TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2022-09-23, n. 202200870
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Pubblicato il 23/09/2022
N. 00870/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00747/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento prot. P-MN\L\N\2020\-OMISSIS- del -OMISSIS-\-OMISSIS-\2022 della Prefettura di Mantova, Sportello Unico per l'Immigrazione, in persona del Dirigente Viceprefetto dottoressa -OMISSIS- e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e\o comunque connessi ivi inclusi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- la signora -OMISSIS-, cittadina cinese, presentava allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Mantova, avanzava istanza di regolarizzazione volta all'assunzione della lavoratrice extracomunitario -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 103, co. 1, d.l. n. 34/2020;
- con il provvedimento in epigrafe la Prefettura di Mantova, previa comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 10 bis l. n. 241/1990, respingeva la domanda sul presupposto che la datrice di lavoro signora -OMISSIS-, avrebbe riportato due condanne per reato specificatamente ostativo alla regolarizzazione;
- avverso tale atto si gravava la sig.ra -OMISSIS- chiedendone l’annullamento, previsa sospensione, e lamentando la violazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
- l’amministrazione intimata si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del gravame;
- nell’odierna camera di consiglio, sussistendone i presupposti, il ricorso veniva trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata;
rilevato che:
- l’art. 103, co. 8, del citato decreto n. 34 stabilisce che “ Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;”
- la sig.ra -OMISSIS- risulta essere stata condannata in data -OMISSIS- dal Tribunale di Brescia (sentenza confermata dalla Corte d’appello di Brescia) per il reato di sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod. pen.);
- tale circostanza risulta appieno contemplata dalla norma sopra riportata e, considerata la natura oggettiva dell’impedimento, e la sua natura ostativa non assumono rilievo le circostanze soggettive invocate dalla ricorrente, quale la sua buona fede e l’affidamento ingenerato dall’apertura del procedimento il quale del resto non avrebbe rilevanza dal momento che l’eventuale tutela accordabile sotto tale aspetto potrebbe essere presa in considerazioni solo in presenza di atti della pubblica amministrazione incidenti sulla buona fede dell’interessato che, nella fattispecie, non sussistono;
- che l’emersione dal lavoro irregolare è fattispecie che impone la comune volontà e la collaborazione delle parti non potendo il lavoratore esimersi dall’usare l’ordinaria diligenza nell’accertare preventivamente che il datore di lavoro possegga i requisiti per procedere alla regolarizzazione;
- nemmeno può accedersi alla tesi secondo cui alla ricorrente spetterebbe comunque il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, giacché tale beneficio potrebbe accordarsi solo nell’ipotesi dell’accertamento delle condizioni per la conclusione positiva del procedimento di regolarizzazione poi non realizzatasi per fatto imputabile al datore di lavoro;
ritenuto pertanto che il ricorso va respinto compensando, tuttavia, le spese di giudizio, in ragione della natura della controversia;