TAR Bari, sez. U, sentenza breve 2024-09-11, n. 202400972
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 11/09/2024
N. 00972/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Prefettura di Barletta – A - Trani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza adottato dal Prefetto della provincia di Barletta-Andria-Trani e notificato in data 7 giugno 2024;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, a quello impugnato, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. S D N, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per la parte resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, in data 9 agosto 2024, il ricorrente è stato inserito “nel progetto territoriale che fa capo al Comune di Trani – Bisceglie”;
Ritenuto che, come confermato con dichiarazione resa a verbale dal procuratore della parte ricorrente, la pretesa fatta valere in giudizio è stata soddisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, infine, di compensare integralmente le spese di lite inter partes ;