TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2010-10-29, n. 201002404

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2010-10-29, n. 201002404
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201002404
Data del deposito : 29 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00121/1999 REG.RIC.

N. 02404/2010 REG.SEN.

N. 00121/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 121 del 1999, proposto da:
S M A, rappresentata e difesa dall'avv. M G M, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo legale in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti G P e R M, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;

l’ Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione,Beni culturali, informazione, spettacolo e sport, in persona dell’Assessore in carica, non costituito in giudizio;

l’ Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del parere contrario, datato 26 novembre 1998, prot. n. 7513, al progetto per il rilascio di autorizzazione in sanatoria relativa ad un locale adibito a magazzino ubicato a Posada, località “San Giovanni”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 il dott. T A e uditi per le parti l’avv. Mario Fois in sostituzione dell’avv. M G M per la ricorrente e l’avv. R M per l’amministrazione regionale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente è proprietaria del primo piano di un fabbricato ubicato nel Comune di Posada, località San Giovanni, realizzato abusivamente sul lotto distinto in catasto al foglio 62 mappale 439, ricadente in zona sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1497/39 (vincolo istituito con D.M. 11 aprile 1968).

In relazione a tale immobile, in data 12 maggio 1994, la ricorrente presentava istanza di sanatoria per la quale otteneva, ai sensi della legge n. 47/1985, la concessione n. 7511/1998, previa acquisizione del nulla osta dell’Ufficio tutela del paesaggio del 26 novembre 1998 n. 7512.

Successivamente, sul medesimo lotto, la sig.ra Sedda realizzava abusivamente un corpo di fabbrica in muratura di blocchi di cemento della superficie di 35 mq. ed un’altezza di m. 2.

In data 10 marzo 1997 chiedeva all’ufficio tutela del paesaggio di Nuoro il rilascio del parere paesistico ambientale al fine di conseguire l’autorizzazione in sanatoria anche di tale opera, per la quale aveva presentato apposita istanza al comune di Posada.

Sennonché, con il provvedimento impugnato, l’ufficio tutela del paesaggio esprimeva, dal punto di vista paesistico-ambientale, parere contrario al conseguimento della sanatoria per il mantenimento delle opere descritte, demandando al Sindaco l’attuazione delle procedure previste per la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi.

Avverso tale provvedimento è insorta la ricorrente che l’ha impugnato per i seguenti motivi:

eccesso di potere per erroneità nei presupposti e/o travisamento dei fatti – Manifesta illogicità e contraddittorietà – Irragionevolezza – Carenza di motivazione: in quanto la motivazione del diniego sarebbe generica e, comunque, in evidente contrasto con lo stato dei luoghi, trattandosi di un contesto ampiamente edificato in relazione al quale l’opera da sanare sarebbe di dimensioni estremamente ridotte, sicchè non sarebbero comprensibili le ragioni del ritenuto pregiudizio ai valori paesaggistici.

Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione regionale che, con memoria depositata il 24 settembre 2010, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2010, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Occorre infatti ricordare che il fabbricato principale di proprietà della ricorrente era già stato oggetto di condono, sicchè ben appare ragionevole che, nella valutazione della compatibilità dal punto di vista paesistico-ambientale delle opere abusive successivamente realizzate, l’Autorità preposta alla salvaguardia di tali valori, rilevando la particolare “massiccità” del fabbricato già “sanato”, abbia considerato superato, con riguardo all’intervento proposto, il limite massimo di edificazione compatibile con le particolari esigenze di tutela dell’area.

Ai fini della valutazione in termini di ragionevolezza del parere sfavorevole, dunque, non può condividersi l’impostazione della ricorrente che, considerando in termini parcellizzati le opere abusive da ultimo realizzate, evidenzia il loro carattere pertinenziale rispetto all’abitazione principale ed il loro limitato impatto visivo.

E’, viceversa, corretta la decisione dell’Amministrazione di procedere ad una valutazione complessiva dell’intervento posto in essere dalla sig.ra Sedda, che la ha poi condotta ad esprimere parere contrario, dal punto di vista paesistico-ambientale, al mantenimento di tali opere perché esse, tenuto conto di quanto già realizzato, “…appesantirebbero la residua area libera del lotto…depauperando ulteriormente l’esiguo spazio destinato a verde, tanto che non si reputa che l’applicazione dell’ammenda prevista dall’art. 15 della L. 1497/39 possa ristorare la violata naturalità del sito”.

Del pari privo di pregio è il rilievo concernente lo stato di edificazione dei lotti limitrofi che, ad avviso della ricorrente, presenterebbero volumi ed impatto ben maggiori rispetto al manufatto per cui è causa.

Ritiene infatti il Collegio, conformemente ad una risalente giurisprudenza, che una situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni non impedisce ed, anzi, maggiormente richiede per la legittimità dell'azione amministrativa che ulteriori costruzioni non deturpino ulteriormente l'ambiente protetto (Tar Campania, Sez. IV, 17 febbaio 2003 n. 876;
Consiglio di Stato, VI Sezione, 11 giugno 1990 n.600).

Quanto, infine, all’osservazione circa l’astratta compatibilità edificatoria del fabbricato in contestazione con l’indice fondiario previsto per la zona di competenza, la giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, si è già pronunciata nel senso che “ L'indice di edificabilità di aree soggette a tutela ambientale e paesaggistica non consente di far ritenere comunque sanabili opere abusive, realizzate in assenza del prescritto nulla osta, sol perché contenute nei limiti della misura astrattamente consentita di edificazione, dovendo la concreta edificabilità dell'area essere preliminarmente vagliata dai competenti organi tecnici alla stregua della prevalente esigenza di salvaguardia della valenza ambientale del contesto ” (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 29 maggio 2007 , n. 823).

In conclusione, dunque, il ricorso si rivela infondato va respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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