TAR Firenze, sez. II, sentenza 2020-08-06, n. 202000996

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2020-08-06, n. 202000996
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202000996
Data del deposito : 6 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/08/2020

N. 00996/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01237/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2019, proposto da
S Chimica Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G L P, F C, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E B in Firenze, via degli Artisti n. 20;

contro

Comune di Rosignano Marittimo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A.R.P.A.T. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , e Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana n. 1;
Azienda Usl Toscana Nord Ovest, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto prot. n. 1849 del 30 luglio 2019, adottato dal Dirigente del settore “Programmazione e sviluppo del territorio – U.O. Ambiente, Igiene urbana e Tutela animali” del Comune di Rosignano Marittimo e recante “Sito LI-1107 – S Chimica S.p.A. – Sito Approvazione del Piano di Caratterizzazione dell'Unità Idrogeologica e Funzionale (UIF) 5, presentato dalla Società S Chimica Italia S.p.A.”, nella parte in cui, nell'approvare il Piano di Caratterizzazione dell'Unità Idrogeologica e Funzionale (UIF) 5 del sito di Rosignano presentato da S Chimica Italia S.p.A., ha impartito sub lett. d) del dispositivo la prescrizione secondo cui “in caso di rinvenimento di strati di materiale di riporto devono essere prelevati campioni di tale materiale da sottoporre al test di cessione secondo le metodiche di cui al DM del 5 febbraio 1998”;

- del verbale della riunione della conferenza di servizi del 3 luglio 2019, trasmesso dal Comune di Rosignano Marittimo in data 29 luglio 2019, nella parte in cui, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, gli Enti partecipanti hanno ritenuto “di condividere le posizioni di ARPAT e della Regione Toscana sui materiali di riporto eventualmente ritrovati sull'area di indagine” ed hanno quindi espresso parere favorevole all'approvazione del Piano di Caratterizzazione dell'Unità Idrogeologica e Funzionale (UIF) 5 del sito di Rosignano presentato da S Chimica Italia S.p.A., con una serie di prescrizioni fra le quali, sub lett. d), la prescrizione secondo cui “in caso di rinvenimento di strati di materiale di riporto devono essere prelevati campioni di tale materiale da sottoporre al test di cessione secondo le metodiche di cui al DM del 5 febbraio 1998” ;

- per quanto occorrer possa, del verbale della riunione della conferenza di servizi tenutasi presso gli Uffici del Comune di Rosignano in data 7 maggio 2019 e del parere reso dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, acquisito agli atti del Comune di Rosignano con prot. n. 23049 del 7.5.2019, nella parte in cui ha concluso che “ritiene condivisibile il piano di caratterizzazione dell'UIF 5 proposto da S ed esprime le seguenti osservazioni: … in caso di rinvenimento di strati di materiale di riporto devono essere prelevati campioni di tale materiale da sottoporre al test di cessione secondo le metodiche di cui al DM del 5 febbraio 1998” ;

- sempre per quanto occorrer possa e nei limiti di interesse, della “Nota a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 07/05/2019. Chiarimenti” della Regione Toscana acquisita agli atti del Comune con prot. n. 29321 del 5.6.2019, del precedente parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 39681 del 28.1.2019 in merito alla “natura giuridica dei riporti ed implicazioni riguardo alla bonifica dei medesimi” e dell'ulteriore precedente parere dell'Avvocatura Regionale prot. P2045 che è in quest'ultimo richiamato;

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rosignano Marittimo, di A.R.P.A.T. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana e della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, comma 5, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, modificato dal decreto-legge n. 28 del 2020, convertito in legge n. 70 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020 il dott. R G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio la S Chimica Italia s.p.a. impugna il provvedimento con il quale il Comune di Rosignano Marittimo, all’esito di apposita conferenza di servizi, ha approvato il Piano di Caratterizzazione di un’area del sito industriale di Rosignano predisposto dalla medesima società, contestandolo solo con riferimento ad una delle prescrizioni impostele, cioè quella che richiede che qualsiasi “materiale di riporto” rinvenuto presso il sito sia sottoposto al cd. “test di cessione” ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 2 del 2012 (convertito in legge n. 28 del 2012). Il che è errato, ad avviso di parte ricorrente, perché non tiene conto che i detti materiali ricadono in un sito che è già oggetto di un procedimento di bonifica e che pertanto saranno già oggetto delle ordinarie attività di caratterizzazione e, a seguire, delle consuete attività di bonifica;
al contrario il “test di cessione” deve essere riferito solo a quei materiali che, non essendo soggetti ad altro tipo di controlli sul piano ambientale, devono essere indagati nelle loro potenzialità contaminanti prima di poterli accomunare al “suolo” ed escludere dalla disciplina sui rifiuti come previsto dall’art. 185 del Codice dell’ambiente.

