TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-03-09, n. 202100312

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-03-09, n. 202100312
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202100312
Data del deposito : 9 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2021

N. 00312/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00308/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2016, proposto da:
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Padova, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Rovigo, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Treviso, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Venezia, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Verona, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Vicenza, A A, F B, G C, R C, G F, A Salvagnini, Edoardo Rossi, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Padova, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Rovigo, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Venezia, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Vicenza, Lorenzo Benvenuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Sabrina Morelli, Gianluca Calistri, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Tito Munari, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1937 del 13.12.2013 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020, apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 1.1.1., 3.1.1., 3.2.1., 4.1.1., 6.1.1. e 6.4.1. relativi alla focus area 2°- A, 2B, 3B e alla priorità 4 del PSR 2014/2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013. Deliberazione /CR n. 95 del 19/11/2015;
della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 115 dell'11/2/2016, di modifica e rettifica della deliberazione n. 1937 cit., pubblicata sul BUR n. 14 del 19/2/2016;
della deliberazione della Giunta Regionale n. 70/CR del 10/6/2014 (proposta dei programmi di sviluppo rurale), la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28/7/2015 (approvazione definitiva PSR);
i verbali del 23/7/2015 e del 14/10/2015 del Comitato di Sorveglianza;
della deliberazione della Giunta Regionale n. 1177 del 8/9/2015, di approvazione dei criteri di selezione delle domande di aiuto;
della deliberazione del 23/12/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato i punteggi dei criteri di selezione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa D V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato la delibera regionale con cui nell’anno 2013 sono stati approvati i bandi per la presentazione di domande di aiuto in materia rurale, nella parte in cui detti bandi prevedono che la predisposizione del “Piano aziendale” (o atti analoghi), quale documento da allegare all’istanza ai fini della valutazione economico-finanziaria dell’azienda agricola, possa avvenire senza il ricorso a un professionista appartenente a uno degli ordini professionali promotori della presente iniziativa giudiziaria.

Di seguito si riportano i motivi di censura articolati in ricorso:

1) con il primo motivo si deduce che i provvedimenti gravati violerebbero le leggi professionali che riservano la redazione di piani e progetti in materia rurale agli iscritti agli ordini dei dottori agronomi e forestali, nonché ai periti agrari;
in particolare, la L. 3/1976, come integrata dalla L.152/92, rimette ai dottori agronomi e forestali la pianificazione dei cicli produttivi e delle attività economiche nelle aziende agroforestali;
le competenze per periti agrari e dei periti agrari laureati sarebbero invece fissate dalle L. 434/68 e 54/91: la redazione dei piani aziendali richiamati dai bandi approvati da parte di operatori non professionisti, dunque, violerebbe le disposizioni richiamate;

2) con il secondo motivo si osserva che le previsioni del bando oggetto di censura sarebbero affette da eccesso di potere per illogicità, e si rifletterebbero negativamente sull’efficienza e sul buon andamento della P.A., che vedrebbe aggravati gli incombenti cui dar corso nell’ambito del procedimento in sede di esame delle domande e delle successive attività di controllo.

Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire del Consiglio dell’Ordine e della Federazione ricorrenti, in quanto privi dei poteri di rappresentanza processuale dei relativi iscritti, nonché l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione degli atti qualificati come presupposti, connessi e conseguenti.

Nel merito, la Regione ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza in data 11.02.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso in disamina ha ad oggetto i bandi approvati dalla Regione Veneto per l’accesso agli aiuti in materia rurale, nella parte in cui prevedono che il richiedente possa presentare il “Piano Aziendale” (o “Piano di investimento Agroindustriale” o “Progetto”, a seconda degli interventi da effettuare) e cioè il documento contenente una valutazione economico-finanziaria dell’azienda agricola, senza avvalersi dell’ausilio di professionisti abilitati e, in particolare, di dottori agronomi e forestali o di periti agrari.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dal vaglio delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della Regione, essendo il ricorso destituito di fondamento.

In particolare, per ciò che attiene al primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che le previsioni dei bandi approvati violerebbero le disposizioni di legge che disciplinano le competenze professionali dei dottori agronomi e forestali e dei periti agrari, si ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da quanto già sinteticamente osservato in sede di ordinanza cautelare in data 6.04.2016.

Ed infatti, dalla lettura delle norme citate non è possibile trarre le conclusioni indicate dai ricorrenti, e cioè l’esistenza di una competenza esclusiva delle categorie professionali in considerazione per quanto attiene alle attività in oggetto, non sussistendo alcuna specifica previsione in tal senso e non essendo possibile giungere a tale soluzione sulla scorta di una interpretazione funzionale delle disposizioni in commento.

