TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-12-16, n. 202422628
Sentenza
16 dicembre 2024
Ordinanza presidenziale
30 aprile 2024
Ordinanza cautelare
28 dicembre 2020
Ordinanza cautelare
28 dicembre 2020
Ordinanza presidenziale
30 aprile 2024
Sentenza
16 dicembre 2024
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Testo completo
Pubblicato il 16/12/2024
N. 22628/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10016/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10016 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Quadrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Dell’Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento notificato in data 19 agosto 2020 con il quale l'intimata amministrazione ha rigettato l''istanza di riammissione in servizio nei ruoli militari, inoltrata in data 13 novembre 2019, in quanto “ai sensi dell''art. 2 comma 9, del DM 18.04.2002, concernente il transito di personale delle F.A., giudicato idoneo al servizio militare, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, “Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza”;
nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile ha rigettato la sua istanza di riammissione in servizio nei ruoli militari, inoltrata in data 13 novembre 2019, in quanto ai sensi dell'art. 2 comma 9, del DM 18.04.2002, concernente il transito di personale delle F.A., giudicato idoneo al servizio militare, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, “Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza”.
Premette al riguardo di essersi arruolato nell’Arma dei Carabinieri a far data dal 7 settembre 1994 e di essere stato colpito il -OMISSIS- da “-OMISSIS-”.
Con decreto del 12 aprile 2010 veniva, pertanto, collocato in congedo ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1168/1968 e, quindi, reimpiegato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero ai sensi della Legge n 266/1999.
Con istanza del 13 novembre 2019 chiedeva di essere sottoposto a visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica ai fini della reintegrazione in servizio presso l’Arma dei Carabinieri.
L’amministrazione, tuttavia, rigettava suddetta istanza richiamando l’art. 2 comma 9 del DM del 18 aprile 2002.
Il ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato nonché del richiamato decreto n. 22680 del 18 aprile 2002 sotto i seguenti profili:
I. Difetto di motivazione, violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294 nonché violazione della legge delega per il riordino del personale militare 28 luglio 1999, n. 266 nella parte in cui, prevedendosi il divieto di riammissione nel ruolo di provenienza del militare, è stato introdotto un principio non previsto dal delegante ed in contrasto con quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale.
Nessuna disposizione dell’ordinamento militare vieta al militare transitato nei ruoli civili di essere riammesso nel ruolo militare.
Il divieto previsto dal decreto richiamato sarebbe in contrasto con i principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 294/2009.
II. Violazione dell’art. 14, coma 1 della legge n. 599/1954 – Eccesso di potere
In presenza di una