TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202400913
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Pubblicato il 16/07/2024
N. 00913/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00755/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2021, proposto da
-O- rappresentata e difesa dall’avvocato V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Don Minzoni n. 7;
contro
Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare - A.R.C.A. Sud Salento, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Campi Salentina, non costituito in giudizio;
nei confronti
Commissione Provinciale di E.R.P. Lecce, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della determina del 22/02/2021 -O- Reg. e -O- Reg. Generale, notificata il 24/02/2021 a firma del Responsabile del Settore 4. Tecnico, Sviluppo Locale e Gestione del Territorio del Comune di Campi Salentina e dell’allegato parere della Commissione Provinciale di E.R.P. Lecce di cui al verbale-O- del 08/02/2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota 06/02/2020 del Responsabile del Settore 4. Tecnico, Sviluppo Locale e Gestione del Territorio del Comune di Campi Salentina, la nota di Arca Sud Salento -O- del 17/02/2020 e, ove occorra, degli atti e delle risultanze dell’istruttoria, allo stato non resi noti né altrimenti conosciuti dalla ricorrente, ove sfavorevoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare - A.R.C.A. Sud Salento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 il dott. P F e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato il 26.4.2021 e depositato il successivo 17.5.2021, -O- ha impugnato innanzi a questo Tribunale, in uno con gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, la determina -O- 22.2.2021, con cui il Comune di Campi Salentina ha annullato, ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 8, della L. R. n. 10/2014, la precedente determinazione-O- del 14.11.2019, con la quale era stato assegnato l’alloggio di edilizia residenziale pubblica situato in via -O- (-O-) in favore dell’odierna ricorrente.
Lamentando l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale sulla base di plurime censure, quest’ultima ha dunque chiesto l’annullamento degli atti gravati.
1.1. Si è costituita nel presente giudizio in data 25.5.2021 l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare - A.R.C.A. Sud Salento (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “A.R.C.A. Sud Salento”) per resistere al ricorso azionato dalla controparte.
1.2. All’udienza camerale del 27.7.2023, la parte ha rinunciato all’istanza cautelare formulata in ricorso.
1.3. Depositate dalle parti ulteriori memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’udienza del 30.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto alla luce delle argomentazioni che seguono.
3. Occorre anzitutto premettere che, con determina comunale-O- del 14.11.2019, l’odierna ricorrente è risultata assegnataria, “ con riferimento al Bando di concorso di Riserva in data 01/07/1994 ”, dell’alloggio di edilizia residenziale popolare di proprietà di A.R.C.A. Sud Salento situato in Via -O-, -O-, già in precedenza assegnato e occupato dalla di lei madre -O- deceduta in data 17.12.2018 (cfr. doc. 2, fascicolo di parte resistente).
Dalla medesima determina si ricava altresì, per quanto di interesse in questa sede, che un diverso alloggio di edilizia pubblica - sempre nel medesimo stabile di Via -O- alla scala B, ma situato al piano 3, interno 6 - veniva al contempo assegnato al marito della ricorrente, -O- ( ibidem ).
4. Orbene, con il provvedimento contestato in questa sede -O- 22.2.2021, il Comune di Campi Salentina ha proceduto all’annullamento della predetta determina-O- nella parte in cui veniva disposta l’assegnazione dell’alloggio in favore della -O- rilevando in particolare che la ricorrente, da un lato, non risultava quale soggetto facente parte del nucleo familiare della madre “ nel 1994 (…) e nemmeno al momento del suo decesso il 17/12/2018 ”, e, dall’altro, che la stessa compariva invece quale componente del nucleo familiare del marito alla data del 18.11.2019.
5. Con la prima censura formulata in ricorso (“ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 31 ss L.n. 241/1990 e 21 ”), -O- si duole dell’illegittimità del provvedimento de quo , prospettando in primo luogo che, tra le argomentazioni contenute nel parere favorevole all’annullamento reso in data 8.2.2021 dalla Commissione provinciale E.r.p. richiamato nel corpo della determina comunale -O- 22.2.2021, vengono indicati taluni motivi a sostegno dell’annullamento dell’assegnazione - quali l’inagibilità dell’alloggio ovvero la violazione di standard abitativi - non comunicati alla ricorrente in sede di avvio del procedimento di secondo grado.
5.1. Il motivo è infondato.
In chiave dirimente è, infatti, sufficiente evidenziare in proposito che il Comune di Campi Salentina nella determina di annullamento gravata, pur richiamando il parere della Commissione provinciale, motiva poi in concreto la decisione assunta, come già sopra evidenziato, essenzialmente in ragione di una sola circostanza, ossia del fatto che -O- risultava facente parte, al momento dell’assegnazione dell’alloggio, del nucleo familiare del marito, già assegnatario di diverso immobile.
Ne consegue, per ciò solo, il rigetto in parte qua del ricorso, considerato che le circostanze asseritamente non comunicate alla -O- in sede di avvio del procedimento non rilevano, comunque, tra le motivazioni sostanziali del provvedimento in gravame.
6. Non è parimenti condivisibile la seconda doglianza avanzata dalla ricorrente (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 c. 6 e c. 8 della L. R. n. 10/2014. Falsità dei presupposti e sviamento ”), con la quale la stessa si duole del fatto che il Comune avrebbe adottato l’atto in contestazione sulla base di mere verifiche a carattere formale, senza invece opportunamente considerare che la ricorrente si era trasferita nell’alloggio della madre sin dal 2017 per assistere al meglio quest’ultima, continuando poi ad occupare l’immobile anche in epoca successiva alla morte della stessa;al pari, sempre secondo la ricostruzione attorea, l’Amministrazione non avrebbe neppure valutato che, con sentenza del Tribunale di Lecce -O-, era stata pronunciata la separazione della -O- dal coniuge -O-, con conseguente materiale fuoriuscita della prima dal nucleo familiare del secondo.
6.1. Anche tale censura è infondata.
Va infatti rammentato che, ai sensi dell’art. 3 della L. R. n. 10/2014, “ Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ”, tra l’altro, “ c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località (…)” e “ d) chi non ha già ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici ” (così comma 1).
La stessa disposizione precisa, altresì, che “ I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto ” (comma 4).
L’art. 16 della medesima legge dispone, inoltre, che “ L’annullamento dell’assegnazione è disposto con provvedimento del comune competente nei seguenti casi: a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima ”.
Ora, alla luce della normativa appena richiamata, è di tutta evidenza che, se al momento dell’assegnazione dell’alloggio -O- risultava facente parte del nucleo familiare del marito - circostanza, questa, peraltro incontestata dalla ricorrente - la stessa non poteva, dunque, essere destinataria dell’assegnazione di un diverso alloggio, pena la violazione dell’art. 3 citato, essendo di fatta già sostanziale beneficiaria dell’immobile formalmente assegnato al coniuge.
Inoltre, anche a voler accedere alla ricostruzione attorea, si rileva comunque che la ricorrente non ha fornito alcun riscontro a sostegno delle circostanze dedotte, così da comprovare l’effettiva illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, omettendo perfino di depositare la pronuncia di separazione intervenuta tra i coniugi e mancando, in definitiva, di dimostrare la concreta falsità dei presupposti fattuali riscontrabili a base dell’atto gravato.
7. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di A.R.C.A. Sud Salento.
Nulla sulle spese delle restanti parti, in quanto non costituite in giudizio.