TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-02-22, n. 202300341

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-02-22, n. 202300341
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300341
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2023

N. 00341/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01363/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2017, proposto da
T.M.G. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G L e D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Noicattaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio Edilizio “CS 12-13-15”, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera del Comune di Noicattaro n. 87 del 31 agosto 2017 di “approvazione del Piano di lottizzazione dei Comparti di servizi “CS 12-13-15, ubicati tra le vie Carmine, Padre Pio, Amendola, Tasso, Lombardi, Zaccagnini, Fiore e strade di nuovo tracciato …”, nella parte in cui è stata stralciata dalla tabella degli utili e degli oneri relativa al Comparto CS 13 la previsione della strada di comparto della Traversa di via Amendola, a favore dell'inclusione di altre strade non previste dal P.R.G. afferenti il diverso comparto CS 15”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Noicattaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 novembre 2022 l’avv. D T;

Nessuno è collegato per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.1 Con permesso di costruire n. 41 del 9 ottobre 2009, rilasciato in favore della T.M.G. Costruzioni s.r.l., il Comune di Noicattaro ha assentito la costruzione di un complesso residenziale, denominato “Gelso Rosso”, da destinare ad abitazioni e negozi sul suolo sito in via Salvo d’Acquisto e allibrato in catasto al foglio di mappa n. 37, p.lle nn. 132, 1610, 1773, 1774, 2542 e 388.

Al momento del rilascio del P.d.C., tuttavia, il lotto edificatorio risultava intercluso a sud, in quanto confinante con un suolo, anch’esso di proprietà della stessa società richiedente, destinato a futura viabilità e ricompreso nel Comparto di Servizi denominato “Cs 13”, a quei tempi in fase istruttoria.

Constatata l’incompatibilità dei tempi di realizzazione del complesso residenziale assentito con quelli, più lunghi, di approvazione del Piano di Lottizzazione interessante il comparto “Cs 13”, il permesso di costruire ha posto la realizzazione della viabilità prospiciente il complesso a sud a cura e spese della T.M.G. s.r.l.

Nel titolo edilizio in discorso, infatti, si legge quanto segue.

Ravvisata l’obbligatorietà, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.P.R. 380/01, per i richiedenti del Permesso di costruire, a realizzare a propria cura e spese, a scomputo del Contributo di costruzione, la viabilità prospiciente l’edificio residenziale a costruirsi, i cui suoli sono di proprietà della ditta richiedente il permesso di costruire”;

Stabilito che la realizzazione di detta viabilità non inficia la capacità edificatoria dei suoli interessati, che di contro si concretizzerà con l’approvazione del piano e che non può essere considerata quale quota parte di realizzazione a carico dei lottizzanti (art. 54 delle N.T.A. del P.R.G.) in quanto subordinata alla realizzazione dell’edificio oggetto del presente permesso di costruire ”.

Il permesso di costruire è stato espressamente rilasciato “ a condizione che prima dell’inizio dei lavori deve essere presentato il progetto esecutivo della viabilità e dei relativi sottoservizi ”.

In esecuzione della prescrizione su citata, l’infrastruttura stradale è stata ultimata dall’odierna ricorrente in data 30 marzo 2012, come permesso di costruire n. 57 del 24.10.2011, rilasciato previa stipula, in data 13.9.2011, dell’atto di costituzione del diritto superficiario in favore del Comune.

Il 31 dicembre 2013 - approvata da parte Comune, in data 24 giugno 2013, la proposta dei lottizzanti dei tre comparti di servizi contermini tra loro (Cs 12-13-15), di predisporre un unico Piano Urbanistico Esecutivo (d’ora innanzi PUE) per l’attuazione congiunta delle urbanizzazioni primarie all’interno dei comparti – è stata depositata la proposta di P.U.E. da “Consorzio Edilizio Cs 12-13- 15”, all’uopo costituito.

Il P.U.E. è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 31 agosto 2017.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi