TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-06-07, n. 202411588
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2024
N. 11588/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01451/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A Z, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei carabinieri e Comando Legione carabinieri “Basilicata”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Direzione generale per il personale militare – II Reparto;
per l’annullamento
- del provvedimento del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto prot. n. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS-del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “ Mar. Magg. -OMISSIS- (...) Istanza in data 12.12.2020 ”;
- della nota del Comando Legione carabinieri “Basilicata” – SM – Ufficio personale prot. n. -OMISSIS-del 17 novembre 2020, notificata il 20 novembre 2020, avente ad oggetto “ Marescialli Maggiori – Aliquota Straordinaria 1° gennaio 2020. Comunicazione esito valutazioni ”;
- del verbale della Commissione di valutazione e avanzamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri n. -OMISSIS- CC del 12 novembre 2020, richiamato nella nota del Comando Legione carabinieri “Basilicata” – SM – Ufficio personale prot. n. -OMISSIS-del 17 novembre 2020, non conosciuto dal ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e del Comando Legione carabinieri “Basilicata”;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 la dott.ssa F V D M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -OMISSIS-, maresciallo maggiore dell’Arma dei carabinieri, impugna nel presente giudizio i provvedimenti in epigrafe, concernenti l’esito dell’avanzamento straordinario ad anzianità al grado di luogotenente, con riferimento all’aliquota straordinaria del 1° gennaio 2020.
2. Occorre premettere che il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”, ha introdotto, al Capo II, la revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri, nonché modificazioni all’ordinamento di tale personale.
La revisione ha determinato, in particolare, la modifica della carriera degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, prima articolata in quattro gradi – maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS) – e una qualifica (quella di luogotenente, attribuibile al MASUPS), e adesso, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 1291 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in cinque gradi – maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente – e una qualifica, ossia quella di carica speciale, attribuibile al luogotenente (come illustrato da Corte cost. n. 139 del 2019).
In questo contesto, l’articolo 2252, comma 1, cod. ord. mil., come modificato dal decreto legislativo n. 95 del 2017, stabilisce che “ I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l’anzianità di servizio e di grado ”.
Per quanto rileva in questa sede, inoltre, l’articolo 2253- bis cod. ord. mil., concernente la “ Promozione al grado di luogotenente ”, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, prevede, al comma 9- bis , che “ Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, non compreso nell’aliquota straordinaria di cui ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, secondo le modalità previste dagli articoli 1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato ”.
In base al successivo comma 9- ter , “ I marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all’articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell’articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con l’aliquota del 31 dicembre 2019 ”.
3. Il ricorrente, già maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS), è stato inquadrato nel nuovo grado di maresciallo maggiore, introdotto dalla riforma legislativa sopra sinteticamente illustrata, ai sensi del predetto articolo 2252 cod. ord. mil.
Il militare è stato quindi sottoposto alla procedura straordinaria di avanzamento di cui al richiamato articolo 2253- bis , comma 9- ter , cod. ord. mil.
Con nota del Comando Legione carabinieri “Basilicata” del 17 novembre 2020, notificata il 20 novembre 2020, è stato comunicato al maresciallo maggiore -OMISSIS- il giudizio di non idoneità all’avanzamento reso nei suoi confronti dalla Commissione di valutazione e avanzamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, con il verbale n. -OMISSIS- CC del 12 novembre 2020, sulla base della seguente motivazione: “ nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore ”.
Il sottufficiale ha quindi presentato in data 23 dicembre 2020 un’istanza di riesame del predetto esito, che è stata riscontrata dalla Direzione generale per il personale militare con nota del 30 dicembre 2020, nella quale, “ (...) premesso che l’Istante non è stato escluso dalla valutazione ai sensi del citato articolo 1051 del D.lgs. 66/2010, bensì valutato e giudicato non idoneo all’avanzamento, si conferma che la posizione dell’Interessato è stata definita in conformità di legge, atteso che, ai sensi dell’articolo 2253 bis del citato D.lgs. 66/2010, condizione necessaria all’invocata promozione è il possesso dell’idoneità ”.
Il ricorrente ha, inoltre, presentato il 24 dicembre 2020 un’istanza di accesso agli atti, con la quale ha domandato “ copia integrale di tutti gli atti afferenti la valutazione del personale del ruolo ispettori – Marescialli Maggiori – aliquota straordinaria 1° gennaio 2020 ”. Al riguardo, la Direzione generale per il personale militare, con nota del 13 gennaio 2021, “ (...) premesso che l’Istanza, per come formulata, appare inammissibile, in quanto preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della Commissione e non finalizzata alla tutela di un interesse diretto, concreto ed attuale (in quanto l’Ispettore è stato giudicato “non idoneo”) (...) ”, ha