definitiva della variante al PRG;
- della delibera CC di Falconara Marittima n.18 dell'11.2.2009 di presa d'atto del parere di compatibilità ambientale;
- della delibera CC di Falconara Marittima n.96 del 07.8.2009 di approvazione in conformità al parere definitivo della Provincia di Ancona della variante al PRG;
- della determina n. 177 del 15.12.2008 del Direttore del Dipartimento III della Provincia di Ancona di valutazione ambientale strategica della variante al PRG del Comune di Falconara Marittima;
- della relazione istruttoria del 12.11.2008 allegata alla determina della Provincia n. 177 del 15.12.2008;
-della delibera Giunta Provinciale di Ancona n. 7 del 16.01.2009 che esprime parere di conformità urbanistica alla Variante al PRG con rilievi;
- della delibera della GP di Ancona n. 272 del 25.5.2009;
-nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso con gli atti impugnati, tra cui il rapporto ambientale, la relazione illustrativa alla variante, il parere del Comitato Provinciale del Territorio n. 58/08 del 18.12.2008, allegato alla DGP n. 7/08;il parere del Comitato Provinciale del territorio n. 26/09, allegato alla DGP n. 272/09;il parere legale espresso dall'avv. A L, pervenuto il 04.08.2009 e richiamato nella delibera CC n.96 del 07.08.2009 ;la relazione del Dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Falconara Marittima del 04.08.2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Falconara Marittima e di Provincia di Ancona e di A D;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 13.11.2009, la ricorrente “L’O O”, premettendo la sua legittimazione ad agire, quale associazione avente tra i propri fini statutari la promozione e valorizzazione sia ambientale che culturale del territorio, con particolare riferimento al Comune di Falconara Marittima e alla bassa valle del fiume Esino, ha chiesto l’annullamento della delibera di approvazione, in via definitiva, della variante al PRG del Comune di Falconara Marittima. Detta variante sarebbe finalizzata alla modifica dell’assetto urbanistico di una parte del territorio con trasferimento dei diritti edificatori nell’area agricola, che si estende dal fosso Canetacci alla Villa Montedomini, sottoposta, a detta della ricorrente, a tutela integrale sulla base delle disposizione del PRG, in adeguamento al PPAR e a tutela degli edifici e manufatti storici, ciò al fine di realizzare un piano di lottizzazione convenzionato di iniziativa privata per edilizia residenziale.
La ricorrente, in particolare, afferma la violazione delle leggi Regionali 6/2007 e 6/2004 e delle linee guida regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica.
Si costituivano in giudizio la Provincia di Ancona e il Comune di Falconara Marittima, i cui difensori eccepivano preliminarmente la carenza di legittimazione attiva, in capo all’associazione ricorrente.
Si è costituito il controinteressato A D, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 5.4.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è infondato nel merito. Il Collegio ritiene comunque di trattare brevemente le eccezioni preliminari dedotte dalla Provincia di Ancona e dal Comune di Falconara Marittima, che sono infondate.
1.1 Riveste portata decisiva, ad avviso del Collegio, la partecipazione della ricorrente, con osservazioni, al procedimento di approvazione della variante. Infatti, come è stato condivisibilmente ritenuto in giurisprudenza “l'orientamento giurisprudenziale che non ammette la legittimazione al ricorso da parte di coloro che siano intervenuti al procedimento si riferisce al caso in cui l'intervento abbia finalità collaborative (ad esempio nel caso di presentazione di osservazioni rispetto all'adozione degli strumenti urbanistici comunali)”, mentre “spetta invece la legittimazione a ricorrere quando l'intervento endoprocedimentale sia avvenuto in chiave difensiva degli interessi perseguiti dall'interventore per prevenire eventuali possibili lesioni che potrebbero essere arrecate per effetto dell'adozione dei provvedimenti amministrativi (Tar Veneto n. 803 del 9.5.2011).
1.2 In ogni caso, è ormai acquisito che, ai sensi dell’art. 13 della legge 8.7.1986 n. 349, è stato creato un criterio di legittimazione "legale" che si aggiunge a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l’azionabilità in giudizio dei c.d. interessi diffusi e non li sostituisce. Ne consegue che il g.a. può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (CdS sez. IV 8.11.2010 n. 7907). Né la legittimazione è ostacolata se a ricorrere sia un’articolazione locale di un’associazione nazionale(da ultimo Tar Sicilia Palermo 23.3.2011 n. 546).
1.3 La ricorrente Associazione, seppure di recente costituzione, ha depositato in giudizio documentazione sufficiente a provare il collegamento con l’area interessata dalla variante. La variante medesima, come dimostra la scelta delle amministrazioni di sottoporre l’area a V.A.S. (e, successivamente, a V.I.A.) testimonia la presenza di un interesse ambientale tutelabile, anche ai sensi dei principi codificati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C.G.U.E. del 12.5.2011, procedimento C-115/09), per i quali un’organizzazione non governativa che opera a favore della tutela dell’ambiente, di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337, può dedurre dall’art. 10 bis, terzo comma, ultima frase, della direttiva 85/337 il diritto di far valere in giudizio, nel contesto di un ricorso promosso avverso una decisione di autorizzazione di progetti che possono avere un impatto ambientale importante ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, la violazione delle norme del diritto nazionale derivanti dalla normativa comunitaria (nella decisione citata si trattava della direttiva habitat, nel caso oggi in esame la normativa in materia di V.A.S., discendente dalla direttiva 42/2001/CE). Non è quindi rilevante, a parere del Collegio, la circostanza che l’associazione sia di recente iscrizione nel Registro delle Associazioni di Tutela Ambientale dalla Regione Marche. Ancora, appare che la ricorrente Associazione abbia sufficientemente delineato gli interessi ambientali sottesi al ricorso, in quanto l’impugnata variante rende edificabile, tra l’altro, un’area a destinazione agricola sottoposta a tutela. In realtà la non sufficiente indicazione dei profili di pregiudizio ambientale della variante appartiene, come si vedrà, al merito della controversia.