TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2022-02-04, n. 202201322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2022-02-04, n. 202201322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201322
Data del deposito : 4 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2022

N. 01322/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13866/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13866 del 2021, proposto da:
A L, rappresentato e difeso dagli avvocati L B e Y C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

S C, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare:

- del provvedimento di esclusione dal “Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1050 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato alla Categoria C (posizione economica Cl), di cui n. 200 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio, cat. C — posizione economica Cl - Famiglia Tecnica - Codice concorso CUIT/RM";

- della nota n. prot. GB/86021, del 25 ottobre 2021, con cui Roma Capitale ha comunicato al ricorrente che con Determinazione Dirigenziale n. 1580 del 19.10.2021 (Prot. n. GB/83912/2021) è stata disposta la sua esclusione dal suddetto concorso pubblico;

- della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio GB/1636/2021 e Numero Protocollo GB/86797/2021, del 27 ottobre 2021, con cui Roma Capitale ha approvato la graduatoria di merito del suddetto concorso estromettendo dalla stessa e, dunque, dalla rosa dei candidati dichiarati vincitori l’odierno ricorrente;

- dell’articolo 2, comma 1, n.4, del Bando del suddetto concorso (indetto con Determinazione Dirigenziale n. 1302 del 7 agosto 2020, il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 61, del 7 agosto 2020), per come integrato e modificato dall’Avviso di Modifica pubblicato sul sito istituzionale il 23 aprile 2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 32 del 23 aprile 2021), nella parte in cui non ha previsto che al concorso de quo potessero partecipare anche i soggetti in possesso della laurea in Giurisprudenza (come il ricorrente), a fronte delle materie – tutte di natura giuridica e non certamente tecnica – oggetto della prova concorsuale, puntualmente elencate dall’articolo 6, dello stesso Bando;

- di ogni altro atto, cognito e/o incognito, comunque presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli impugnati in via principale, con particolare riferimento – ove ritenuta e/o interpretata in senso lesivo per il ricorrente – della Deliberazione della Giunta Capitolina n.116, del 23 giugno 2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. I N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec il 23.12.2021 a Roma Capitale nonché al controinteressato in epigrafe, depositato il 29.12.2021, il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:

- della Determinazione Dirigenziale n.1580, del 19 ottobre 2021 (n. prot. GB/83916/2021), avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1050 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato alla Categoria C (posizione economica Cl), di cui n. 200 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio, cat. C — posizione economica Cl - Famiglia Tecnica - Codice concorso CUIT/RM. Ammissioni, ammissioni con riserva ed esclusioni di candidati”, resa nota al ricorrente soltanto nei contenuti in data 25 ottobre 2021, con cui Roma Capitale ha disposto l’esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale de qua;

- della nota n. prot. GB/86021, del 25 ottobre 2021, con cui Roma Capitale ha comunicato al ricorrente che con Determinazione Dirigenziale n. 1580 del 19.10.2021 (Prot. n. GB/83912/2021) è stata disposta la sua esclusione dal suddetto concorso pubblico;

- della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio GB/1636/2021 e Numero Protocollo GB/86797/2021, del 27 ottobre 2021, con cui Roma Capitale ha approvato la graduatoria di merito del suddetto concorso estromettendo dalla stessa e, dunque, dalla rosa dei candidati dichiarati vincitori l’odierno ricorrente;

- dell’articolo 2, comma 1, n.4, del Bando del suddetto concorso (indetto con Determinazione Dirigenziale n. 1302 del 7 agosto 2020, il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 61, del 7 agosto 2020), per come integrato e modificato dall’Avviso di Modifica pubblicato sul sito istituzionale il 23 aprile 2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 32 del 23 aprile 2021), nella parte in cui non ha previsto che al concorso de quo potessero partecipare anche i soggetti in possesso della laurea in Giurisprudenza (come il ricorrente), a fronte delle materie – tutte di natura giuridica e non certamente tecnica – oggetto della prova concorsuale, puntualmente elencate dall’articolo 6, dello stesso Bando;

- di ogni altro atto, cognito e/o incognito, comunque presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli impugnati in via principale, con particolare riferimento – ove ritenuta e/o interpretata in senso lesivo per il ricorrente – della Deliberazione della Giunta Capitolina n.116, del 23 giugno 2020.

2. Roma Capitale si costituiva in giudizio, in data 3.1.2022, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni riportate nella memoria successivamente depositata il 20.1.2022.

3. Con la presente iniziativa processuale il ricorrente censura il provvedimento dell’Amministrazione convenuta di esclusione dal concorso in oggetto, disposta successivamente all’espletamento (ed al superamento, per quanto concerne l’interessato) dell’unica prova concorsuale prevista (prova scritta mediante somministrazione di quiz a risposta multipla).

