TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-03-08, n. 202400234
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Testo completo
Pubblicato il 08/03/2024
N. 00234/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Di Concetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Principi in Ancona, via Marsala n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento
• del provvedimento prot. -OMISSIS-, avente ad “Oggetto: Procedimento di cremazione della salma del sig. -OMISSIS- - Conclusione e disposizioni”, notificato in data -OMISSIS-;
• dell’atto prot.-OMISSIS-, se ritenuto a carattere provvedimentale, avente ad “oggetto: Rif. Sua nota prot. -OMISSIS- ad oggetto “Riscontro a Sua nota prot. n. -OMISSIS-. - Comunicazioni e osservazioni”, notificato in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- (padre del ricorrente) e -OMISSIS-, con richiesta in data -OMISSIS- hanno espresso la volontà di cremare il fratello -OMISSIS-, tumulato nel cimitero di -OMISSIS-.
Il Comune, pur rilevando la presenza di una terza sorella del defunto, -OMISSIS- (odierna controinteressata), dato che i richiedenti -OMISSIS- ed -OMISSIS- sono la maggioranza assoluta dei "parenti più prossimi" (ai sensi degli art. 74-75 -76 -77 c.c.), ha accolto la richiesta in base all’art. 59 comma 2 lett. c) del regolamento di Polizia Mortuaria.
Conseguentemente i servizi cimiteriali procedevano all'estumulazione della salma di -OMISSIS-, al fine di attivare la procedura di cremazione, ospitando provvisoriamente il feretro negli appositi locali di attesa e deposito.
In data -OMISSIS- veniva a mancare il sig -OMISSIS- il quale, su richiesta dei familiari, veniva tumulato nel loculo precedentemente occupato da -OMISSIS- (il quale dopo la cremazione sarebbe stato ricollocato nel medesimo loculo.
In data 5 ottobre 2022 -OMISSIS-, tramite il suo procuratore, trasmetteva una PEC nella quale venivano formulate eccezioni in merito alla procedura di cremazione del sig. -OMISSIS- e chiedeva al Comune la sospensione ed il rigetto della richiesta depositata dai fratelli.
A seguito di ciò il Comune disponeva il rinvio della cremazione al -OMISSIS-, in attesa di valutazione delle eccezioni formulate. Con nota del 21 ottobre 2022, al termine della valutazione, il Comune confermava la cremazione richiesta, da effettuarsi alla data del -OMISSIS-
Con successive note del 18 ottobre 2022 e del 21 ottobre 2022 l’Avvocato della sig.ra -OMISSIS- formulava nuove eccezioni. Di seguito, in data 27 ottobre 2022, la sig.ra -OMISSIS- depositava agli atti una propria "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" con la quale si attestava che il fratello -OMISSIS- "senza lasciare disposizioni testamentarie in merito alla destinazione del proprio corpo; e che il de cuius aveva espresso contrarietà alla cremazione".
Dopo ulteriori interlocuzioni con le parti, in data 11 novembre 2022 il Comune di -OMISSIS- comunicava la sospensione del procedimento di cremazione della salma. Con ordinanza -OMISSIS-, notificata all’Ente nella stessa data, il Tribunale di -OMISSIS-inibiva al Comune di -OMISSIS- di procedere alla cremazione a seguito di parziale accoglimento del ricorso ex art.700 cpc, proposto da -OMISSIS-.
Con PEC prot. -OMISSIS-, il Comune comunicava ai sigg -OMISSIS- , -OMISSIS- e -OMISSIS- (per il defunto -OMISSIS-) “il rigetto del dell’istanza di cremazione del defunto -OMISSIS- presentata in data -OMISSIS- “ e la conseguente estumulazione del sig. -OMISSIS- per la