TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-11-08, n. 202214545

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-11-08, n. 202214545
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214545
Data del deposito : 8 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2022

N. 14545/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03551/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3551 del 2019, proposto da
NC MP, NG AG CH, AS NO, TI LL De IS, EG NI Di EN, CA IA, VA BO, NI AR, NI PP, IR AN, AO LL, GI ND, DA SG, LE IS, LE OL, CO GA, AB VI, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alfredo Placidi sito in Roma, alla Via Barnaba Tortolini n. 30;



contro

Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
Casa di Reclusione Milano - Opera, Casa Circondariale Milano - San Vittore, Casa di Reclusione - Bollate, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore , non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- della circolare del 7 gennaio 2019, prot. n. 0003444.U del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione generale del personale e delle risorse, Ufficio VII – Sezione IV gestione alloggi demaniali di servizio avente ad oggetto “ Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148. Interpretazione art. 7 comma 5. Uso gratuito delle Caserme - Revoca sospensione trattenute sullo stipendio ”;

- dei provvedimenti del 17 gennaio 2019 della Direzione della Casa di Reclusione di Milano – Opera, del giorno 8 febbraio 2019, della Direzione della II Casa Reclusione di Milano- Bollate e del 7 marzo 2019 della Casa Circondariale di Milano San Vittore;

- per quanto occorra, dell'art. 12, comma 4, del d.P.R. b. 314/2006;

- nonché di ogni atto connesso conseguente e di presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2022 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti, agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso varie sedi (Casa di Reclusione di Milano – Opera, Casa di Reclusione di Milano – Bollate e Casa Circondariale di Milano San Vittore), usufruiscono di alloggi nelle rispettive caserme.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedono, all’intestato T.A.R., l’annullamento della determinazione (circolare) del 7 gennaio 2019, con cui è stata disposta -con decorrenza dal mese di febbraio 2019- la revoca della sospensione delle trattenute sullo stipendio relative al pagamento degli oneri accessori per la fruizione di detti alloggi, sin dal 16 ottobre 2017, già disposta con la circolare in data 9 novembre 2017, in relazione alla disposizione novellata dell’art. 18 comma 4 della legge n. 395/1990, che nel testo modificato stabilisce testualmente che “ il personale del corpo ha facoltà di pernottare in caserma, a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità dei locali” .

Con l’atto impugnato parte resistente - premesso che la relazione tecnica allegata al d.l. di modifica aveva erroneamente presupposto in 800 gli alloggi di servizio interessati, con previsione quindi di stanziamento di appena € 345.600 annui per far fronte alle minori entrate, a fronte invece di 4.400 alloggi con un onere di circa € 1.900.000 euro - sostiene che la novella legislativa non avrebbe modificato in modo inequivocabile il d.P.R. n. 314/2006, e quindi non avrebbe abolito gli oneri ivi previsti, con la conseguenza che, salvo il solo pernottamento in relazione al tempo strettamente necessario ai turni di servizio, sarebbe invece dovuta in ogni altro caso la corresponsione degli oneri accessori (consumi di acqua, luce, riscaldamento etc.), al pari di quanto avviene per la fruizione di alloggi o posti letto del personale delle FF.AA. e della GdF.

In punto di diritto i

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