TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2014-12-10, n. 201402059
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N. 02059/2014 REG.PROV.CAU.
N. 05341/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5341 del 2014, proposto da:
Società Ittica Vollaro di Vollaro Vincenza &C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. F P, con domicilio eletto presso E F in Napoli, Via Cesario Console,3;
contro
Centro Agro Alimentare di Napoli S.C.P.A. (C.A.A.N.), rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso F P in Napoli, Via Santa Brigida, 39;
nei confronti di
Soc. Marvi Frozen Srl, Soc. Torre Ittica Srl;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria definitiva delle ditte ammesse all'assegnazione di locali per il commercio all'ingrosso di prodotti ittici presso il mercato di Napoli pubblicata sul sito del C.A.A.N. di Napoli il 3.10.14;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Centro Agro Alimentare di Napoli S.C.P.A. (C.A.A.N.);
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato, quanto alla contestata omessa compilazione da parte della ricorrente, nell’All. D, del punto b) concernente la situazione debitoria con il CAN e il Comune di Napoli, che la deducente ha, invece, barrato la dichiarazione di sussistenza di situazioni debitorie con tali Enti;
ritenuto, quanto alla contestata mancanza del’atto costitutivo, che il CAAN debba riferire al Collegio con apposita relazione in originale e due copie conformi, corredata di prove documentali, da produrre entro giorni 20 dalla comunicazione della presente Ordinanza, se effettivamente alla domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente il 7.4.2014 non è stato allegato anche l’atto costitutivo della s.a.s. nella sua versione originaria antecedente le modifiche apportate con l’atto del 2005 prodotto il 10.4.2014;
reputato che nelle more debbano essere sospesi i provvedimenti impugnati fino alla data della Camera di consiglio cui la causa è rinviata.