TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-03-10, n. 202304170
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Testo completo
Pubblicato il 10/03/2023
N. 04170/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01847/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2023, proposto da
Codacons, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
contro
Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico;
Agcom, Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni;
Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web;
Giuria Demoscopica;
Sony Music Entertainment Italy S.p.A.;
Il Messaggero S.p.A.;
Rai Pubblicità S.p.A.;
per l'annullamento
del provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale la RAI, Radio Televisione Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., ha nominato i 300 componenti della Giuria demoscopica del 73° Festival della canzone italiana Sanremo 2023; del provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale la RAI, Radio Televisione Italiana, ha nominato i 150 componenti della giuria della sala stampa, tv, radio e web del 73° Festival della canzone italiana Sanremo 2023; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, nonché degli atti presupposti, tra i quali il provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale l’ufficio stampa della RAI, Radio Televisione Italiana, ha indicato i criteri per selezionare 150 rappresentanti dei media accreditati a Sanremo 2023; ha chiesto, altresì, l’accertamento dell’obbligo a provvedere in merito alla previa predeterminazione dei criteri per procedere alle nomine dei 300 componenti della giuria demoscopica del Festival di Sanremo 2023 che soddisfino i requisiti di imparzialità, trasparenza e pluralismo e assenza di conflitto di interessi anche potenziale; alla nuova nomina dei 300 componenti della giuria demoscopica del Festival di Sanremo 2023 sulla base dei suddetti criteri; alla esclusione dei seguenti 15 soggetti che hanno già ascoltato le canzoni in gara se eventualmente nominati come componenti della giuria della sala stampa, tv, radio e web: Fabio Fiume, Andrea Laffranchi, Mattia Buonocore, Elisabetta Esposito, Marco Mangiarotti, Federica Vacalepre, Mattia Marzi, Carmen Guadalaxare, Simone Zani, Ernesto Assante, Luca Dondoni, Andra Grandi, Dario Falcini, Fabrizio Basso, Valentina Colosimo; alla pubblicazione sul sito web della RAI dei criteri predisposti per le nomine dei componenti della giuria demoscopica e della giuria della sala stampa, tv, radio e web nonché dei nomi dei componenti di entrambe le giurie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Codacons (Coordinamento delle associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale la RAI, Radio Televisione Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., ha nominato i 300 componenti della Giuria demoscopica del 73° Festival della canzone italiana Sanremo 2023; del provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale la RAI, Radio Televisione Italiana, ha nominato i 150 componenti della giuria della sala stampa, tv, radio e web del 73° Festival della canzone italiana Sanremo 2023; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, nonché degli atti presupposti, tra i quali il provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale l’ufficio stampa della RAI, Radio Televisione Italiana, ha indicato i criteri per selezionare 150 rappresentanti dei media accreditati a Sanremo 2023; ha chiesto, altresì, l’accertamento dell’obbligo a provvedere in merito alla previa predeterminazione dei criteri per procedere alle nomine dei 300 componenti della giuria demoscopica del Festival di Sanremo 2023 che soddisfino i requisiti di imparzialità, trasparenza e pluralismo e assenza di conflitto di interessi anche potenziale; alla nuova nomina dei 300 componenti della giuria demoscopica del Festival di Sanremo 2023 sulla base dei suddetti criteri; alla esclusione dei seguenti 15 soggetti che hanno già ascoltato le canzoni in gara se eventualmente nominati come componenti della giuria della sala stampa, tv, radio e web: Fabio Fiume, Andrea Laffranchi, Mattia Buonocore, Elisabetta Esposito, Marco Mangiarotti, Federica Vacalepre, Mattia Marzi, Carmen Guadalaxare, Simone Zani, Ernesto Assante, Luca Dondoni, Andra Grandi, Dario Falcini, Fabrizio Basso, Valentina Colosimo; alla pubblicazione sul sito web della RAI dei criteri predisposti per le nomine dei componenti della giuria demoscopica e della giuria della sala stampa, tv, radio e web nonché dei nomi dei componenti di entrambe le giurie.
La ricorrente ha premesso che l’organizzazione del Festival sarebbe affidata all’ufficio della RAI, “ incaricato di gestire il progetto di Sanremo 2023 ”, pubblicando “ sul proprio sito web il regolamento del Festival della canzone italiana Sanremo 2023 (…). Nel citato regolamento viene disciplinato tutto il funzionamento della gara che si svolgerà nelle 5 serate (dal 7 all’11 febbraio 2023) in cui si contenderanno la vittoria 28 canzoni ”.
Ha, poi, riepilogato, serata per serata, i sistemi di votazione delle canzoni, segnatamente:
- “ giuria della carta stampata e tv un terzo; giuria delle radio un terzo; giuria del web un terzo ” per le serate del 7 e 8 febbraio;
- “ Televoto 50%; Demoscopica 50% ” per la serata del 9 febbraio;
- voto proveniente “(i) dal pubblico con il Televoto; (ii) dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto; (iii) dalla Demoscopica. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 33% ”: e ciò per la serata del 10 febbraio;
- “ le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione (i) del pubblico con il Televoto; (ii) della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta, come unica componente di voto; (iii) della Demoscopica. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 33% ”; e ciò per la serata finale dell’11 febbraio (cfr. pagg. 5 – 6).
La ricorrente ha soggiunto di aver espresso rilievi sulla legittimità della formazione sia della giuria della stampa, tv, radio e web, sia della giuria demoscopica, diffidando la RAI in data 1.2.2023 ad annullare in autotutela il provvedimento di nomina dei componenti della giuria demoscopica “ in quanto avvenuta senza la previa predeterminazione dei criteri per procedere alle nomine in palese violazione dei principi sanciti dall’art. 97 Cost. dalla convenzione di concessione, dal contratto di servizio RAI e dal codice etico ”; a predisporre criteri per la nomina dei componenti della Giuria demoscopica “ che soddisfino i requisiti di imparzialità, trasparenza e pluralismo e assenza di conflitto di interessi anche potenziale e provvedere a nuove nomine sulla base di tali criteri ”; ad annullare le nomine dei 15 soggetti già indicati, i quali, peraltro, avrebbero “ già ascoltato le canzoni in gara se eventualmente nominati come componenti della giuria della