TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-05-16, n. 200900222

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-05-16, n. 200900222
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 200900222
Data del deposito : 16 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00063/2004 REG.RIC.

N. 00222/2009 REG.SEN.

N. 00063/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 63 del 2004, proposto da:
R F A, rappresentato e difeso dall'avv. R F, con domicilio eletto presso R F Avv. in Potenza, Vico Scalea,10;

contro

Ministero dell'Interno - Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Potenza, domiciliata per legge in Potenza, corso 18 Agosto 1860;

per l'annullamento:

-del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza n. 496/33686, n. 58/R, in data 6 ottobre 2003, nella parte in cui non è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio la “cardiopatia ischemica- angina da sforzo II classe NYHA”;

- del parere del 10 settembre 2003 del Comitato di verifica per le cause di servizio;

- di tutti gli atti presupposti e in particolare della nota n.333-D/496 del 1 ottobre 2003.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 la dott. Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Il signor Francesco R, agente di polizia di Stato, chiedeva al Ministero dell’Interno il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della “cardiopatia ischemica- angina da sforzo II classe NYHA”.

La commissione medica ospedaliera di Bari in data 16 ottobre 2002, verbale n. AB/1539, nel giudizio diagnostico accertava che il R, tra le altre patologie, è affetto da “cardiopatia ischemica- angina da sforzo II classe NYHA”, esprimendosi in senso favorevole alla dipendenza della malattia da causa di servizio.

Il Ministero dell’Interno in data 21 luglio 2003 con nota 333-H/496/33686 trasmetteva gli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio, chiedendo di esprimere il parere a norma dell’art. 11 del d.p.r. 29 ottobre 2001, n.461 sull’istanza del R.

Il Comitato di verifica con parere n. 18365 reso in data 10 settembre 2003 non riconosceva dipendente da causa di servizio la “cardiopatia ischemica- angina da sforzo II classe NYHA” e il Ministero dell’interno con provvedimento n. 496/33686 in data 6 ottobre 2003, notificato al R in data 5 novembre 2001, conformandosi al parere del Comitato, la cui motivazione era integralmente recepita, concludeva il procedimento non riconoscendo la dipendenza da causa di servizio della indicata infermità.

2. Con ricorso notificato in data 31 dicembre 2003, depositato il 28 gennaio 2004, il R chiede l’annullamento:

- del decreto del Ministero dell’Interno n. 496/33686 del 6 ottobre 2003 nella parte in cui rigetta la richiesta di riconoscimento da causa di servizio sulla patologia “cardiopatia ischemica- angina da sforzo II classe NYHA”;

- del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del 10 settembre 2003;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e tra questi, in particolare della nota 333-D/496 del 1 ottobre 2003 e della comunicazione del decreto.

I motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati sono nel ricorso così rubricati :

1) “Violazione di legge per mancanza di motivazione e di istruttoria, art. 3 legge n. 241 del 1990;
violazione dei principi di buon andamento, legalità e correttezza della P.A.;
eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e travisamento;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461. Eccesso di potere per travisamento. Vizio del procedimento e dell’istruttoria.

3) Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità. Violazione dei principi generali di logica, correttezza legalità e imparzialità. Erroneità e contrasto con precedenti casi analoghi”.

3. Con atto depositato in data 5 febbraio 2004 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale con successiva memoria depositata in data 9 aprile 2009 eccepiva l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.

4. All’udienza pubblica del 23 aprile 2009 il ricorso è trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono incentrati essenzialmente sulla carenza di idonea motivazione dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui non si riconosce come dipendente da causa di servizio la “cardiopatia ischemica- angina da sforzo II classe NYHA” , sul difetto di istruttoria e sulla manifesta illogicità ed erroneità dell'apprezzamento tecnico dell'Amministrazione circa la non riconducibilità della malattia contratta ai compiti di servizio.

1. 1 Con il primo motivo di ricorso il Signor R lamenta l'assenza di una motivazione specifica e puntuale, in ordine alle ragioni ostative al riconoscimento della causa di servizio per la cardiopatia denunciata, in presenza di parere favorevole espresso dalla Commissione medica ospedaliera (C.M. O.);
l’amministrazione non chiarirebbe il motivo della preferenza accordata al parere del Comitato di verifica rispetto al parere della Commissione medica ospedaliera.

1.1.1 Il Ministero intimato, al riguardo, eccepisce che l’obbligo di motivazione risulta pienamente assolto, atteso che il procedimento finalizzato all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio non comporta esercizio di poteri autoritativi e discrezionali da parte della P.A., ma si risolve in un mero accertamento dei presupposti voluti dalla legge, con conseguente legittimità del provvedimento motivato “per relationem”;
osserva, inoltre, richiamando giurisprudenza amministrativa sul punto, che, nell’ipotesi di parere discorde rispetto a quelli precedentemente espressi dalle commissioni mediche, l’amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata a quello reso dal Comitato, di carattere più articolato e complesso, sia per la composizione dell’organo, si per la più completa istruttoria, non limitata ai soli aspetti medico-legali.

1.1.2 Osserva il Collegio che l’atto conclusivo dell'Amministrazione è adeguatamente motivato in base al richiamato parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale, a sua volta, risulta specificamente e puntualmente motivato. Il Comitato di verifica, infatti, nel parere espresso, dopo aver chiaramente esplicato la natura della “cardiopatia ischemica- angina da sforzo II classe NYHA” come “riconducibile ad insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o sub occlusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell’intima della parete arteriosa” chiarisce l’eziologia della malattia, che “può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale (fumo, alcool, abitudini alimentari, ecc…)”. Alla luce di tali premesse, il Comitato conclude che l’infermità in questione non può attribuirsi al servizio prestato, non riscontrando in esso particolari disagi tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente alla patologia.

