TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-12-07, n. 202216317

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-12-07, n. 202216317
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216317
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2022

N. 16317/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09858/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9858 del 2018, proposto da:
Associazione F.I.O.N., in persona del Legale Rappresentate pro tempore, in proprio nonché in rappresentanza delle Associate: Coop. amacar bus srl;
autoservizi gran turismo di tonino minati;
ditta individuale cianto' daniele;
my travel soc. coop. arl;
sts di cacciamani sas;
elefantino viaggi srl;
pasquali trasporti sas;
ditta ind. eufredi renato;
max car autonoleggio srls;
viaggi 2006 srl;
acierno raffaele srl;
scalchi bus srl;
la mimosa di carrese emma &
c. srl;
ditta individuale di piero edoardo;
massa viaggi srl;
viola bus srl;
murdaca srl;
todde bus srl;
miranda srl;
nolo service security trasporti sas di nacci emiliano;
Moriconi Bus srl;
Sandro bus di Maurizio Di Carlo e C sas;
Lazio Express srl;
New Capital bus srl;
Trans europa srls, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Villa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosalda Rocchi e Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Servizi Per La Mobilita' S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Cornacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Atac S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Di Luccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della Deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 55 del 15 maggio 2018 - pubblicata il 21 maggio 2018, con la quale Roma Capitale ha approvato il Regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL BUS A, B e C,

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente e/o eventuale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Atac S.p.A. e di Roma Servizi Per La Mobilita' S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. I N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 25.7.2018 e ritualmente depositato il 30.8.2018, l’Associazione ricorrente, nell’epigrafata qualità, ha richiesto a questo Tribunale l’annullamento

della Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 55 del 15 maggio 2018 - pubblicata il 21 maggio 2018, con la quale Roma Capitale ha approvato il Regolamento per l’accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL BUS A, B e C., nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente e/o eventuale di cui si desuma l’impugnazione dal testo del presente ricorso.

2. Con il ricorso introduttivo l’Associazione ha contestato la summenzionata determinazione del Consiglio comunale, con la quale Roma Capitale ha disciplinato le condizioni, operative e tariffarie, per l’accesso dei bus all’interno delle ZTL.

3. Avverso gli atti impugnati venivano proposti motivi di ricorso di seguito rubricati, e come meglio rappresentati nell’atto introduttivo del giudizio e ulteriormente sintetizzati nella presente decisione, in sede di esame delle censure:

3.1 INCOMPETENZA, VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 7

COMMA

1, LETT. B) DEL D.LGS. 285/92, VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL’ART.

3.3 DEL PGTU DI ROMA CAPITALE.

3.2 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL D.LGS. N. 285/1992 E ARTT. 3 E 16 COST. VIOLAZIONE DELL’ART.

1.2 e 7.1 DEL PGTU DI ROMA CAPITALE, ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO, DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DELLA MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E DELLA CONTRADDITTORIETA’.

3.3 VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 7

COMMA

1, LETT. B) DEL D.LGS. 285/92, ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’.

3.4 VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 7 D.LGS. 285/92. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DELLA MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

3.5 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 218/03, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 21/92, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. 30/98. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 e 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA.

3.6 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, ECCESSO

DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRADDITTORIETA’.

4. Successivamente, si costituivano in giudizio, per resistere al ricorso, le Amministrazioni intimate, invocando il rigetto del ricorso.

5. Seguiva la presentazione di ampie memorie a cura delle parti costituite.

6. In esito alla camera di consiglio del 12 gennaio 2022, questo Tribunale, con ordinanza n.794/2022, pubblicata il 24.1.2022, ha richiesto:

- alle parti, relazione di aggiornamento in merito alla possibilità, prospettata dalle parti nel corso dell’udienza, di modifiche al regolamento concretizzanti ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;

- a Roma Capitale nonché a Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., in accoglimento della richiesta istruttoria di parte ricorrente, il deposito della versione finale dello studio, nella sua versione finale, elaborato per l’adozione della gravata delibera dell’Assemblea Capitolina n.55/2018.

Successivamente, in riscontro all’ordinanza summenzionata:

- in data 25.7.2022, Roma Servizi per la Mobilità depositava la versione finale del predetto studio;

- in data 26.9.2022, Roma Capitale depositava, fra l’altro, relazione di aggiornamento, nella quale si dava atto dell’avvenuto svolgimento di incontri fra le parti volte alla possibile revisione del Regolamento, pur nel rispetto dei principi contenuti nella delibera n.55/2018, allo stato non approdati ad un epilogo definito.

7. Alla successiva camera di consiglio del 9 novembre 2022 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

8. In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.

Al riguardo, appare dirimente rilevare che la parte ricorrente impugna non solo la delibera n.55/2018, ma anche i relativi atti presupposti, fra i quali certamente figura lo studio condotto dalla predetta società, propedeutico all’adozione della gravata delibera.

9. Nel merito, il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esplicate in riferimento ai motivi di ricorso riportati al par.3 (e relativa sottonumerazione) della presente decisione.

9.1 Quanto alla prima censura (sub 3.1), non sussiste la denunziata incompetenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art.7, co.1, lett. b e 9 del Codice della strada, di cui al D.Lgs.n.285/92.

Nella fattispecie, non si è trattato né di istituire la ZTL, definita con precedente delibera giuntale n.262 del 30.11.2017, né di stabilire limitati divieti di circolazione, bensì di dare luogo e corpo ad una complessiva regolamentazione della disciplina di circolazione dei bus all’interno delle ZTL A, B, Centro Storico, in ossequio alla generale competenza consiliare prevista in materia regolamentare dall’art.42, co.2, lett. a) D.Lgs.n.267/2000 (testo unico enti locali).

9.2 Quanto al secondo motivo (sub 3.2), il diniego di accesso dei bus turistici alla ZTL C (Centro storico), non può, in via preliminare, reputarsi contrario alla previsione recata dall’art.7, co.1, lett. b) del Codice della strada, dal momento che tale disposizione consente di limitare la circolazione all’interno del territorio comunale. Roma Capitale e che la stessa non ha impedito ai Bus turistici l’accesso tout court al territorio, ma ha delimitato il divieto alla sola porzione (

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