2 - Parte ricorrente, a sostegno della sua tesi, già in sede di conferenza di servizi del 7 maggio 2019, aveva richiamato il parere dell’Avvocatura Regionale, espresso in esito a quesito del 28 gennaio 2019, riferito ad altra parte dell’area S oggetto di bonifica, ma che ad avviso della società risolve la questione dei riporti nel senso da essa sostenuto;
il procedimento era stato quindi sospeso, per acquisire l’avviso di Regione Toscana sulla questione (necessità dell’esecuzione dei test di cessione sui materiali di riporto rinvenuti in un sito già oggetto di procedura di caratterizzazione e bonifica);
la Regione Toscana, con nota acquisita dal Comune di Rosignano con prot. n. 29231 del 5.6.2019, ha risposto al quesito richiamando il parere dell’Avvocatura;
nella conferenza dei servizi del 3 luglio 2019 le Amministrazioni hanno convenuto l’approvazione del Piano di Caratterizzazione con la clausola d) (“ in caso di rinvenimento di strati di materiale di riporto devono essere prelevati campioni di tale materiale da sottoporre al test di cessione secondo le metodiche di cui al DM del 5 febbraio 1998 ”);
è seguito il decreto regionale di approvazione n. 1849 del 30 luglio 2019.

3 - Nei confronti degli atti, come meglio in epigrafe indicati, parte ricorrente muove un’unica, articolata censura, nella quale viene offerta una lettura dell’art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152 del 2006 e della correlata norma di interpretazione autentica di cui all’art. 3 del decreto legge n. 2 del 2012 in base alla quale i “test di cessione”, necessari per l’assimilazione al “suolo” delle “matrici materiali di riporto” non sarebbero imposti in termini generalizzati per tutti i materiali di riporto;
al contrario i suddetti test sarebbero previsti “ al solo fine di verificare l’applicabilità ad essi [cioè ai materiali di riporto] dell’art. 185 del Codice dell’ambiente e, quindi, la possibilità che gli stessi siano esclusi dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del Codice (e, quindi, esclusi dalla disciplina delle bonifiche) ”;
quindi il suddetto obbligo non si applicherebbe a quei materiali di riporto che ricadono in un sito che è già oggi oggetto di procedura di bonifica, in quanto evidentemente già assoggettati a tutte le indagini e i controlli ambientali in quella sede;
infatti qualunque fosse l’esito dei test, ai sensi dei commi 2 e 3, i riporti finirebbero comunque per essere soggetti alla disciplina delle bonifiche;
cui nella specie i riporti sono già assoggettati;
il test è imposto per assoggettare a controllo ambientale quei materiali che non lo sono già, per stabilire se sono o meno sottoposti alla disciplina della parte IV.

4 - Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Rosignano Marittimo, la Regione Toscana e ARPAT.

5 – Con ordinanza n. 548 del 6 maggio 2020 la Sezione ha richiesto alle parti chiarimenti, che sono stati correttamente resi dalle parti stesse.

6 - Ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la causa, fissata per la pubblica udienza del 7 luglio 2020, è passata in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, secondo quanto previsto dal comma 5 cit.

7 – Il ricorso è infondato alla luce delle considerazioni che seguono.

7.1 – L’art. 185, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina le ipotesi di esclusione dal “ campo di applicazione della parte quarta del presente decreto ” (cioè dalle “ norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ”) e tra i casi di esclusione contempla “ il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati ”. L’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2012 stabilisce quindi che i riferimenti al “ suolo ”, contenuti in varie norme del d.lgs. n. 152 cit., tra cui l’art. 185, comma 1, cit. , “ si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo ”. Tuttavia la richiamata equiparazione non è stabilità in termini generali e indiscriminati. Infatti il successivo comma 2 dell’art. 3 del decreto-legge n. 2 cit. aggiunge “ ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee ”. Dunque l’equiparazione tra “suolo” e “materiali di riporto” passa attraverso la effettuazione del “test di cessione” di cui al richiamato decreto del Ministero dell’Ambiente. L’art 3 del decreto- legge n. 2 cit. ha infine cura di disciplinare le conseguenze giuridiche correlate agli esiti dell’effettuato “test di cessione”: a) “ ove [i materiali di riporto risultino] conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati ” (comma 2 ultimo periodo);
b) ben diversamente, invece, “ le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute ”.

7.2 – La richiamata disciplina evidenzia la necessità dei “test di cessione” effettuati sui materiali di riporto, giacché correla all’esito di tali test differenti conseguenze giuridiche nonché operative: anche in caso di rispetto dei limiti propri del test di cessione è comunque necessario rispettare quanto previsto dalla normativa sulle bonifiche dei siti contaminati, mentre in caso di accertato mancato rispetto dei suddetti limiti i materiali di riporto sono assimilati a sorgenti di contaminazione ed il legislatore indica quali sono i precisi trattamenti tecnici da eseguire.

7.3 – Alla luce di tale quadro disciplinare risulta legittima la clausola contestata, la quale impone “ in caso di rinvenimento di strati di materiale di riporto devono essere prelevati campioni di tale materiale da sottoporre al test di cessione secondo le metodiche di cui al DM del 5 febbraio 1998 ”, giacché solo all’esito di tali test potrà dirsi quali sono le operazioni tecniche cui devono essere sottoposti i materiali di riporto.

8 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, sussistendo tuttavia giustificati motivi, alla luce della complessità della fattispecie esaminata, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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