TAR Brescia, sez. II, sentenza 2020-11-03, n. 202000765

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2020-11-03, n. 202000765
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202000765
Data del deposito : 3 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2020

N. 00765/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00674/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 674 del 2018, proposto da
BRIXIA TOUR OPERATOR SRL, rappresentata e difesa dall'avv. S D, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI BRESCIA, rappresentato e difeso dagli avv. F M e A O, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, corsetto Sant'Agata 11/B;

per l'annullamento

- del provvedimento del responsabile del SUAP prot. n. 119242/2018 del 21 giugno 2018, con il quale è stata sospesa l’attività di tour operator fino all’integrazione dei requisiti mancanti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente Brixia Tour Operator srl, costituita il 5 ottobre 2017, è subentrata, in base a un contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato l’11 dicembre 2017, nell’attività di tour operator della società Brixia Viaggi di Savio Nicola &
C. sas. Quest’ultima è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 6 luglio 2018 (v. visura camerale).

2. Con una SCIA presentata l’8 giugno 2018 la ricorrente ha segnalato al Comune di Brescia il subingresso nell’attività di tour operator.

3. Il responsabile del SUAP, con provvedimento di data 21 giugno 2018, avendo accertato la mancanza di alcuni requisiti, ha sospeso l’attività oggetto della SCIA fino all’intervenuta conformazione alla normativa vigente. In particolare, il provvedimento indica quali requisiti mancanti (a) l’iscrizione all’albo regionale dei direttori tecnici per le agenzie di viaggio, e (b) la presentazione della polizza assicurativa prevista dall’art. 61 della

LR

1 ottobre 2015 n. 27, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla normativa nazionale.

4. Contro il suddetto provvedimento la ricorrente ha presentato impugnazione, evidenziando, in fatto, che (i) la polizza assicurativa non era stata stipulata a causa del rifiuto delle compagnie di assicurazione, le quali non intendevano assicurare un rischio non valutabile a causa della mancanza di documenti contabili e fiscali idonei, non essedo trascorso almeno un esercizio finanziario dalla costituzione della società;
(ii) la documentazione relativa al direttore tecnico non era stata presentata solo perché il modulo della SCIA non ne prevedeva l’allegazione.

5. Su questi presupposti sono state formulate numerose censure, così sintetizzabili: (i) violazione dell’art. 17 della Dir. 25 novembre 2015 n. 2015/2302, relativa ai pacchetti turistici, in quanto la copertura assicurativa potrebbe essere chiesta solo qualora vi fosse un obbligo a contrarre a carico delle compagnie assicurative;
(ii) violazione della libertà di accesso e di esercizio delle attività di servizi, garantita dai principi comunitari e costituzionali, e descritta negli art. 10 e 11 del Dlgs. 26 marzo 2010 n. 59, in quanto la richiesta di una copertura assicurativa favorirebbe gli operatori economici già insediati, che di fatto sono gli unici in grado di concludere un contratto di assicurazione;
(iii) illegittimità costituzionale dell’art. 61 della

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