L’esclusione è stata disposta in quanto si è ritenuto che il titolo di studio vantato dal ricorrente (diploma di laurea in giurisprudenza) non fosse idoneo a integrare la condizione di equipollenza stabilita dall’Amministrazione ai fini dell’ammissione al concorso.

Nello specifico, il bando di concorso, in parte qua funzionale all’assunzione di n.200 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio, prevedeva, all’art.2, il possesso del seguente titolo di studio: “diploma di istruzione secondaria di secondo grado di: geometra, perito industriale edile, Costruzione, Ambiente e Territorio, o altro diploma equivalente che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria”.

Inoltre, sempre all’art.2, punto n.4, il bando recava la seguente previsione di equipollenza: “il possesso di un titolo di studio superiore assorbente consente la partecipazione ai concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore e tale evenienza ricorre quando le materie di studio del titolo superiore comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle del titolo inferiore”.

4. Secondo la prospettiva fornita dalla difesa del ricorrente, la laurea in giurisprudenza, in mancanza di una previsione ad hoc ostativa da parte del bando, è titolo superiore (rispetto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado) idoneo all’ammissione, in applicazione del principio del favor partecipationis, tenuto precipuamente conto del fatto che i quiz somministrati nell’unica prova scritta vertevano essenzialmente su materie giuridiche. In via meramente subordinata, il ricorrente impugna il bando di concorso, nella misura in cui non considera equipollente la laurea in giurisprudenza, sebbene sulla conoscenza delle materie giuridiche l’Amministrazione abbia in sostanza fondato l’accertamento delle competenze professionali dei candidati.

5. Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esplicate, sussistendo quindi le condizioni per la sua definizione in forma semplificata.

Il bando di concorso è chiaro e pertanto non necessitante di interpretazioni ortopediche.

L’art.2 (“requisiti di ammissione al concorso”), infatti:

- prevede, per l’accesso, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di matrice esclusivamente tecnica (geometra, perito industriale edile, Costruzione, Ambiente e Territorio, o altro diploma equipollente), coerente con il profilo professionale di riferimento;

- con riguardo all’equipollenza, il bando prevede, letteralmente, che la stessa ricorre quando “le materie di studio del titolo superiore comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle del titolo inferiore”.

L’equipollenza, in definitiva, non va riferita al rapporto fra titolo di studio “superiore” posseduto (laurea in giurisprudenza, in questo caso) e le materia della prova scritta (come pretenderebbe il ricorrente), ma al rapporto fra titolo posseduto e titolo di ammissione secondo il bando, che consideri cioè, in sostanza, l’omogeneità fra le discipline dei rispettivi corsi (laurea/diploma di istruzione secondaria). E’ ictu oculi evidente, al riguardo, che l’ambito disciplinare della laurea in giurisprudenza è radicalmente diverso (e perciò incompatibile) con quello di un corso di istruzione secondaria di tipo tecnico (per geometri et similia), così come è evidente che, viceversa, sarebbe stata conferente la laurea in architettura o ingegneria, discipline universitarie di carattere tecnico, tematicamente affini al diploma secondario richiesto e, soprattutto, al profilo professionale individuato dall’Amministrazione (istruttore tecnico, e non amministrativo).

Quanto all’impugnativa, in via subordinata e in parte qua, del bando di gara, come sopra meglio riferita, la stessa è:

- in primo luogo inammissibile, essendo onere dell’interessato proporre tempestiva impugnazione nei riguardi della clausola escludente del bando di concorso, che per l’appunto non ammetteva i laureati in giurisprudenza, ed essendo, sul punto, il provvedimento espulsivo del tutto conforme alla citata previsione del bando;

- in ogni caso infondata, posto che: a) la scelta dei titoli di ammissione rientra nella sfera di discrezionalità dell’Amministrazione e, nel caso di specie, essa è stata esercitata in modo logico e coerente con il profilo professionale prescelto, di natura eminentemente tecnica;
b) altrettanto discrezionale è la scelta in merito all’ambito disciplinare dei quiz da somministrare ai candidati, risultando poi irrilevante che il ricorrente abbia superato la prova, non possedendo il titolo d’accesso al concorso, né potendosi trarre dall’articolazione della prova argomenti per sovvertire i requisiti di ammissione, invero perspicui, fissati a monte dal bando.

6. Per quanto sopra, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza del ricorrente, per essere liquidate, a beneficio dell’Amministrazione convenuta, nella misura indicata in dispositivo.

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