In tal senso, del resto, si è già espressa in più occasioni la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tar: “ La competenza nel settore forestale e boschivo attribuita agli iscritti nell’Albo degli Agronomi e Forestali ha carattere concorrente e non già esclusivo.

Quanto detto trova puntuale riscontro nella stessa formulazione letterale della legge 7 gennaio 1976, n. 3, istitutiva della professione di Agronomo Forestale, ove all’art. 2 comma 1 si afferma che “sono di competenza dei dottori agronomi...”. Ebbene, qualora il Legislatore avesse voluto intestare una competenza riservata in favore degli agronomi, tale da escludere il concorso di eventuali competenze in capo ad altri professionisti, avrebbe di certo fatto uso delle parole “sono riservate ai dottori agronomi”. A conferma di ciò il successivo comma 4 della medesima disposizione normativa precisa che <l’elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l’esercizio...di quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti>
(…) Nel solco di tale approccio ermeneutico si colloca quella giurisprudenza amministrativa che ha avuto cura di rimarcare come le attività professionali "volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale", meglio specificate dall'art. 2 della L. n. 3 del 1976, non risultano attribuite, alla stregua di un'interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali.

Ciò in quanto l’art. 2 della L. n. 3 del 1976 non contiene una siffatta o similare clausola di riserva esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali (cfr. Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 3 giugno 2020 nr. 208); ed ancora : “Peraltro, l’esistenza di un tale obbligo non potrebbe discendere neppure dall’art. 2 della l. n. 3/1976 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), poiché, come affermato dalla più recente giurisprudenza in materia, condivisa dal Collegio, “… le attività professionali «volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale», meglio specificate dall’art. 2 della legge n. 3 del 1976, non risultano attribuite, alla stregua di un’interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 1° marzo 2017, n. 952, paragrafo 3). Peraltro, l’estrema latitudine e differenziazione delle competenze enucleate dalla previsione legislativa in esame – che vanno dalla direzione, gestione delle imprese agrarie alla progettazione, direzione sorveglianza dei lavori relativi alle costruzioni rurali, alle operazioni dell’estimo, ai lavori ed incarichi relativi alla coltivazione delle piante, ai lavori catastali, alla valutazione e liquidazione degli usi civici, alle analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, alle ricerche di mercato, alla progettazione dei lavori relativi al verde pubblico – risulta oggettivamente inconciliabile con una riserva esclusiva delle medesime competenze alla sola figura professionale dei dottori agronomi” ( cfr . Tar Venezia, Sez. I, 10 gennaio 2018, nr. 440).

A conclusioni del tutto analoghe conduce, per quanto attiene alle competenze dei periti agrari, la considerazione dell’art. 2 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.

Del resto, quanto osservato dagli stessi ricorrenti nella memoria ex art. 73 cpa relativamente ai bandi predisposti in altre Regioni non smentisce, ed anzi avvalora, le riflessioni sinora svolte: basti considerare che le disposizioni regionali citate da parte ricorrente richiedono per la predisposizione dei documenti tecnici in commento, in taluni casi, l’intervento di tecnici abilitati “in materie agrarie e/o economiche” (così in Calabria), ovvero, in altri, indicano genericamente la necessità di far ricorso a un “tecnico abilitato” (così in Campania e in Sardegna).

Quanto al secondo motivo di gravame, con esso si lamenta che le disposizioni in commento, escludendo il ricorso a competenze professionali nella redazione dei piani, implicherebbero ricadute negative sul buon andamento e sull’efficienza dell’operato della P.A., aggravando le attività di verifica e di controllo endoprocedimentali poste a relativo carico: il Collegio ritiene che il motivo non sia supportato da alcun concreto interesse alla relativa disamina, in quanto dal relativo accoglimento non potrebbe comunque discendere l’esito voluto dai ricorrenti.

E difatti, quand’anche si volesse ritenere necessario ai fini del rispetto dei principi in commento il ricorso a figure professionali (esito che, nel merito, risulta comunque non adeguatamente dimostrato sulla scorta delle difese svolte), l’insussistenza di una competenza esclusiva in materia in capo ai ricorrenti secondo quanto già evidenziato implicherebbe, in ogni caso, la possibilità per l’azienda di rivolgersi anche a professionisti di diversa formazione.

2. Conclusivamente, il ricorso deve essere in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

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