Nel riferito parere, così come nel decreto ministeriale, che lo richiama, sono adeguatamente esternati i presupposti del provvedere (norme applicate e atti del procedimento);
in particolare, nel parere, che costituisce motivazione per relationem del provvedimento conclusivo del procedimento di riconoscimento dell’infermità per causa di servizio, si procede alla qualificazione della patologia lamentata dal dipendente in maniera attendibile secondo le ordinarie cognizioni della scienza medica, nonché alla valutazione degli elementi inerenti alla prestazione del servizio.

Non incorrono quindi nel dedotto vizio di difetto di motivazione né il parere rilasciato dal Comitato di verifica per le cause di servizio, né il decreto ministeriale, che ad esso si richiama per la motivazione del mancato riconoscimento della causa di servizio, in ordine alla malattia in questione.

Né il decreto ministeriale avrebbe necessitato di una specifica motivazione in ordine alle ragioni della preferenza accordata al parere del Comitato di verifica rispetto al parere della Commissione medica ospedaliera, in quanto secondo il regolamento disciplinante il procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, approvato con d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461, compito specifico della Commissione non è quello di esprimere un parere circa la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, ma quello di effettuare la diagnosi sull’infermità, l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità e a trasmettere il verbale entro quindici giorni dalla visita conclusiva all'amministrazione competente, la quale, a sua volta, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, invia al Comitato, per il parere, oltre al verbale della Commissione medico ospedaliera una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione. Spetta quindi al comitato a norma dell’art. 11 del d.p.r. 461 del 2001 accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione e pronunciarsi con parere motivato sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione, la quale ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 461 del 2001, “si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato…” entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Alla luce del procedimento delineato dal d.p.r. 461 del 2001, nonostante il parere favorevole della Commissione medico-ospedaliera al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità cardiopatica in questione, il Collegio non ritiene di doversi discostare dall’orientamento già espresso da questa sezione (T.A.R. Basilicata 3 maggio 2004, n. 302;
Tar Basilicata 14 ottobre 2006 , n. 705, ma vedi anche, tra le tante, Consiglio di Stato, IV, 5 luglio 2007, n. 3832) alla luce del quale, nelle ipotesi di parere discorde rispetto a quelli precedentemente espressi dalle Commissioni mediche, l’amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata a quello reso dal Comitato, sia perché, come già detto, è a quest’ultimo che il regolamento affida la competenza ad esprimere il parere obbligatorio ex art. 14, comma 1, affidando alla Commissione ex art. 6 del d.p.r. n.461 del 2001 il compito di effettuare la diagnosi dell'infermità e l'idoneità al servizio, sia perché il parere articolato dal Comitato, in quanto organo composto da professionalità di varia provenienza (scelti tra esperti provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato) risulta sicuramente più articolato e completo rispetto al verbale medico, contenente un mero accertamento tecnico (da parte di una commissione composta da soli medici) in ordine alla sussistenza dell’infermità.

1.1.3 Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato.

1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorrente si duole, in sostanza, della carenza di istruttoria da parte dell’amministrazione, poiché a dire del ricorrente, non risulterebbero essere state effettuate tutte le indagini utili a provare la natura delle infermità e la connessione di queste con il servizio;
infine contesta il vizio di eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, perplessità, illogicità, per non avere il parere del Comitato tenuto conto che il servizio svolto in condizioni stressanti possa determinare se non la causa della malattia sicuramente una concausa, in quanto “la eventuale predisposizione organica a contrarre una determinata affezione non può eliminare concorrenti fattori esterni, in mancanza dei quali l’effetto dannoso non si sarebbe verificato”.

1.2.1 Ritiene il Collegio che l’istruttoria non risulti affatto carente, poiché risultano agli atti i rapporti informativi del personale della Questura di Potenza in data 10 aprile 2001 e in data 11 giugno 2002, (redatti in funzione del procedimento di riconoscimento dell’infermità da causa di servizio) descrittivi degli incarichi e delle condizioni in cui sono stati prestati i servizi svolti dal R (facenti riferimento alla prestazione di servizio “sia di giorno che di notte e in condizioni climatiche avverse”).

1.2.2 Con riferimento all'inattendibilità e contraddittorietà dell'apprezzamento tecnico dell'Amministrazione, perché non avrebbe considerato la disagevole situazione lavorativa dell’agente di polizia quale concausa della malattia, osserva il Collegio che il parere conclusivo del Comitato di verifica reca un richiamo di massima all'ordinaria eziopatogenesi della malattia contratta dall'istante, sulla cui insorgenza possono influire condizioni endogene di chi contrae l'affezione. Ciò che invece rileva e sostiene la determinazione di segno negativo da parte del Comitato è l'apprezzamento del servizio prestato dall’agente di polizia, e le condizioni in cui esso si è svolto, condizioni che sono state considerate espressamente inidonee, anche sul piano concausale, ad influire sull'insorgenza della malattia. La valutazione discrezionale tecnica al riguardo effettuata dall'Amministrazione non si configura illogica, laddove le situazioni connesse al servizio prestato (turni notturni;
ispezioni fuori sede;
turni lavorativi anche in condizioni atmosferiche avverse, ecc.) non sono state considerate idonee a rivestire un ruolo di concausa. Il percorso argomentativo e le ragioni della decisione non risultano contraddittorie a questo Collegio, che non può che limitarsi ad accertare la logicità e coerenza della decisione e a ritenere pertanto infondata la censura dedotta.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

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