TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-10-26, n. 202200427

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-10-26, n. 202200427
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202200427
Data del deposito : 26 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2022

N. 00427/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00415/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2018, proposto da
P B, G S, L L, S M, A S, G F, M M, M M, G M, P M, M M, L B, G P, A D G, A M, M R, S C, C T, C C, C R S, V P, S D, R S, G L, A F, S D G, rappresentati e difesi dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

Per l'accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale della parte ricorrente al conseguimento del corretto ed integrale trattamento economico, relativo alla corresponsione dell'indennità di imbarco maggiorato, come prevista dall'art. 4, co. 1 della Legge n. 78 del 23/03/1983 ss.mm. ii, e dall' art. 52, co.7 del D.P.R. n. 164/2002 ss.mm.ii.;
comprensivo di tutti i periodi di lavoro maturati durante l'imbarco effettuato sulle unità navali della Guardia di Finanza, previo annullamento di tutti gli eventuali e sconosciuti atti amministrativi ostativi, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento degli importi dovuti a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 ottobre 2022 il dott. P P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Il Sig. P B e altri venticinque, tutti appartenenti al contingente di mare della Guardia di Finanza e in attuale servizio presso la Stazione Navale di Pescara, ricorrono per ottenere:

a) l’accertamento del loro diritto alla corresponsione dell’indennità di imbarco maggiorata – in misura pari al 55% del 190%, di cui all’art. 4, co. 1, L. n. 78/1983 e all’art. 52, co. 7, d.P.R. n. 164/2022 e s.m.i.., in luogo dell’indennità operativa di base per l’imbarco di superficie in godimento (in misura pari al 55% del 183%);
e ciò, in relazione a tutti i periodi di lavoro maturati – negli ultimi cinque anni - durante l’imbarco sulle unità navali della Guardia di Finanza;
complessivamente le classi di imbarco interessate da tali richieste sono: V.2000-V.600 V900-V.5000-B.S.O.;

b) la condanna dell’amministrazione al pagamento degli importi dovuti al suddetto titolo, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

Le doglianze di parte ricorrente sono state affidate ad un unico motivo di ricorso, concernente l’asserita violazione art. 4, Legge n. 78/1983 ss.mm.ii.

Sostengono i ricorrenti che non rileverebbe in senso ostativo alla pretesa il fatto di vantare imbarchi su unità navali costiere e non di altura. Essi assumono infatti l’irrilevanza di tale diversa classificazione ai fini della percezione dell’indennità superiore, ritenendo la valenza esclusiva – a detto fine - della velocità, superiore a 40 nodi.

L’assunto sarebbe confermato – a giudizio dei ricorrenti - da taluni atti interni, e segnatamente, dalla nota del 01.04.2014 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia.

Si è costituita in giudizio la PA intimata rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila. E’ stata al riguardo eccepita l’inammissibilità del gravame collettivo per genericità, e comunque la sua infondatezza nel merito.

Più in particolare, l’amministrazione - ai fini dell’attribuzione dell’indennità maggiorata – distingue la prestazione lavorativa svolta su unità navali costiere (c.d. navi di superficie), che dà luogo all’applicazione del contratto delle forze armate (indennità di base: 55% del 183%), e quella eseguita su unità di altura, che farebbe sorgere il diritto all’indennità maggiorata (55% del 190%), con applicazione del contratto delle forze di polizia.

La stessa amministrazione, nel rapporto informativo del 19.6.2019, ha evidenziato che, alla luce del quadro normativo di riferimento (art. 1, del d.P.R. 11.10.1998 -Tabella 1 all. e all’art. 292, del d.P.R. 15.3.2010, n. 90 - allegati 14 e 15), alla PA sarebbe attribuito il potere di individuare le unità navali da iscrivere nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato con le relative caratteristiche.

Al riguardo, la circolare del 20 maggio 2016, del Comando Generale – VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi - Ufficio Trattamento economico, recante il Compendio in materia di trattamento economico accessorio del personale, ha individuato, al punto 31, l’elenco tassativo dei modelli di imbarcazione considerati d’altura.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, sono considerate d’altura le unità navali appartenenti alle Classi: V.4000 e V.5000, con esclusione delle classi V.2000, V.600 e B.S.O..

Altro dato fattuale affermato dall’amministrazione e non contestato dai ricorrenti è che, a decorrere dal 1.1.2013, le classi d’altura V.4000 e V.5000 non sono mai state a disposizione del Reparto Operativo Aereonavale di Pescara – R.O.A.N. di Pescara, presso il quale gli stessi prestano servizio.

All’odierna udienza di smaltimento da remoto del 21.10.22 la causa è stata riservata a sentenza.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile

Premette il collegio che per giurisprudenza costante il ricorso collettivo postula una situazione di identità sostanziale e processuale in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni ed è di conseguenza inammissibile se azionato da ricorrenti che si trovino in situazioni non identiche tra loro. Circostanza che si è verificata nella presente vertenza.

