TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-11-26, n. 202001779

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-11-26, n. 202001779
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202001779
Data del deposito : 26 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2020

N. 01779/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01307/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2020, proposto da:
Mc Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato E V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso datata 12.09.2020;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto, mediante Teams, ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, la dott.ssa G M, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Premesso che

La società, titolare di due attività denominate “Bar Cappuccini” e “Bottega Cappuccini”, site in Avellino, presentava, in data 27.05.2020, la SCIA per l’installazione di dehors di tipo 2, la cui realizzazione veniva inibita dal Comune di Avellino con ordinanza dirigenziale prot. gen. 29861/37919, datata 07.07.2020;

Con istanza, inoltrata a mezzo PEC, in data 12.09.2020 (protocollata dal Comune di Avellino, in data 15.09.2020, n. 49818), la società ricorrente inoltrava al Comune di Avellino istanza di accesso, al fine di conoscere ed ottenere copia dei seguenti atti e documenti: a) cartella relativa al sinistro stradale verificatosi in via Tuoro Cappuccini richiamato nella nota della Polizia Municipale del 27/8/2020 prot. 46657;
b) copia dei verbali contravvenzionali emesse dalla Polizia Municipale in Via Scandone nel periodo dal’1/1/2018 ad oggi;
c) copia dei verbali degli interventi della Polizia Municipale relativi a sinistri verificatisi in Via Scandone dal 1/1/2018 ad oggi;
d) copia dei verbali della Polizia Municipale di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in danno della ricorrente dal 1/1/2018 ad oggi;

avverso il silenzio rigetto, perfezionatosi in considerazione della valenza legalmente tipizzata del comportamento inerziale tenuto dal Comune di Avellino a fronte della richiesta de qua , la società epigrafata proponeva gravame di annullamento, mediante ricorso notificato il 23.10.2020 e depositato il 27.10.2020, assistito da diverse censure d’illegittimità;

Considerato che

Sussistono le condizioni per una definizione della res controversa mediante sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 74 cpa;

il ricorso è manifestamente fondato e, come tale, meritevole di accoglimento, stante la ravvisabilità di un interesse concreto ad attuale all’ostensione dei documenti richiesti, in capo alla società ricorrente;

in linea di principio, il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio - rigetto formatosi sulla relativa istanza, è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella particolare situazione dedotto in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego;
il giudizio proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., avverso il diniego ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato;
il giudice può, quindi, ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un facere , solo se ne sussistono i presupposti, il che, pertanto, implica che, anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione addotta nell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo anche negare per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 03/03/2016, n.1165);

il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati e, più in generale, ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel corso del quale siano da utilizzare gli atti così acquisiti;
la tutela giurisdizionale del diritto di accesso dunque assicura all'interessato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della p.a., di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica;
difatti l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è di suo un bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all'emanazione della l. n. 241 del 1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (Consiglio di Stato sez. V, 05/08/2020, n.4930);

ed invero, calando le coordinate ermeneutiche alla fattispecie sottoposta all’attenzione del Collegio, si ravvisano i tratti qualificanti della situazione giuridica fatta valere dalla società ricorrente nei termini di un concreto ad attuale interesse sostanziale, strumentale, peraltro, al diritto di difesa costituzionalmente rilevante e, perciò solo, meritevole di positivo apprezzamento;

l’ostensione dei verbali e dei documenti richiesti è, infatti, necessaria alla parte al fine di poter insistere nella sua tutela giurisdizionale, già avviata con il ricorso dinnanzi a questo TAR (RG 946/2020) avverso il provvedimento del 07.07.2020, n. 37919, nonché al fine di poter esperire l’impugnazione del provvedimento datato 08.10.2020, n. 54931;

l’accessibilità dei documenti richiesti, nei sensi così stabiliti, trova un limite invalicabile nella tutela della riservatezza e, dunque, nell’intangibilità della sfera di protezione dei dati personali, che impongono, perciò solo, l’occultamento dei dati personali enucleati nel corpo argomentativo de documenti richiesti;

per tutto quanto premesso, il ricorsa va accolto;

le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

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