TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2010-05-27, n. 201009805
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N. 09805/2010 REG.SEN.
N. 00751/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 751 del 2010, proposto da:
Fondazione Evangelica Betania - Ospedale Evangelico Villa Betania, rappresentato e difeso dagli avv. A D, U I, F Ardo, con domicilio eletto presso A D in Napoli, via Domenico Morelli N. 7;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, rappresentato e difeso dall'avv. I S, con domicilio eletto presso I S in Napoli, C.Direz.Le Is.F9 Servizio Legale;Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso A M in Napoli, via S.Lucia,81;Commissario Governativo per la Sanità Campana, rappresentato e difeso dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. 88529/09 del 16.11.09 dell'ASL Napoli 1 Centro - Servizio Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria - avente ad oggetto "richiesta nota di credito per l'anno 2006 per euro 2.997.515,48";e di tutti gli altri atti connessi e conseguenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario Governativo per la Sanità Campana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Considerato che il presente ricorso si presta ad essere definito con sentenza succintamente motivata, attesa la sua manifesta fondatezza;
Rilevato che con i primi due motivi la ricorrente si duole del fatto che l’amministrazione sanitaria non abbia tenuto in debito conto, ai fini dell’applicazione delle decurtazioni per lo sforamento dei tetti di spesa 2006, della sua peculiare natura giuridica, illegittimamente equiparata alle case di cura private anziché alle strutture sanitarie pubbliche;
Considerato che tale censura è da accogliere alla luce del consolidato orientamento di questa Sezione in merito alla natura degli ospedali classificati (categoria a cui appartiene la struttura ricorrente) e che di seguito si riporta testualmente: “Su tale assorbente questione questa Sezione si è già pronunciata, definendo i ricorsi con cui la odierna ricorrente ha a suo tempo impugnato le deliberazioni di Giunta regionale concernenti la individuazione dei volumi di prestazioni erogabili e dei correlati limiti di spesa per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006. In particolare, la Sezione, con sentenza n. 1394 del 18 marzo 2008 (sulla scorta della ricostruzione del quadro normativo in precedenza effettuato con sentenza n. 3016 del 2 aprile 2007), ha osservato che il carattere di irrinunciabilità dell’assistenza di tipo ospedaliero pubblico o equiparato, tra cui figura quella propria di assicurare prestazioni sanitarie immediate in situazioni di urgenza, quali le funzioni di pronto soccorso, tendono ad estromettere siffatte strutture da logiche programmatorie di prevalente contenimento dei costi e che la programmazione sanitaria regionale non può fondarsi su una equiparazione tra strutture e prestazioni rese in un regime ospedaliero equiparato a quello pubblico e prestazioni di ospedalità privata, come quella che viene assicurata dalle case di cura provvisoriamente accreditate. L’orientamento è stato condiviso dal Consiglio di Stato (C.d.S., sez. V, 28 maggio 2009, n. 3263;sez. V, 22 aprile 2008, n. 1858), il quale ha rimarcato la necessità di distinguere, ai fini della operatività del meccanismo dei cc.dd. tetti di spesa, da un lato le strutture pubbliche e quelle ad esse equiparate (ospedali classificati, i.r.c.c.s., etc.) e, dall'altro, quelle private accreditate, in quanto solo per le seconde ha senso parlare di imposizione di un limite alle prestazioni erogabili, mentre per le strutture che risultano consustanziali al sistema sanitario nazionale (ospedali pubblici, ospedali classificati, i.r.c.c.s., etc.) non è neppure teorizzabile l'interruzione delle prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato. Non ravvisandosi ragioni per discostarsi da tale orientamento, la censura con cui è stato denunciato il fatto che l’amministrazione non ha tenuto conto che l’Ospedale Villa Betania era un ospedale classificato e come tale equiparato alle strutture ospedaliere pubbliche, assoggettandolo a criteri e strumenti di determinazione del tetto di spesa propri delle case di cura private, risulta fondata.” (così