In particolare, come illustrato nella ricostruzione in fatto, gli odierni ricorrenti reclamano maggiorazioni indennitarie, affermando di aver svolto servizi di imbarco che l’amministrazione non avrebbe erroneamente considerato ai fini degli invocati benefici.

Ora, a sostegno di un cumulo indifferenziato di richieste economiche mai quantificate, gli interessati hanno allegato (come si vedrà, senza dimostrarle e contestualizzarle) esperienze di imbarco eterogenee, solo in qualche caso rientranti astrattamente –in virtù di disposizioni interne- fra le classi ammesse alla maggiorazione indennitaria cd. di altura (es. classe V5000, citata dal M.A. A S).

In particolare, come parimenti esposto in narrativa, il Compendio per il trattamento economico accessorio del personale del 20.5.2016 limita l’equiparazione alle navi d’altura (utili per il conseguimento del beneficio invocato) alle sole classi V4000 e V5000, con esclusione delle classi V2000, V600, BSO. Ne consegue che secondo la stessa prospettazione di parte, gli effetti lesivi di quella disposizione in capo ai vari ricorrenti presenterebbero riverberi diversificati in relazione alle singole esperienze di servizio, con effetti asimmetrici anche sull’interesse all’impugnativa degli atti presupposti (e sull’eventuale residuo interesse in caso di ravvisata legittimità di questi ultimi).

Quanto sopra poi, come correttamente eccepito dall’Avvocatura erariale , senza che ciascun ricorrente abbia fornito alcuna prova in giudizio di quanto dichiarato, e senza che ciascun ricorrente abbia più semplicemente indicato (pure a voler prescindere dalla negligenza probatoria) il periodo temporale dei singoli imbarchi e la relativa sede di servizio, impedendo in radice qualsiasi riscontro.

Nelle difese dell’Amministrazione peraltro, si è più volte insistito sul fatto che le unità navali da considerarsi di altura (come detto le V4000 e V5000) nel periodo considerato non sono state mai a disposizione del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, con ciò sembrando presupporre (senza però averlo affermato) che nell’intero arco temporale considerato dalle richieste de quibus tutti i ricorrenti fossero stati sempre in servizio presso la sede marittima di attuale impiego. A fronte di quanto ex adverso sostenuto dalla PA resistente, i ricorrenti non hanno inteso, neanche ex post nel corso del giudizio, puntualizzare se le esperienze allegate fossero o meno da riportare a precedenti sedi di servizio, così mantenendo ed anzi aggravando il contesto sommario e cumulativo delle richieste processuali.

In proposito risultano depositate in giudizio in un solo file le singole diffide inviate al Comando Generale con cui ciascun ricorrente “chiede, che gli venga corrisposta l'indennità dell'imbarco di altura e il rimborso dei relativi arretrati per i periodi d'imbarco effettuati sulle unità navali del Corpo”;
a sostegno della richiesta, come sopra esposto, vengono citate semplicemente le singole classi di imbarco di rispettiva pertinenza, senza alcun’altra specificazione. Resta inteso che a nulla rileverebbe l’eventualità che la documentazione qui omessa potesse risultare allegata nell’originale corrispondenza intercorsa con l’amministrazione, poiché la diligenza procedimentale nella formulazione delle richieste non potrebbe ovviamente sanare i deficit allegativi e probatori riscontrati nella sede processuale.

In buona sostanza ed in estrema sintesi, la difesa del ricorrente, attraverso una sommatoria eterogenea di posizioni soggettive, non ha precisato con sufficiente determinatezza le rispettive posizioni lavorative, non ha comprovato le tipologie di unità navali sulle quali ciascuno assume di aver prestato servizio neanche indicando la sede in cui queste ultime sarebbero state espletate, e non ha neppure circostanziato la pretesa patrimoniale in relazione a precisi e differenziati periodi di imbarco effettivo, pur mostrando di conoscere che la modalità di corresponsione dell’indennità de quo non è rapportata all’intera mensilità, ma all’effettiva presenza a bordo.

il ricorso collettivo in esame è pertanto inammissibile per eterogeneità indifferenziata delle plurime posizioni soggettive fatte valere, aggravata dall’eccessiva genericità della pretesa azionata, mancando l’indicazione dei fatti essenziali che connotano la pretesa di ciascuno dei ricorrenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 10.12.2020, n. 7900;
Consiglio di Stato, sez. VI, 10.12.2010, n. 8716)

La carenza delle allegazioni non potrebbe peraltro essere utilmente supplita da alcuna istruttoria collegiale, vista la vicinanza e l’ampia disponibilità delle prove omesse, in un contesto di difetto genetico della domanda. Ne consegue che anche la richiesta istruttoria è da ritenere inammissibile.

Sussistono ragioni che consigliano la compensazione delle spese di lite.

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